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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 04268/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 7/3/2023 Visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 7 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA], Rita Maz2:arella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2020, con cui è stata disposta la confisca di tre appartamenti intestati a [OSCURATO:PERSONA], nuora del proposto, e alle sue due figlie Carmela e [OSCURATO:PERSONA].

2. L'inammissibilità dell'appello è stata dichiarata perché l'impugnazione è stata proposta da soggetti che non risultano intestatari dei beni confiscati, intestati ad altri congiunti del proposto, non appellanti.

3. Avverso il decreto del 7 marzo 2023 ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi:

3.1. violazione dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., in quanto i ricorrenti sarebbero stati già implicitamente riconosciuti legittimati a proporre l'appello dalla sentenza rescindente, con conseguente preclusione a rilevare la questione nella fase del rinvio;

3.2. violazione dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., essendo i ricorrenti legittimati a proporre l'appello, perché destinatari in prima persona del decreto di confisca, pronunciato dal Tribunale;

3.3. difetto assoluto di motivazione, non avendo il Giudice del rinvio vagliato le questioni devolute dalla sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché difetta in capo ai ricorrenti l'interesse a proporli.

2. Questa Corte (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266141 — 01; Sez. 6, n. 48274 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vicario e altro, Rv. 265767 - 01) è costante nell'affermare che, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiducario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene.

3. Nel caso in esame, con i primi ricorsi per cassazione proposti, gli eredi del proposto avevano denunciato violazione di legge quanto ai presupposti oggettivi della misura di prevenzione patrimoniale.

Secondo la difesa, gli immobili erano stati acquisiti all'esito di un'asta giudiziaria, impiegando risorse non già del proposto ma dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], consuoceri di [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe stato errato, inoltre, ritenere che la confisca dovesse essere mantenuta perché il padre di [OSCURATO:PERSONA], Luigi, risultava a sua volta un esponente apicale dell'omonimo clan di camorra, sicché gli acquisti della figlia dovevano ritenersi finanziati con provvista di origine illecita.

La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato, avendo ritenuto che il Giudice di merito: a) aveva errato, statuendo di ufficio e senza indicazione delle fonti che la misura patrimoniale sarebbe comunque giustificata sulla base della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla procedura perché non contemplato nella proposta di misura di prevenzione; b) aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per ritenere legittima la misura a c:arico di terzi.

In particolare, la Corte di merito, per un verso, aveva condotto uno scrutinio parziale ed incompleto sulla sproporzione dei redditi e, per altro verso, aveva mancato di accertare che i beni fossero riconducibili al proposto.

In sede di rinvio, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto da soggetti che non risultano intestatari dei beni confiscati.

3.1. I ricorrenti hanno nuovamente proposto ricorsi per cassazione ma non hanno interesse.

In tutti i gradi del procedimento, infatti, essi hanno sempre affermato che la titolarità dei beni non è fittizia, con la conseguenza che, non vantando alcun titolo sui beni oggetto di confisca, non sono legittimati a chiedere la rimozione del provvedimento ablativo.

4. Deve precisarsi che il difetto di interesse può essere rilevato in questa sede.

Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01).Il che rende anche evidente la correttezza della decisione del giudice dell'appello, il quale non aveva alcuna preclusione a dichiarare il difetto di interesse in capo agli odierni ricorrenti.

5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 7/3/2023 Visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA], Rita Maz2:arella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2020, con cui è stata disposta la confisca di tre appartamenti intestati a [OSCURATO:PERSONA], nuora del proposto, e alle sue due figlie Carmela e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'inammissibilità dell'appello è stata dichiarata perché l'impugnazione è stata proposta da soggetti che non risultano intestatari dei beni confiscati, intestati ad altri congiunti del proposto, non appellanti. 3. Avverso il decreto del 7 marzo 2023 ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1. violazione dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., in quanto i ricorrenti sarebbero stati già implicitamente riconosciuti legittimati a proporre l'appello dalla sentenza rescindente, con conseguente preclusione a rilevare la questione nella fase del rinvio; 3.2. violazione dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., essendo i ricorrenti legittimati a proporre l'appello, perché destinatari in prima persona del decreto di confisca, pronunciato dal Tribunale; 3.3. difetto assoluto di motivazione, non avendo il Giudice del rinvio vagliato le questioni devolute dalla sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché difetta in capo ai ricorrenti l'interesse a proporli. 2. Questa Corte (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266141 — 01; Sez. 6, n. 48274 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vicario e altro, Rv. 265767 - 01) è costante nell'affermare che, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiducario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene. 3. Nel caso in esame, con i primi ricorsi per cassazione proposti, gli eredi del proposto avevano denunciato violazione di legge quanto ai presupposti oggettivi della misura di prevenzione patrimoniale. Secondo la difesa, gli immobili erano stati acquisiti all'esito di un'asta giudiziaria, impiegando risorse non già del proposto ma dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], consuoceri di [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe stato errato, inoltre, ritenere che la confisca dovesse essere mantenuta perché il padre di [OSCURATO:PERSONA], Luigi, risultava a sua volta un esponente apicale dell'omonimo clan di camorra, sicché gli acquisti della figlia dovevano ritenersi finanziati con provvista di origine illecita. La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato, avendo ritenuto che il Giudice di merito: a) aveva errato, statuendo di ufficio e senza indicazione delle fonti che la misura patrimoniale sarebbe comunque giustificata sulla base della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla procedura perché non contemplato nella proposta di misura di prevenzione; b) aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per ritenere legittima la misura a c:arico di terzi. In particolare, la Corte di merito, per un verso, aveva condotto uno scrutinio parziale ed incompleto sulla sproporzione dei redditi e, per altro verso, aveva mancato di accertare che i beni fossero riconducibili al proposto. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto da soggetti che non risultano intestatari dei beni confiscati. 3.1. I ricorrenti hanno nuovamente proposto ricorsi per cassazione ma non hanno interesse. In tutti i gradi del procedimento, infatti, essi hanno sempre affermato che la titolarità dei beni non è fittizia, con la conseguenza che, non vantando alcun titolo sui beni oggetto di confisca, non sono legittimati a chiedere la rimozione del provvedimento ablativo. 4. Deve precisarsi che il difetto di interesse può essere rilevato in questa sede. Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01).Il che rende anche evidente la correttezza della decisione del giudice dell'appello, il quale non aveva alcuna preclusione a dichiarare il difetto di interesse in capo agli odierni ricorrenti. 5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di
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