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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13274/2026

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[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 132/2024 emesso dal Tribunale di Roma il18/01/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 4735/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 13274/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/05/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 132/2024 emesso dal Tribunale di Roma il18/01/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 4735/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 13274/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/05/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele
Decreto Cassazione n. 13274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris