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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14478/2026

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separato ex art. 83, comma 3, c.p.c.;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sequi, come da procura in calce al controricorso;– controricorrenti –Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 92/2020 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Andrea Penta1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLavrendia Oustabasidou, premesso che: - erano deceduti i genitori AngeloManunta e [OSCURATO:PERSONA], lasciando i cinque figli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NerinaManunta;- [OSCURATO:PERSONA] era deceduto, lasciando quali eredi il coniuge GiuseppaPischedda e le figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pari di Angela MariaManunta, che aveva lasciato il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e le figlieAlessandra Oustabasidou, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];tanto premesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di OristanoNerina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KonstantinosOustabasidou, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alfine di domandare la divisione del patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] eSalvatorica Pisanu, previa declaratoria di invalidità o inefficacia del contrattodi mantenimento del 21.8.1998 concluso dalla Pisanu con [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, figlia e genero della stessa) con il qualeera stata trasferita a questi ultimi la nuda proprietà di due immobili siti inBosa, alla [OSCURATO:PERSONA] 23, di cui la Pisanu era proprietaria in comunione con ilmarito [OSCURATO:PERSONA].Deducevano, a tal fine, che il detto contratto era nullo per difetto di causa,nello specifico di alea, e, in ogni caso, inefficace per mancato avveramentodella condizione sospensiva dell'attribuzione alla Pisanu, che era premortaalla divisione, della quota di proprietà degli immobili oggetto del citato2 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026contratto che ella, al momento del trasferimento ai convenuti, deteneva incomunione pro indiviso con il proprio coniuge.In subordine, chiedevano che il predetto contratto venisse dichiarato risoltoper grave inadempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Piga agli obblighi diassistenza e cura da essi assunti nei confronti della Pisanu, ovvero, inulteriore subordine, in caso di accertata validità ed efficacia del contratto dimantenimento, accertarsi la natura simulata dello stesso, in quantodissimulante una donazione, e, accertata altresì la lesività della donazione,la riduzione della disposizione lesiva della quota di riserva ad essi spettantefino alla sua reintegra.Proponevano, altresì, domanda di condanna dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] alla rappresentazione di frutti ed al risarcimento del dannoper il godimento esclusivo dei beni immobili loro trasferiti con il suddettocontratto di mantenimento e di rimborso di una quota parte delle giacenzedi un libretto di deposito.Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaraManunta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente aderivanoalle allegazioni e alle domande degli attori.

Il solo [OSCURATO:PERSONA] chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deldanno per il mancato godimento nel settembre 2004 degli immobili trasferiticon il predetto contratto di mantenimento.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur aderendo alla domanda di divisione,chiedevano il rigetto di tutte le ulteriori domande e, a loro volta,domandavano la condanna dei coeredi al rimborso delle somme da essianticipate nell'interesse della massa e di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedel prestito per la somma di euro 11.200,00.A tal fine deducevano la piena validità del contratto di mantenimentostipulato con [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di essere stati gli unici aprendersi cura della stessa madre e suocera, benché residenti in Belgio, e3 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da loro una somma di danaro inprestito che non aveva restituito, sebbene diffidato a farlo.2.

Il Tribunale di Oristano dichiarava, con sentenza parziale, la nullità delcontratto di mantenimento del 21.8.1998 per l’indeterminatezzadell’oggetto della prestazione (questione rilevata d’ufficio sulla quale avevainstaurato previamente il contraddittorio), accertava i beni facenti partedell'asse ereditario, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rappresentazione deifrutti nei confronti dei coeredi in relazione agli appartamenti subalterno 2 esubalterno 9 di [OSCURATO:PERSONA] 23 in Bosa, rigettava la domanda di condanna diSalvatore Piga per il medesimo titolo, rigettava la domanda di risarcimentodanni formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato godimentodei beni ereditari e accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e SalvatorePiga di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sommamutuata di euro 10.870,90.Espletata la c.t.u., la causa era definitivamente decisa con la sentenza n.81/2016 del 28.1.2016 che, sciolta la comunione sugli immobili e sui crediti,assegnava agli eredi le quote come da progetto, condannava NerinaManunta al pagamento in favore degli altri coeredi, per la quota dicompetenza, di euro 1.938,62 per il mancato godimento dei frutti degliimmobili detenuti in via esclusiva e condannava tutti gli eredi a pagare aNerina [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno secondo la quota di competenza) la somma dieuro 1.495,62 a titolo di restituzione degli importi da questa anticipati perla massa.3.

Sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari accoglieva ilprimo limitatamente al profilo delle spese di lite e rigettava il secondo,affermando, per quanto qui ancora rileva, che: a) la censura concernentela declaratoria di nullità del contratto di mantenimento non coglieva la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, atteso che gli attori avevano agito invia principale al fine di far valere l’invalidità del contratto di mantenimento4 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026non già per incapacità naturale del cedente, ma per difetto di causa (cioèper mancanza dell’alea), laddove il primo giudice aveva rilevato d’ufficiouna causa di nullità diversa (per indeterminatezza/indeterminabilità dellaprestazione oggetto di pattuizione e per essere la stessa in massima partecoessenziale al rapporto tra genitori e figli) da quella prospettata dagliappellanti non avevano in alcun modo contrastato l’apprezzamento delgiudice di prime cure in ordine alla insanabile contraddittorietà sussistentetra la natura assistenziale della prestazione oggetto del contratto e l’obbligodi assistenza e cura gravante su un figlio né in merito alla ritenutaindeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto; c) icontraenti non avrebbero concluso il contratto di mantenimento senzaquella parte (art. 2) del suo contenuto attinente alle prestazioni assistenzialigravanti sui coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Piga, né questi ultimi avevano fornito la provache il contratto sarebbe stato ugualmente concluso anche senza quella parteaffetta da nullità; d) al fine di disporre la conversione del contratto dimantenimento in donazione, occorreva un’apposita domanda, mancante nelcaso di specie; e) quanto alla domanda di rappresentazione dei frutti,dall’interrogatorio formale cui era stata sottoposta [OSCURATO:PERSONA], dalladeposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], dal ricorso perreintegrazione nel possesso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dallemissive datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 26.8.2002 di questi ultimi era emerso cheNerina [OSCURATO:PERSONA] si era servita del bene comune nel periodo interessato(agosto 2003-agosto 2004) in modo tale da precludere agli altri aventidiritto l’uso paritetico dello stesso bene.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NerinaManunta e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.5 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno depositatouna memoria al solo fine di rinunciare alla contestazione relativa alla validitàdella procura speciale conferita per il ricorso in cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte osserva, preliminarmente, che, sebbene i controricorrentiabbiano rinunciato alla relativa eccezione, si sarebbe rivelata destituita difondamento l’eccezione pregiudiziale di nullità (come tale, rivelabile anched’ufficio) della procura ad litem rilasciata dai ricorrenti su foglio separato.Invero, il requisito, posto dall’art. 83, comma 3, c.p.c. – già nel testomodificato dall'art. 1 della l. n. 141 del 1997 – della materiale congiunzionetra il foglio separato con il quale la procura fosse stata rilasciata e l'atto cuiessa accedeva, non si sostanziava nella necessità di una cuciturameccanica, ma aveva riguardo ad un contesto di elementi checonsentissero, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti ecircostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine allaprovenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità dellaprocura stessa al giudizio di cui trattavasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2813del 06/02/2018).Orbene, premesso che la procura rilasciata su foglio allegato al ricorso deveintendersi allegata allo stesso, la Corte osserva che per i procedimentiinstaurati anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (ossia il4 luglio 2009) non trova applicazione l'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testorisultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, solo nella partein cui prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o incalce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con la conseguenzache, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o delcontroricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto6 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c. (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022).2.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione“delle norme che regolano il contratto di mantenimento”, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territoriale, a suo dire,confuso il contratto di rendita vitalizia, in relazione al quale le prestazionidevono essere determinate e determinabili, con quello di mantenimento eassistenza, in cui le prestazioni sono indeterminabili per quantità e qualità,variando continuamente e quotidianamente in base allo stato di bisogno delbeneficiario.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione “delle norme che regolano (gl)i specifici motivi di impugnazioneche rendono inammissibile l’appello”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 5), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che l’oggetto,nel contratto di mantenimento, non può che essere indeterminato eindeterminabile.4.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono inammissibili, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione,nelle rispettive rubriche, delle norme di diritto che sarebbero state violate,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c..Invero, con la doglianza in esame i ricorrenti non attingono la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzianell’evidenziare che la censura in appello concernente la declaratoria dinullità del contratto di mantenimento non coglieva, a sua volta, la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, atteso che gli attori avevano agito invia principale al fine di far valere l’invalidità del contratto di mantenimentonon già per incapacità naturale del cedente, ma per difetto di causa (cioèper mancanza dell’alea), laddove il primo giudice aveva rilevato d’ufficiouna causa di nullità diversa (per indeterminatezza/indeterminabilità dellaprestazione oggetto di pattuizione e per essere la stessa in massima parte7 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026coessenziale al rapporto tra genitori e figli) da quella prospettata dagliPer mera completezza va comunque segnalato che il contratto avente adoggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentaried assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento) si configura comeun contratto innominato e atipico che, pur avendo affinità con lacostituzione della rendita vitalizia, se ne differenzia per il contenuto nonmeramente patrimoniale delle prestazioni dell’obbligato, per l'elemento difiduciarietà che informa la scelta di tale soggetto e per l'incertezza derivantedalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato dibisogno del beneficiario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 14/06/1982;per Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016, le prestazioni - di faree di dare - dedotte nel negozio sono suscettibili di modificarsi nel tempo inragione di fattori molteplici e non predeterminabili).

In particolare, ilcontratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tuttala durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo dellacessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale,pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lointuitus personae che determina la scelta dell'obbligato (Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9764 del 14/06/2012), nonché per l'infungibilità delleprestazioni (consistenti in un facere, invece che in un dare, come nelvitalizio tipico; infungibilità da riferire alla insostituibilità della prestazionecon una in denaro ed alla correlata incoercibilità) e cioè in una serie diprestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali lacompagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 11/12/1995).

Ne consegue cheall'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia chesiano incompatibili con le suddette peculiarità (Cass., Sez. 2, Sentenza n.1019 del 30/01/1992; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1401 del8 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/202607/02/1992, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8825 del 09/10/1996, Cass., Sez.2, Sentenza n. 7033 del 29/05/2000).Ciò non esclude che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizioalimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivodell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento edassistenza vita natural durante, si caratterizzi, al momento della suaconclusione, per l'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, siaall'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprioin quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibilidi valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, intermini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione,la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazionedelle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 32439 del 22/11/2023).Orbene, nel caso di specie, fermo restando che è indefettibile, in ogni caso,il requisito della determinabilità delle prestazioni poste a carico delcessionario dell’immobile, il giudice di primo grado ha rilevato d’ufficio lanullità del contratto di mantenimento in oggetto sulla base di dueconsiderazioni, non contrastate nella presente sede dalla ricorrente: a)l’assistenza in genere è un concetto di tale espressa genericità da nonessere suscettibile di determinazione, in quanto potrebbe essere inteso sianel senso di un’assistenza giornaliera continua (comprensiva di vitto, puliziedomiciliari, cure personali, compagnia) sia nel senso di una presenza degliobbligati saltuaria e limitata alle situazioni di necessità nelle quali si possatrovare la beneficiaria; b) sussiste già il generale obbligo dei figli di prestareassistenza ai genitori ed il realizzare un trasferimento per l’esecuzione diprestazioni oggetto di obblighi già nascenti dalla legge (e, segnatamente,dal rapporto genitori-figli) non è conforme alla legge, all’ordine pubblico eal buon costume.9 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/20264.1.

Quanto al secondo motivo, va altresì aggiunto che lo stesso noncontiene una specifica censura della sentenza impugnata, limitandosi acontenere l’asserzione apodittica secondo cui l’oggetto del contratto dimantenimento non potrebbe che essere indeterminato e indeterminabile.Inoltre, avuto riguardo all’astratta denuncia di un vizio motivazionale, ladoglianza è preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppiaconforme, né i ricorrenti hanno dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni di fatto.Da ultimo, in violazione del principio di specificità, i ricorrenti hanno omessodi trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto diappello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare seeffettivamente avessero analiticamente contestato l’apprezzamento,espresso dal giudice di prime cure, in ordine alla insanabile contraddittorietàsussistente tra la natura assistenziale della prestazione contrattualizzata el’obbligo d’assistenza e cura gravante su un figlio ed in merito allaindeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto.5.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1367 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la Corte d’appelloritenuto che essi non avessero formulato una domanda di conversione indonazione del negozio nullo.5.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti deducono che, venuta meno la previsione, contenuta nell’art. 2del contratto di mantenimento, sulla controprestazione dovuta da essiacquirenti (e non anche quella, di cui all’art. 1 dello stesso contratto, sulbene trasferito), il contratto era diventato gratuito (donazione) e, pertanto,convertibile “proprio perché le parti hanno dimostrato di voler comunquemettere in essere il concluso anche senza quella parte affetta da nullità”.Tuttavia, al di là di quest’ultima affermazione unilaterale meramenteapodittica, gli stessi non hanno attinto la motivazione resa sul punto dalla10 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Corte cagliaritana secondo cui i contraenti non avrebbero concluso ilcontratto di mantenimento senza quella parte (art. 2) del suo contenutoquesti ultimi avevano fornito la prova che il contratto sarebbe statougualmente concluso anche senza quella parte affetta da nullità.

Invero,non è dato sapere con quali modalità avrebbero dimostrato che, ad ontadella nullità parziale, le parti contraenti avrebbero comunque manifestatola volontà di mantenere in vita il contratto anche in mancanza delleprestazioni assistenziali poste a carico degli odierni ricorrenti.Del resto, i ricorrenti non hanno denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c.sulla ripartizione dell’onere probatorio, nel qual caso sarebbe valso ilprincipio a mente del quale il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419,comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per laconservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchédifformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensioneall'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazionedell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenzadel resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è preclusoal giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'interocontratto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023).

Agli effettidella disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti nonavrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, conconseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere,infatti, fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo unapprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede dilegittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine allapotenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancatoinserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse inconcreto perseguito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).11 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Inoltre, in tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarlad'ufficio non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovila previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l’istanza in talsenso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo allarilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell’unicotitolo posto a fondamento dell’originaria domanda (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 17352 del 13/07/2017; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22466 del24/09/2018, secondo cui è ammissibile l'istanza di conversione avanzatadalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titoloposto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamenteconsequenziale all'esercizio del potere officioso del giudice).Orbene, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui eramancata un’apposita domanda volta ad ottenere la conversione delcontratto di mantenimento di cui era stata ravvisata la nullità, i ricorrenti sisono limitati a riprodurre, a pagina 43 del ricorso, uno stralciodecontestualizzato presumibilmente della comparsa di costituzione in primogrado [“(se) il contratto di mantenimento del 21 agosto 1998 tra la signoraPisanu Salvatorica e i coniugi Piga – [OSCURATO:PERSONA] dissimula una donazioneVoglia per l’effetto accertare la piena disponibilità […]”], dal quale non èevincibile quanto da essi asserito.Senza tralasciare che, nel caso in cui la nullità infici tutto il contratto, inveceche una sua parte o sue singole clausole, e tale causa d'invalidità siaconosciuta dai contraenti, non può farsi luogo né alla conversione delcontratto nullo a norma dell'art. 1424 c.c., poiché questa presuppone chele parti ignorassero la nullità del contratto stipulato, né all'applicazione delprincipio utile per inutile non vitiatur sancito dall'art. 1419 c.c., in quantoesso presuppone una nullità parziale del contratto (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 899 del 09/02/1980).6.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., in relazione all’art. 360, comma12 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/20261, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la solaManunta al pagamento della somma di euro 1.938,68 a titolo dirappresentazione dei frutti per l’uso esclusivo degli immobili ereditaria daagosto 2003 ad agosto 2004, senza considerare che il possesso era statoesercitato dalla medesima in buona fede confidando nella validità delcontratto di mantenimento.6.1.

Il motivo è inammissibile, atteso che, non essendovene cenno nellasentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione.

Del resto, come si vedrànell’analizzare il sesto motivo, la Corte d’appello ha escluso, sulla base dellerisultanze istruttorie, la buona fede in capo ai beneficiari dei ricorrenti.7.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la Corte di merito condannato la Manuntaal pagamento di una somma a titolo di rappresentazione dei fruttinonostante le prove sul punto raccolte non deponessero in tal senso.7.1.

Il motivo è inammissibile.Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dallasentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e oggetto di discussionetra le parti; ne consegue che non integra tale vizio l'omesso esame di singolielementi istruttori, ove il fatto storico rilevante sia stato comunqueconsiderato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte lerisultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivoesercizio del potere di valutazione delle prove non legali da parte del giudicedi merito (v., di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30837 del25/11/2025).Invero, anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio13 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo peril giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 23153 del 26/09/2018).A tacer del fatto che la convinzione dei giudici di merito non si è fondatasolo sull’interrogatorio formale cui è stata sottoposta [OSCURATO:PERSONA] e sulricorso per reintegrazione nel possesso predisposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ePietro [OSCURATO:PERSONA], ma anche su due missive inviate dal legale di questi ultimie sulla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 18 dellasentenza).Senza tralasciare che, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, laricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre che le decisioni adottate daigiudici di merito si fondassero su ragioni di fatto differenti.La censura, in definitiva, si risolve nella sollecitazione verso unarivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede dilegittimità.8.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;14 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
separato ex art. 83, comma 3, c.p.c.;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sequi, come da procura in calce al controricorso;– controricorrenti –Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 92/2020 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Andrea Penta1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLavrendia Oustabasidou, premesso che: - erano deceduti i genitori AngeloManunta e [OSCURATO:PERSONA], lasciando i cinque figli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NerinaManunta;- [OSCURATO:PERSONA] era deceduto, lasciando quali eredi il coniuge GiuseppaPischedda e le figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pari di Angela MariaManunta, che aveva lasciato il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e le figlieAlessandra Oustabasidou, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];tanto premesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di OristanoNerina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KonstantinosOustabasidou, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alfine di domandare la divisione del patrimonio relitto da [OSCURATO:PERSONA] eSalvatorica Pisanu, previa declaratoria di invalidità o inefficacia del contrattodi mantenimento del 21.8.1998 concluso dalla Pisanu con [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, figlia e genero della stessa) con il qualeera stata trasferita a questi ultimi la nuda proprietà di due immobili siti inBosa, alla [OSCURATO:PERSONA] 23, di cui la Pisanu era proprietaria in comunione con ilmarito [OSCURATO:PERSONA].Deducevano, a tal fine, che il detto contratto era nullo per difetto di causa,nello specifico di alea, e, in ogni caso, inefficace per mancato avveramentodella condizione sospensiva dell'attribuzione alla Pisanu, che era premortaalla divisione, della quota di proprietà degli immobili oggetto del citato2 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026contratto che ella, al momento del trasferimento ai convenuti, deteneva incomunione pro indiviso con il proprio coniuge.In subordine, chiedevano che il predetto contratto venisse dichiarato risoltoper grave inadempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Piga agli obblighi diassistenza e cura da essi assunti nei confronti della Pisanu, ovvero, inulteriore subordine, in caso di accertata validità ed efficacia del contratto dimantenimento, accertarsi la natura simulata dello stesso, in quantodissimulante una donazione, e, accertata altresì la lesività della donazione,la riduzione della disposizione lesiva della quota di riserva ad essi spettantefino alla sua reintegra.Proponevano, altresì, domanda di condanna dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] alla rappresentazione di frutti ed al risarcimento del dannoper il godimento esclusivo dei beni immobili loro trasferiti con il suddettocontratto di mantenimento e di rimborso di una quota parte delle giacenzedi un libretto di deposito.Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaraManunta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente aderivanoalle allegazioni e alle domande degli attori. Il solo [OSCURATO:PERSONA] chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deldanno per il mancato godimento nel settembre 2004 degli immobili trasferiticon il predetto contratto di mantenimento.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur aderendo alla domanda di divisione,chiedevano il rigetto di tutte le ulteriori domande e, a loro volta,domandavano la condanna dei coeredi al rimborso delle somme da essianticipate nell'interesse della massa e di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedel prestito per la somma di euro 11.200,00.A tal fine deducevano la piena validità del contratto di mantenimentostipulato con [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di essere stati gli unici aprendersi cura della stessa madre e suocera, benché residenti in Belgio, e3 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da loro una somma di danaro inprestito che non aveva restituito, sebbene diffidato a farlo.2. Il Tribunale di Oristano dichiarava, con sentenza parziale, la nullità delcontratto di mantenimento del 21.8.1998 per l’indeterminatezzadell’oggetto della prestazione (questione rilevata d’ufficio sulla quale avevainstaurato previamente il contraddittorio), accertava i beni facenti partedell'asse ereditario, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rappresentazione deifrutti nei confronti dei coeredi in relazione agli appartamenti subalterno 2 esubalterno 9 di [OSCURATO:PERSONA] 23 in Bosa, rigettava la domanda di condanna diSalvatore Piga per il medesimo titolo, rigettava la domanda di risarcimentodanni formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato godimentodei beni ereditari e accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e SalvatorePiga di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sommamutuata di euro 10.870,90.Espletata la c.t.u., la causa era definitivamente decisa con la sentenza n.81/2016 del 28.1.2016 che, sciolta la comunione sugli immobili e sui crediti,assegnava agli eredi le quote come da progetto, condannava NerinaManunta al pagamento in favore degli altri coeredi, per la quota dicompetenza, di euro 1.938,62 per il mancato godimento dei frutti degliimmobili detenuti in via esclusiva e condannava tutti gli eredi a pagare aNerina [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno secondo la quota di competenza) la somma dieuro 1.495,62 a titolo di restituzione degli importi da questa anticipati perla massa.3. Sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari accoglieva ilprimo limitatamente al profilo delle spese di lite e rigettava il secondo,affermando, per quanto qui ancora rileva, che: a) la censura concernentela declaratoria di nullità del contratto di mantenimento non coglieva la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, atteso che gli attori avevano agito invia principale al fine di far valere l’invalidità del contratto di mantenimento4 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026non già per incapacità naturale del cedente, ma per difetto di causa (cioèper mancanza dell’alea), laddove il primo giudice aveva rilevato d’ufficiouna causa di nullità diversa (per indeterminatezza/indeterminabilità dellaprestazione oggetto di pattuizione e per essere la stessa in massima partecoessenziale al rapporto tra genitori e figli) da quella prospettata dagliappellanti non avevano in alcun modo contrastato l’apprezzamento delgiudice di prime cure in ordine alla insanabile contraddittorietà sussistentetra la natura assistenziale della prestazione oggetto del contratto e l’obbligodi assistenza e cura gravante su un figlio né in merito alla ritenutaindeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto; c) icontraenti non avrebbero concluso il contratto di mantenimento senzaquella parte (art. 2) del suo contenuto attinente alle prestazioni assistenzialigravanti sui coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Piga, né questi ultimi avevano fornito la provache il contratto sarebbe stato ugualmente concluso anche senza quella parteaffetta da nullità; d) al fine di disporre la conversione del contratto dimantenimento in donazione, occorreva un’apposita domanda, mancante nelcaso di specie; e) quanto alla domanda di rappresentazione dei frutti,dall’interrogatorio formale cui era stata sottoposta [OSCURATO:PERSONA], dalladeposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], dal ricorso perreintegrazione nel possesso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dallemissive datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 26.8.2002 di questi ultimi era emerso cheNerina [OSCURATO:PERSONA] si era servita del bene comune nel periodo interessato(agosto 2003-agosto 2004) in modo tale da precludere agli altri aventidiritto l’uso paritetico dello stesso bene.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NerinaManunta e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.5 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno depositatouna memoria al solo fine di rinunciare alla contestazione relativa alla validitàdella procura speciale conferita per il ricorso in cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte osserva, preliminarmente, che, sebbene i controricorrentiabbiano rinunciato alla relativa eccezione, si sarebbe rivelata destituita difondamento l’eccezione pregiudiziale di nullità (come tale, rivelabile anched’ufficio) della procura ad litem rilasciata dai ricorrenti su foglio separato.Invero, il requisito, posto dall’art. 83, comma 3, c.p.c. – già nel testomodificato dall'art. 1 della l. n. 141 del 1997 – della materiale congiunzionetra il foglio separato con il quale la procura fosse stata rilasciata e l'atto cuiessa accedeva, non si sostanziava nella necessità di una cuciturameccanica, ma aveva riguardo ad un contesto di elementi checonsentissero, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti ecircostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine allaprovenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità dellaprocura stessa al giudizio di cui trattavasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2813del 06/02/2018).Orbene, premesso che la procura rilasciata su foglio allegato al ricorso deveintendersi allegata allo stesso, la Corte osserva che per i procedimentiinstaurati anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (ossia il4 luglio 2009) non trova applicazione l'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testorisultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, solo nella partein cui prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o incalce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con la conseguenzache, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o delcontroricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto6 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c. (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022).2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione“delle norme che regolano il contratto di mantenimento”, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territoriale, a suo dire,confuso il contratto di rendita vitalizia, in relazione al quale le prestazionidevono essere determinate e determinabili, con quello di mantenimento eassistenza, in cui le prestazioni sono indeterminabili per quantità e qualità,variando continuamente e quotidianamente in base allo stato di bisogno delbeneficiario.3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione “delle norme che regolano (gl)i specifici motivi di impugnazioneche rendono inammissibile l’appello”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 5), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che l’oggetto,nel contratto di mantenimento, non può che essere indeterminato eindeterminabile.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono inammissibili, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione,nelle rispettive rubriche, delle norme di diritto che sarebbero state violate,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c..Invero, con la doglianza in esame i ricorrenti non attingono la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzianell’evidenziare che la censura in appello concernente la declaratoria dinullità del contratto di mantenimento non coglieva, a sua volta, la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, atteso che gli attori avevano agito invia principale al fine di far valere l’invalidità del contratto di mantenimentonon già per incapacità naturale del cedente, ma per difetto di causa (cioèper mancanza dell’alea), laddove il primo giudice aveva rilevato d’ufficiouna causa di nullità diversa (per indeterminatezza/indeterminabilità dellaprestazione oggetto di pattuizione e per essere la stessa in massima parte7 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026coessenziale al rapporto tra genitori e figli) da quella prospettata dagliPer mera completezza va comunque segnalato che il contratto avente adoggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentaried assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento) si configura comeun contratto innominato e atipico che, pur avendo affinità con lacostituzione della rendita vitalizia, se ne differenzia per il contenuto nonmeramente patrimoniale delle prestazioni dell’obbligato, per l'elemento difiduciarietà che informa la scelta di tale soggetto e per l'incertezza derivantedalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato dibisogno del beneficiario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 14/06/1982;per Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016, le prestazioni - di faree di dare - dedotte nel negozio sono suscettibili di modificarsi nel tempo inragione di fattori molteplici e non predeterminabili). In particolare, ilcontratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tuttala durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo dellacessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale,pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lointuitus personae che determina la scelta dell'obbligato (Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9764 del 14/06/2012), nonché per l'infungibilità delleprestazioni (consistenti in un facere, invece che in un dare, come nelvitalizio tipico; infungibilità da riferire alla insostituibilità della prestazionecon una in denaro ed alla correlata incoercibilità) e cioè in una serie diprestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali lacompagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 11/12/1995). Ne consegue cheall'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia chesiano incompatibili con le suddette peculiarità (Cass., Sez. 2, Sentenza n.1019 del 30/01/1992; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1401 del8 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/202607/02/1992, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8825 del 09/10/1996, Cass., Sez.2, Sentenza n. 7033 del 29/05/2000).Ciò non esclude che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizioalimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivodell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento edassistenza vita natural durante, si caratterizzi, al momento della suaconclusione, per l'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, siaall'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprioin quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibilidi valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, intermini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione,la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazionedelle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 32439 del 22/11/2023).Orbene, nel caso di specie, fermo restando che è indefettibile, in ogni caso,il requisito della determinabilità delle prestazioni poste a carico delcessionario dell’immobile, il giudice di primo grado ha rilevato d’ufficio lanullità del contratto di mantenimento in oggetto sulla base di dueconsiderazioni, non contrastate nella presente sede dalla ricorrente: a)l’assistenza in genere è un concetto di tale espressa genericità da nonessere suscettibile di determinazione, in quanto potrebbe essere inteso sianel senso di un’assistenza giornaliera continua (comprensiva di vitto, puliziedomiciliari, cure personali, compagnia) sia nel senso di una presenza degliobbligati saltuaria e limitata alle situazioni di necessità nelle quali si possatrovare la beneficiaria; b) sussiste già il generale obbligo dei figli di prestareassistenza ai genitori ed il realizzare un trasferimento per l’esecuzione diprestazioni oggetto di obblighi già nascenti dalla legge (e, segnatamente,dal rapporto genitori-figli) non è conforme alla legge, all’ordine pubblico eal buon costume.9 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/20264.1. Quanto al secondo motivo, va altresì aggiunto che lo stesso noncontiene una specifica censura della sentenza impugnata, limitandosi acontenere l’asserzione apodittica secondo cui l’oggetto del contratto dimantenimento non potrebbe che essere indeterminato e indeterminabile.Inoltre, avuto riguardo all’astratta denuncia di un vizio motivazionale, ladoglianza è preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppiaconforme, né i ricorrenti hanno dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni di fatto.Da ultimo, in violazione del principio di specificità, i ricorrenti hanno omessodi trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto diappello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare seeffettivamente avessero analiticamente contestato l’apprezzamento,espresso dal giudice di prime cure, in ordine alla insanabile contraddittorietàsussistente tra la natura assistenziale della prestazione contrattualizzata el’obbligo d’assistenza e cura gravante su un figlio ed in merito allaindeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto.5. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1367 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la Corte d’appelloritenuto che essi non avessero formulato una domanda di conversione indonazione del negozio nullo.5.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti deducono che, venuta meno la previsione, contenuta nell’art. 2del contratto di mantenimento, sulla controprestazione dovuta da essiacquirenti (e non anche quella, di cui all’art. 1 dello stesso contratto, sulbene trasferito), il contratto era diventato gratuito (donazione) e, pertanto,convertibile “proprio perché le parti hanno dimostrato di voler comunquemettere in essere il concluso anche senza quella parte affetta da nullità”.Tuttavia, al di là di quest’ultima affermazione unilaterale meramenteapodittica, gli stessi non hanno attinto la motivazione resa sul punto dalla10 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Corte cagliaritana secondo cui i contraenti non avrebbero concluso ilcontratto di mantenimento senza quella parte (art. 2) del suo contenutoquesti ultimi avevano fornito la prova che il contratto sarebbe statougualmente concluso anche senza quella parte affetta da nullità. Invero,non è dato sapere con quali modalità avrebbero dimostrato che, ad ontadella nullità parziale, le parti contraenti avrebbero comunque manifestatola volontà di mantenere in vita il contratto anche in mancanza delleprestazioni assistenziali poste a carico degli odierni ricorrenti.Del resto, i ricorrenti non hanno denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c.sulla ripartizione dell’onere probatorio, nel qual caso sarebbe valso ilprincipio a mente del quale il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419,comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per laconservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchédifformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensioneall'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazionedell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenzadel resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è preclusoal giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'interocontratto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023). Agli effettidella disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti nonavrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, conconseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere,infatti, fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo unapprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede dilegittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine allapotenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancatoinserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse inconcreto perseguito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).11 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026Inoltre, in tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarlad'ufficio non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovila previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l’istanza in talsenso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo allarilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell’unicotitolo posto a fondamento dell’originaria domanda (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 17352 del 13/07/2017; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22466 del24/09/2018, secondo cui è ammissibile l'istanza di conversione avanzatadalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titoloposto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamenteconsequenziale all'esercizio del potere officioso del giudice).Orbene, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui eramancata un’apposita domanda volta ad ottenere la conversione delcontratto di mantenimento di cui era stata ravvisata la nullità, i ricorrenti sisono limitati a riprodurre, a pagina 43 del ricorso, uno stralciodecontestualizzato presumibilmente della comparsa di costituzione in primogrado [“(se) il contratto di mantenimento del 21 agosto 1998 tra la signoraPisanu Salvatorica e i coniugi Piga – [OSCURATO:PERSONA] dissimula una donazioneVoglia per l’effetto accertare la piena disponibilità […]”], dal quale non èevincibile quanto da essi asserito.Senza tralasciare che, nel caso in cui la nullità infici tutto il contratto, inveceche una sua parte o sue singole clausole, e tale causa d'invalidità siaconosciuta dai contraenti, non può farsi luogo né alla conversione delcontratto nullo a norma dell'art. 1424 c.c., poiché questa presuppone chele parti ignorassero la nullità del contratto stipulato, né all'applicazione delprincipio utile per inutile non vitiatur sancito dall'art. 1419 c.c., in quantoesso presuppone una nullità parziale del contratto (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 899 del 09/02/1980).6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., in relazione all’art. 360, comma12 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/20261, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la solaManunta al pagamento della somma di euro 1.938,68 a titolo dirappresentazione dei frutti per l’uso esclusivo degli immobili ereditaria daagosto 2003 ad agosto 2004, senza considerare che il possesso era statoesercitato dalla medesima in buona fede confidando nella validità delcontratto di mantenimento.6.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, non essendovene cenno nellasentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione. Del resto, come si vedrànell’analizzare il sesto motivo, la Corte d’appello ha escluso, sulla base dellerisultanze istruttorie, la buona fede in capo ai beneficiari dei ricorrenti.7. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la Corte di merito condannato la Manuntaal pagamento di una somma a titolo di rappresentazione dei fruttinonostante le prove sul punto raccolte non deponessero in tal senso.7.1. Il motivo è inammissibile.Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dallasentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e oggetto di discussionetra le parti; ne consegue che non integra tale vizio l'omesso esame di singolielementi istruttori, ove il fatto storico rilevante sia stato comunqueconsiderato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte lerisultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivoesercizio del potere di valutazione delle prove non legali da parte del giudicedi merito (v., di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30837 del25/11/2025).Invero, anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio13 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo peril giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 23153 del 26/09/2018).A tacer del fatto che la convinzione dei giudici di merito non si è fondatasolo sull’interrogatorio formale cui è stata sottoposta [OSCURATO:PERSONA] e sulricorso per reintegrazione nel possesso predisposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ePietro [OSCURATO:PERSONA], ma anche su due missive inviate dal legale di questi ultimie sulla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 18 dellasentenza).Senza tralasciare che, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, laricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre che le decisioni adottate daigiudici di merito si fondassero su ragioni di fatto differenti.La censura, in definitiva, si risolve nella sollecitazione verso unarivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede dilegittimità.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;14 di 15Numero registro generale 29591/2020Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 14478/2026Data pubblicazione 15/05/2026ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo15 di 15
Sentenza Cassazione n. 14478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris