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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24333/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 4 marzo 2019, avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 2 marzo 2019, giorni in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale processuale in relazione all'erronea applicazione degli artt. 442, 585 e 591 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata notificata in data 23 gennaio 2019 all'imputato, assente all'udienza in cui era stata pronunciata la decisione, sicché era stato rispettato il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione poiché la notificazione della sentenza, pur se non dovuta, aveva comportato "una nuova decorrenza" del termine per l'impugnazione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità costituzionale della disciplina dei termini processuali in materia penale, nella parte in cui non è prevista l'equiparazione (invece disposta nel processo civile) del giorno di sabato al giorno della domenica, quanto agli effetti della scadenza di un termine processuale nei giorni indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato; premesso che è pacifico, dopo l'intervento delle Sezioni unite sul punto (n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinato, Rv. 277470 - 01), che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, va rilevato che la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento della Cassazione a mente del quale, nell'ipotesi considerata, l'eventuale notificazione della sentenza all'imputato assente non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, che resta disciplinato dalla regola fissata dall'art. 585 cod. proc. pen. (poiché, anche volendo considerare il contrasto preesistente alla decisione a sezioni unite, esso comunque escludeva l'imprevedibilità della decisione giudiziale che avesse adottato «una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "cd. prospective overruling"»: Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278552 - 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è palesemente generico, poiché la formulazione della censura - che intenderebbe prospettare una questione di legittimità costituzionale - non rispetta i requisiti concernenti l'indicazione della norma censurata, della disposizione assunta a termine di comparazione e dei precetti costituzionali che si assumerebbero violati.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 4 marzo 2019, avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 2 marzo 2019, giorni in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale processuale in relazione all'erronea applicazione degli artt. 442, 585 e 591 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata notificata in data 23 gennaio 2019 all'imputato, assente all'udienza in cui era stata pronunciata la decisione, sicché era stato rispettato il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione poiché la notificazione della sentenza, pur se non dovuta, aveva comportato "una nuova decorrenza" del termine per l'impugnazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità costituzionale della disciplina dei termini processuali in materia penale, nella parte in cui non è prevista l'equiparazione (invece disposta nel processo civile) del giorno di sabato al giorno della domenica, quanto agli effetti della scadenza di un termine processuale nei giorni indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato; premesso che è pacifico, dopo l'intervento delle Sezioni unite sul punto (n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinato, Rv. 277470 - 01), che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, va rilevato che la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento della Cassazione a mente del quale, nell'ipotesi considerata, l'eventuale notificazione della sentenza all'imputato assente non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, che resta disciplinato dalla regola fissata dall'art. 585 cod. proc. pen. (poiché, anche volendo considerare il contrasto preesistente alla decisione a sezioni unite, esso comunque escludeva l'imprevedibilità della decisione giudiziale che avesse adottato «una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "cd. prospective overruling"»: Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278552 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è palesemente generico, poiché la formulazione della censura - che intenderebbe prospettare una questione di legittimità costituzionale - non rispetta i requisiti concernenti l'indicazione della norma censurata, della disposizione assunta a termine di comparazione e dei precetti costituzionali che si assumerebbero violati. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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