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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01954/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice del riesame, confermava l'ordinanza con cui, in data 25/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché fortemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza presentano due distinti ricorsi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'unico motivo di ricorso presentato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'insufficienza del compendio indiziario a supporto dell'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, e manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che l'indagine è strutturata su poche conversazioni etero-accusatorie dei congiunti Carzo, il giudice del riesame si sarebbe limitato a ratificare l'ordinanza di custodia cautelare senza esercitare il necessario vaglio critico in punto di identificazione dell'indagato, il quale aveva da subito riferito che il suo soprannome è "Penna bianca", a causa del colore dei suoi capelli.

Per contro, l'identificazione si sarebbe in sostanza basata soltanto su una conversazione relativa allo stato di salute di "Ntoni u brizzi" e sul riferimento fatto dai conversanti al taglio di piante di ulivo imposto, molti anni prima, per ritorsione, a "Ntoni u brizzi", circostanza ritenuta compatibile con l'impiego dell'indagato presso il contesto agricolo- lavorativo alle dipendenze del padre.

L'ordinanza sarebbe inoltre incorsa in vistose contraddizioni, là dove qualifica "u Brizzi" come soggetto che: da un lato, assume iniziative positive e di responsabilità all'interno dell'organizzazione malavitosa; dall'altro, tiene condotte incompatibili con essa — in contrasto e/o all'insaputa dei capi-cosca —, quindi, inconciliabili con lo status di mafioso, tanto da essere definito, nelle intercettazioni, delatore e "infame".

Infine, si rileva come nel provvedimento impugnato manchi qualunque motivazione in ordine alla carica, e alle annesse responsabilità, di "mastro di giornata", ruolo che, senza elementi a sostegno, il Giudice per le indagini aveva assegnato a [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione.

La partecipazione è confinata alla presenza a riunioni sodali al solo fine di officiare riti di affiliazione, senza alcuna manifestazione ab extemo e/o realizzazione del programma criminoso.

Non risulta concretamente delineato l'apporto che Versace avrebbe fornito al sodalizio, il "compito celebrativo comunitario", non assurgendo alla soglia minima di offensività necessaria.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto al "tempo silente" tra l'asserita operatività intersodale e l'applicazione della cautela, posto che: le captazioni risalgono al 27/06/2018; la cautela è stata applicata il 10/05/2022; nel frattempo non sono emerse condotte significative della continuità e stabilità dei rapporti illeciti; l'attualità delle esigenze cautelari non è, dunque, motivata dall'ordinanza impugnata se non in forma fittizia ed apodittica.

Anche il richiamo finale ad un generico pericolo di fuga non risulta adeguatamente motivato perché la valutazione del Tribunale non è parannetrata sul cautelato e sulla specifica condotta e non si basa su concreti elementi di supporto valutativo.

4. [OSCURATO:PERSONA] produce altresì motivi nuovi con cui, nell'integrare le deduzioni già svolte, deduce l'incerta identificazione dell'indagato e sottolinea, anche sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, come la valutazione sul c.d. tempo silente vada contestualizzata con riferimento al quadro indiziario che, in questo caso, denota, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (definito, nelle intercettazioni "infame"), un allontanamento dal sodalizio, circostanza suscettibile di rilevare, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in mancanza di una rescissione del vincolo con l'associazione di tipo mafioso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, per parte reiterativi di censure già sollevate e a cui il giudice del riesame ha risposto in modo compiuto e coerente, sono infondati e vanno per tale ragione respinti.

2. Precisato che a questa Corte è precluso l'apprezzamento degli elementi in fatto valutati dai giudici di merito come costitutivi del quadro indiziario o indicativi delle esigenze cautelari, nell'ordinanza impugnata non si ravvisano i vizi di motivazione in punto di identificazione dell'indagato eccepiti, più diffusamente, nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. In proposito, e precisato che il compendio indiziario si fonda su alcune intercettazioni tra i congiunti Carzo, è vero che i conversanti parlano del taglio di piante di ulivo imposto, anni prima, per ritorsione, a %toni u Brizzi" e che i giudici del riesame reputano tale riferimento compatibile con l'impiego dell'indagato presso il contesto agricolo alle dipendenze del padre.

Prima (a p. 19), però, si soffermano dettagliatamente anche sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] comunicasse ad [OSCURATO:PERSONA] che "Ntoni u brizzi" era stato colpito da un principio di infarto, sicché il secondo chiamava, poco più tardi, "Ntoni u brizzi" - come poi riferito a Vincenzo («Ho telefonato al Brizzi») - per informarsi del suo stato di salute, apprendendo da quest'ultimo che era uscito il giorno prima dall'ospedale.

E precisano, a tal proposito, come "Ntoni u brizzi" usasse un'utenza di telefonia mobile intestata ad [OSCURATO:PERSONA], il cui uso, oltretutto, non è stato disconosciuto dall'indagato.

Tale elemento è chiaramente inequivoco ai fini della identificazione dell'indagato.

2.2. Prive di pregio sono anche le deduzioni relative alla supposta contraddittorietà della motivazione là dove si ipotizza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di condotte, per un verso, funzionali, per altro verso, distoniche rispetto alla partecipazione al sodalizio criminale.

Premesso che i giudici del riesame ritraggono [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia della cosca Alvaro della 'ndrangheta ed ipotizzano in capo allo stesso l'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato a riunioni di 'ndragheta o, comunque, per aver officiato la cerimonia di nuove affiliazioni o conferimenti di dote, con argomentazione esente da profili di illogicità, l'ordinanza precisa che l'esistenza del sodalizio non è incompatibile con il contrasto interno tra cosche mafiose (come peraltro riconosciuto altresì in Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) e che il dato, lungi dall'indebolire gli elementi a sostegno della partecipazione al sodalizio criminale, li rafforza.

Le condotte disfunzionali di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe agito all'insaputa dei capi della cosca rivale e che i conversanti sospettano sia l'autore di una lettera anonima al prefetto, in cui sono indicate le parentele o le contiguità a tali capi-cosca del candidato sindaco), così come la prospettazione, da parte degli altri sodali, di atti ritorsivi nei suoi confronti presuppongono, infatti, la partecipazione dello stesso Versace all'associazione mafiosa, dimostrando l'intento di sanzionarlo per il mancato rispetto delle regole di sndrangheta e/o di ostacolarne l'ascesa all'interno del gruppo.

3. Destituite di fondamento sono altresì le deduzioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Non può condividersi il rilievo secondo il quale la condotta dell'indagato sarebbe penalmente irrilevante, non sostanziandosi in manifestazioni ab extemo.

Le già citate Sez.

U Modaffari hanno infatti chiarito che, a talune circostanze, anche la mera affiliazione può integrare requisito costitutivo della partecipazione ad azione mafiosa: se è così, a maggior ragione, la partecipazione deve ritenersi in rapporto ai comportamenti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] che, officiante riti di affiliazione o conferimento di dote, veicola inoltre informazioni afferenti a nuove affiliazioni e a progressioni gerarchiche.

Tali comportamenti - come ampiamente precisato nell'ordinanza impugnata - sono infatti dotati di preciso significato e di consistente peso in base alle logiche interne all'associazione criminale e ben possono denotare la partecipazione al sodalizio mafioso.3.2.

Quanto alle esigenze cautelari e con specifico riguardo al tema del c.d. tempo silente, l'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver richiamato la presunzione di adeguatezza della misura custodiale in caso di reato associativo mafioso (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), adduce l'attualità della cosca mafiosa Alvaro, di cui [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato come uomo di fiducia, e richiama l'ampia giurisprudenza di legittimità sui reati associativi, classici reati permanenti, in base alla quale, nel caso di organizzazioni mafiose caratterizzate da particolare stabilità, la presunzione di pericolosità può essere superata soltanto dimostrando il recesso dell'indagato dalla consorteria.

Né - va incidentalmente aggiunto - appare pertinente al caso di specie il precedente richiamato nella memoria conclusionale dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Vero è, infatti, che Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780, accosta alla prova della rescissione "formale" situazioni in cui gli elementi dimostrino - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari.

Tale situazione non risulta però integrata nel caso in oggetto, in cui nessuna dissociazione è - come si è detto - ravvisabile con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], le cui condotte sono ritenute meramente antagoniste rispetto a quella di altra cosca operante all'interno della medesima consorteria criminale.

La differenza emerge con evidenza ancora maggiore ove si consideri che la pronuncia richiamata verte sul caso di un partecipe che aveva reso dichiarazioni le quali, sebbene insuscettibili di produrre effetti sulla vita e sull'operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza (dunque, prive di "utilità effettiva" e come tali insuscettibili di essere valutate ai fini della speciale circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203), rivelavano tuttavia la volontà dell'indagato di fuoriuscire dal sodalizio criminoso, ed esemplifica a partire dalle situazioni in cui la persona dimostri di essersi allontanata da anni dal territorio sottoposto all'egemonia del gruppo criminale (sia d'origine, sia delle sue propaggini) e di avere ormai radicalmente "cambiato vita" o, ancora, di aver avviato un percorso di collaborazione serio e così rilevante da farsi "terra bruciata" attorno, di tal che un suo rientro nell'organizzazione si appalesi irrealizzabile.

3.2. Ancora, va rilevato che «al netto della presunzione di pericolosità», ai fini del rischio di reiterazione del reato, l'ordinanza impugnata valorizza i precedenti dell'indagato per ricettazione continuata in concorso, furto continuato e detenzione di armi continuata in concorso; quanto al pericolo di fuga, relativamente al quale si deduce - in particolare - vizio di motivazione, fa riferimento alla capacità della "cosca Alvaro" di fornire supporto logistico ai suoi associati, motivandola, oltretutto, attraverso il richiamo a numerosi precedenti in tal senso; infine, a proposito del rischio di inquinamento probatorio, parla della forza di intimidazione messa in atto dal sodalizio.

4. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen. in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice del riesame, confermava l'ordinanza con cui, in data 25/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché fortemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza presentano due distinti ricorsi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'unico motivo di ricorso presentato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'insufficienza del compendio indiziario a supporto dell'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che l'indagine è strutturata su poche conversazioni etero-accusatorie dei congiunti Carzo, il giudice del riesame si sarebbe limitato a ratificare l'ordinanza di custodia cautelare senza esercitare il necessario vaglio critico in punto di identificazione dell'indagato, il quale aveva da subito riferito che il suo soprannome è "Penna bianca", a causa del colore dei suoi capelli. Per contro, l'identificazione si sarebbe in sostanza basata soltanto su una conversazione relativa allo stato di salute di "Ntoni u brizzi" e sul riferimento fatto dai conversanti al taglio di piante di ulivo imposto, molti anni prima, per ritorsione, a "Ntoni u brizzi", circostanza ritenuta compatibile con l'impiego dell'indagato presso il contesto agricolo- lavorativo alle dipendenze del padre. L'ordinanza sarebbe inoltre incorsa in vistose contraddizioni, là dove qualifica "u Brizzi" come soggetto che: da un lato, assume iniziative positive e di responsabilità all'interno dell'organizzazione malavitosa; dall'altro, tiene condotte incompatibili con essa — in contrasto e/o all'insaputa dei capi-cosca —, quindi, inconciliabili con lo status di mafioso, tanto da essere definito, nelle intercettazioni, delatore e "infame". Infine, si rileva come nel provvedimento impugnato manchi qualunque motivazione in ordine alla carica, e alle annesse responsabilità, di "mastro di giornata", ruolo che, senza elementi a sostegno, il Giudice per le indagini aveva assegnato a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione. La partecipazione è confinata alla presenza a riunioni sodali al solo fine di officiare riti di affiliazione, senza alcuna manifestazione ab extemo e/o realizzazione del programma criminoso. Non risulta concretamente delineato l'apporto che Versace avrebbe fornito al sodalizio, il "compito celebrativo comunitario", non assurgendo alla soglia minima di offensività necessaria. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto al "tempo silente" tra l'asserita operatività intersodale e l'applicazione della cautela, posto che: le captazioni risalgono al 27/06/2018; la cautela è stata applicata il 10/05/2022; nel frattempo non sono emerse condotte significative della continuità e stabilità dei rapporti illeciti; l'attualità delle esigenze cautelari non è, dunque, motivata dall'ordinanza impugnata se non in forma fittizia ed apodittica. Anche il richiamo finale ad un generico pericolo di fuga non risulta adeguatamente motivato perché la valutazione del Tribunale non è parannetrata sul cautelato e sulla specifica condotta e non si basa su concreti elementi di supporto valutativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] produce altresì motivi nuovi con cui, nell'integrare le deduzioni già svolte, deduce l'incerta identificazione dell'indagato e sottolinea, anche sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, come la valutazione sul c.d. tempo silente vada contestualizzata con riferimento al quadro indiziario che, in questo caso, denota, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (definito, nelle intercettazioni "infame"), un allontanamento dal sodalizio, circostanza suscettibile di rilevare, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in mancanza di una rescissione del vincolo con l'associazione di tipo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, per parte reiterativi di censure già sollevate e a cui il giudice del riesame ha risposto in modo compiuto e coerente, sono infondati e vanno per tale ragione respinti. 2. Precisato che a questa Corte è precluso l'apprezzamento degli elementi in fatto valutati dai giudici di merito come costitutivi del quadro indiziario o indicativi delle esigenze cautelari, nell'ordinanza impugnata non si ravvisano i vizi di motivazione in punto di identificazione dell'indagato eccepiti, più diffusamente, nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In proposito, e precisato che il compendio indiziario si fonda su alcune intercettazioni tra i congiunti Carzo, è vero che i conversanti parlano del taglio di piante di ulivo imposto, anni prima, per ritorsione, a %toni u Brizzi" e che i giudici del riesame reputano tale riferimento compatibile con l'impiego dell'indagato presso il contesto agricolo alle dipendenze del padre. Prima (a p. 19), però, si soffermano dettagliatamente anche sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] comunicasse ad [OSCURATO:PERSONA] che "Ntoni u brizzi" era stato colpito da un principio di infarto, sicché il secondo chiamava, poco più tardi, "Ntoni u brizzi" - come poi riferito a Vincenzo («Ho telefonato al Brizzi») - per informarsi del suo stato di salute, apprendendo da quest'ultimo che era uscito il giorno prima dall'ospedale. E precisano, a tal proposito, come "Ntoni u brizzi" usasse un'utenza di telefonia mobile intestata ad [OSCURATO:PERSONA], il cui uso, oltretutto, non è stato disconosciuto dall'indagato. Tale elemento è chiaramente inequivoco ai fini della identificazione dell'indagato. 2.2. Prive di pregio sono anche le deduzioni relative alla supposta contraddittorietà della motivazione là dove si ipotizza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di condotte, per un verso, funzionali, per altro verso, distoniche rispetto alla partecipazione al sodalizio criminale. Premesso che i giudici del riesame ritraggono [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia della cosca Alvaro della 'ndrangheta ed ipotizzano in capo allo stesso l'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato a riunioni di 'ndragheta o, comunque, per aver officiato la cerimonia di nuove affiliazioni o conferimenti di dote, con argomentazione esente da profili di illogicità, l'ordinanza precisa che l'esistenza del sodalizio non è incompatibile con il contrasto interno tra cosche mafiose (come peraltro riconosciuto altresì in Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) e che il dato, lungi dall'indebolire gli elementi a sostegno della partecipazione al sodalizio criminale, li rafforza. Le condotte disfunzionali di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe agito all'insaputa dei capi della cosca rivale e che i conversanti sospettano sia l'autore di una lettera anonima al prefetto, in cui sono indicate le parentele o le contiguità a tali capi-cosca del candidato sindaco), così come la prospettazione, da parte degli altri sodali, di atti ritorsivi nei suoi confronti presuppongono, infatti, la partecipazione dello stesso Versace all'associazione mafiosa, dimostrando l'intento di sanzionarlo per il mancato rispetto delle regole di sndrangheta e/o di ostacolarne l'ascesa all'interno del gruppo. 3. Destituite di fondamento sono altresì le deduzioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Non può condividersi il rilievo secondo il quale la condotta dell'indagato sarebbe penalmente irrilevante, non sostanziandosi in manifestazioni ab extemo. Le già citate Sez. U Modaffari hanno infatti chiarito che, a talune circostanze, anche la mera affiliazione può integrare requisito costitutivo della partecipazione ad azione mafiosa: se è così, a maggior ragione, la partecipazione deve ritenersi in rapporto ai comportamenti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] che, officiante riti di affiliazione o conferimento di dote, veicola inoltre informazioni afferenti a nuove affiliazioni e a progressioni gerarchiche. Tali comportamenti - come ampiamente precisato nell'ordinanza impugnata - sono infatti dotati di preciso significato e di consistente peso in base alle logiche interne all'associazione criminale e ben possono denotare la partecipazione al sodalizio mafioso.3.2. Quanto alle esigenze cautelari e con specifico riguardo al tema del c.d. tempo silente, l'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver richiamato la presunzione di adeguatezza della misura custodiale in caso di reato associativo mafioso (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), adduce l'attualità della cosca mafiosa Alvaro, di cui [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato come uomo di fiducia, e richiama l'ampia giurisprudenza di legittimità sui reati associativi, classici reati permanenti, in base alla quale, nel caso di organizzazioni mafiose caratterizzate da particolare stabilità, la presunzione di pericolosità può essere superata soltanto dimostrando il recesso dell'indagato dalla consorteria. Né - va incidentalmente aggiunto - appare pertinente al caso di specie il precedente richiamato nella memoria conclusionale dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Vero è, infatti, che Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780, accosta alla prova della rescissione "formale" situazioni in cui gli elementi dimostrino - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. Tale situazione non risulta però integrata nel caso in oggetto, in cui nessuna dissociazione è - come si è detto - ravvisabile con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], le cui condotte sono ritenute meramente antagoniste rispetto a quella di altra cosca operante all'interno della medesima consorteria criminale. La differenza emerge con evidenza ancora maggiore ove si consideri che la pronuncia richiamata verte sul caso di un partecipe che aveva reso dichiarazioni le quali, sebbene insuscettibili di produrre effetti sulla vita e sull'operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza (dunque, prive di "utilità effettiva" e come tali insuscettibili di essere valutate ai fini della speciale circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203), rivelavano tuttavia la volontà dell'indagato di fuoriuscire dal sodalizio criminoso, ed esemplifica a partire dalle situazioni in cui la persona dimostri di essersi allontanata da anni dal territorio sottoposto all'egemonia del gruppo criminale (sia d'origine, sia delle sue propaggini) e di avere ormai radicalmente "cambiato vita" o, ancora, di aver avviato un percorso di collaborazione serio e così rilevante da farsi "terra bruciata" attorno, di tal che un suo rientro nell'organizzazione si appalesi irrealizzabile. 3.2. Ancora, va rilevato che «al netto della presunzione di pericolosità», ai fini del rischio di reiterazione del reato, l'ordinanza impugnata valorizza i precedenti dell'indagato per ricettazione continuata in concorso, furto continuato e detenzione di armi continuata in concorso; quanto al pericolo di fuga, relativamente al quale si deduce - in particolare - vizio di motivazione, fa riferimento alla capacità della "cosca Alvaro" di fornire supporto logistico ai suoi associati, motivandola, oltretutto, attraverso il richiamo a numerosi precedenti in tal senso; infine, a proposito del rischio di inquinamento probatorio, parla della forza di intimidazione messa in atto dal sodalizio. 4. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen. in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. M
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