CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47033/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo; nei confronti di: NICOLOSI Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il 25 luglio 1961; avverso la sentenza n. 401/21 del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 27 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto la violazione dei sigilli apposti ad un immobile sottoposto a sequestro preventivo, nonché una serie di reati di carattere edilizio ed urbanistico, avendo quello superato con esito positivo la messa alla prova. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, lamentando, in sintesi, che l'imputato era stato ammesso alla messa alla prova sebbene lo stesso non avesse demolito le opere abusivamente realizzate, in tal modo eliminando le conseguenze dannose della condotta illecita a lui ascritta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Osserva il Collegio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che appare al medesimo preferibile, costituisce presupposto per il positivo superamento della messa alla prova, in caso di reati avente ad oggetto l'abusivismo edilizio, la condotta di demolizione delle opere illegittimamente realizzate, trattandosi di attività volta alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 agosto 2017, n. 39455; nello stesso senso, cioè individuando l'eliminazione del danno cagionato dal reato come elemento determinate per la positiva valutazione della messa alla prova, seppure in questo caso in relazione a reati aventi una diversa oggettività: Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 settembre 2021, n. 32628, non massimata). Nella ipotesi che ora interessa il Tribunale di Palermo, nell'affermare il superamento positivo da parte del prevenuto della messa alla prova, non ha assolutamente esaminato il tema della eliminazione delle conseguenze dannose del reato; una tale omissione, alla luce dell'indicato orientamento giurisprudenziale, costituisce fattore di illegittimità delle sentenza impugnata, determinandone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio in merito all'avvenuto positivo superamento da parte dell'imputato della messa alla prova che sia espresso tenendo conto anche del dato valutativo sinora, invece, omesso. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 14 settembr