CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, per essere stata detta impugnazione proposta oltre il termine di legge; Ritenuto che l'unico motivo - con il quale la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 591 e 585 dello stesso codice, nonché la «manifesta infondatezza della motivazione in ordine al deposito dei motivi di appello fuori del termine stabilito dall'art. 585 c.p.p.», sostenendo, in particolare, che poiché «il numero di R.G.N.R. [è] 2011 ad avviso della difesa doveva operare la sospensione [dei termini processuali nel periodo feriale] fino al 15 settembre» - è manifestamente infondato; Considerato infatti che il comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 16 - comma che aveva modificato il periodo di sospensione del decorso dei termini processuali limitandola «dal 10 al 31 agosto di ciascun anno» - «acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015», a prescindere, dunque, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, dall'anno di iscrizione del procedimento penale, con la conseguenza che correttamente la Corte d'appello di Catania ha applicato la predetta modifica all'anno 2019, parimenti correttamente la stessa Corte ha ritenuto la tardività dell'appello proposto dall'imputata atteso che: a) nel dispositivo dell'appellata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania indicò il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; b) tale termine fu rispettato, atteso che la motivazione fu depositata il 17/07/2019; c) ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) decorreva dal 22 luglio 2019; d) considerata la sospensione dello stesso termine nel periodo feriale dal 10 al 31 agosto 2019, il menzronato termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello scadeva il 7 ottobre 2019 (essendo il 6 ottobre 2019 domenica); e) l'appello fu proposto solo il :10 ottobre 2019 e, quindi, oltre tale termine di legge; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle