CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/2/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/6/1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/6/1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/8/1966 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/3/19% [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1985; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 18/10/2022 il Gip del Tribunale di Viterbo, applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva contestata, la pena anni tre, mesi sei di reclusione e A/fr 2200,00 di multa e nei .confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di .anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati loro rispettivamente ascritti. Avverso detta sentenza propongono, con un unico atto impugnatorio, ricorso per cassazione tutti gli imputati eccetto Levacovich, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice motivato in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. chiedono, inoltre, la revoca della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Levacovich propone, a sua volta, autonomo ricorso deducendo la violazione di legge avendo il giudice applicato una circostanza diversa da quella richiesta dalle parti ( art. 62 n.4 c.p., anziché 62 n. 6 c.p.); inoltre non sarebbe motivata la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. I ricorsi sono tutti parimenti inammissibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo formalmente dedotto dai ricorrenti in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione, operata dal giudicante, di aver verificato la correttezza della qualificazione. D'altro canto, è certo che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che - come nella fattispecie si è verificato - non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 44948/2019, Rv. 277382) Quanto poi alla determinazione pena, deve ricordarsi che, in tema di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo in caso di pena illegale ipotesi che non ricorre nel caso di specie e che si ravvisa nel caso in cui si deduca l'erronea quantificazione della pena base prevista per il reato più grave in misura inferiore al limite edittale. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come, in tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'iter attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, la mancata esplicitazione del giudizio dì comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata (Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777), o l'erronea sequenza del relativo procedimento (Sez. 2, n. 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979) costituiscono una mera irregolarità. E' stato infatti costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n.18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 2759.15; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217); e tanto corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742). Del resto, anche la valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244582). Nella delineata prospettiva, nel caso in esame, non si ravvisano profili di carenza di motivazione o illegalità della pena ovvero i vizi di violazione di legge contestati. Trattandosi di patteggiamento "allargato" per il quale è stata applicata la pena della reclusione superiore ad anni due, agli imputati è stata altresì applicata, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall'art. 29 cod. pen. In considerazione della pena principale applicata a richiesta delle parti, gli imputati sono stati inoltre esmece condannati, in applicazione dello stesso art. 445, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723/2013). Sia la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) che la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare sono dovute per legge, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav