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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22188/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01193/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 2 195 /20 19 , depositatail 25 settembre 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 lugl io 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sette mezzi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese nella presente sede ), avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in controversia relativa al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato dalla Bonatto (quale affittuaria) con la Alberti (affittante), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla odierna ricorrente: ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte in primo grado dalla Alberti e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, condannando [OSCURATO:PERSONA] all'immediato rilascio dell'azienda e al pagamento dei canoni non pagati; ha dichiarato inammissibili o respinto i residui motivi di gravame, confermando la sentenza impugnata; ha respinto la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 27 aprile 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal procuratore, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01193/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 2 195 /20 19 , depositatail 25 settembre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 lugl io 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sette mezzi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese nella presente sede ), avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in controversia relativa al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato dalla Bonatto (quale affittuaria) con la Alberti (affittante), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla odierna ricorrente: ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte in primo grado dalla Alberti e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, condannando [OSCURATO:PERSONA] all'immediato rilascio dell'azienda e al pagamento dei canoni non pagati; ha dichiarato inammissibili o respinto i residui motivi di gravame, confermando la sentenza impugnata; ha respinto la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 27 aprile 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal procuratore, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
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