Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15231/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8846-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 805 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 nonchè contro; Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]- intimata; avverso la sentenza n. 133/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2019 R.G.N. 1115/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo sui due reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. (principale) e di [OSCURATO:PERSONA] (incidentale) e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s., ha: a) rigettato il primo avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione della società all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato alla predetta, dichiarando risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento collettivo con decorrenza dal 31 ottobre 2014 e condannato C.A.I.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 s.p.a. al pagamento, in favore della lavoratrice, Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di un’indennità risarcitoria pari 22 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, rigettandone le ulteriori domande; b) accolto il secondo reclamo e così condannato, in riforma della sentenza del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. alla reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto in misura di dodici mensilità, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio sub g), di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, senza una verifica di fungibilità delle sue mansioni, comparabili con quelle di altri colleghi, né alcuna precisazione, al di là del mero elenco delle diverse mansioni e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 della descrizione delle attività dei singoli gruppi Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di lavoratori, dei requisiti di professionalità richiesti per il loro svolgimento;

3. per tale ragione, in una con la non puntuale indicazione dell’applicazione dei criteri di scelta, viziante la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (non sanabile dall’accordo 24 ottobre 2014, in quanto diversa da quella prevista dall’art. 4, secondo comma l. cit.), essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis;

4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc del lavoratore, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo” sindacale sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, non essendo ad essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 legittimata passivamente e ha disatteso l’eccepita incompatibilità con il rito Fornero delle domande proposte dalla lavoratrice nei suoi confronti, in quanto regolante anche l’impugnazione di licenziamento nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, previo l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto;

5. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto, con atto notificato il 7 marzo 2019, ricorso per cassazione con tre motivi e successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il 14 marzo 2019, ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con sei motivi; ad ognuno di essi la lavoratrice ha resistito con autonomo controricorso;

6. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre avviare la trattazione dal ricorso incidentale.

Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 per vizio di ultrapetizione in merito alla Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 valutazione dei criteri di scelta nella comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991, non avendo la lavoratrice espressamente reclamato il rigetto dal Tribunale di applicazione della tutela reintegratoria in proprio favore, per la natura procedurale della violazione relativa ad erronea individuazione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome comportante inefficacia e non annullabilità del licenziamento, prevista solo per violazione dei criteri di scelta: oggetto questa di un accertamento per il quale una loro corretta applicazione avrebbe modificato l’esito del procedimento di selezione con licenziamento di altro lavoratore, in difetto peraltro di allegazione né tanto meno dimostrazione di una tale circostanza dalla lavoratrice e con erronea interpretazione dalla Corte capitolina delle conclusioni del Tribunale ed eccedenza rispetto ai motivi di reclamo;

2. esso è infondato;

3. in via di premessa, deve essere ribadita la spettanza in via esclusiva al giudice del merito dell’interpretazione e qualificazione la domanda, non essendo in tale compito condizionato dalle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 espressioni adoperate dalla parte, ma dovendo tale Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 giudice accertarne e valutarne il contenuto sostanziale, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto: con i soli limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; sicché, il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass.21 maggio 2019, n. 13602), entro gli attuali limiti consentiti dal vigente art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546);

3.1. non sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato, ricorrente quando il giudice di merito attribuisca alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitum e della causa F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 petendi, per l'introduzione vietata di nuovi Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 elementi di fatto nel tema controverso, sicché esso, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) e pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass.11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); ma non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. 7 maggio 2019, n. 12014);

3.2. nel caso di specie, la questione trattata è stata devoluta alla Corte d’appello dai motivi di reclamo principale di [OSCURATO:SOCIETA]., come essenzialmente sintetizzati al p.to

3.3. di pg. 3 del ricorso C.A.I., né oggetto di contestazione nel loro scrutinio dalla Corte (dall’ultimo capoverso del p.to 4.5 di pg. 4 al p.to 4.11 al primo periodo di pg. 6 della sentenza);

4. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 per avere la Corte territoriale erroneamente Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ritenuto viziata la comunicazione finale, in quanto contenente tutti gli elementi prescritti dalla legge ed in particolare la specifica indicazione delle concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta, in ogni caso sanzionabile in via indennitaria e non con tutela reintegratoria, come la violazione dei criteri di scelta;

5. esso è infondato;

6. in tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, nono comma l. 223/1991, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi: sicché, la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore (anche qualora il criterio di scelta sia unico) per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale (Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): in applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui in ipotesi di licenziamento collettivo per F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 cessazione di attività d'impresa, seppure il datore Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di lavoro non sia tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le comunicazioni di cui all'art. 4, nono comma l. cit. devono comunque contenere, oltre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l'elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all'intenzione emergente dalla comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell'intero organico nella chiusura dell'insediamento produttivo (Cass. 14 dicembre 2016, n. 25737; Cass. 25 luglio 2017, n. 18286; Cass. 14 ottobre 2019, n. 25807);

6.1. la Corte capitolina ha accertato in fatto una comunicazione finale carente dei requisiti prescritti dalla norma denunciata, in assenza della “puntuale indicazione” delle modalità applicative dei criteri di scelta e della violazione dei medesimi criteri (per le ragioni in particolare esposte al p.to 4.11 dal terz’ultimo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 6 della sentenza): con un apprezzamento di (in)adeguatezza della comunicazione spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora, come F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 nel caso di specie, sia congruamente argomentato Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ed esente da vizi logici (Cass. 10 luglio 2002, n. 10058; Cass. 24 marzo 2004, n. 5942; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 24 agosto 2017, n. 20335, p.to 10 in motivazione);

6.2. essa ha pure esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia, posto che, in tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 sia carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di tali criteri, il licenziamento deve essere annullato, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell'art. 18, quarto comma l. 300/1970 nel testo novellato dall'art. 1, comma 42 l. 92/2012 (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2587; Cass.17 luglio 2018, n. 19010);

7. con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la lavoratrice provato la presunta fungibilità con tutto il personale avente qualifica F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 di tecnico della funzione, in assenza di Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 allegazione di un maggior numero di certificazioni, né di un’anzianità poziore, di pregresse esperienze professionali in altri incarichi, non applicandosi il principio di non contestazione e pertanto in violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio, spettante alla lavoratrice;

8. con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione della fungibilità delle mansioni della lavoratrice, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione alla predetta del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi poi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, ai “profili professionali” del personale eccedente, evidentemente riferiti alle mansioni ultime svolte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 da ogni lavoratore nelle varie articolazioni Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 produttive e non già al suo bagaglio professionale, Data pubblicazione 12/05/2022 a pena di elisione del nesso causale tra i profili professionali in esubero e le cause del processo di crisi;

9. con il quinto [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria in funzione della tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte della lavoratrice, non avendo ella puntualmente specificato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta:

10. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

11. il quarto motivo è preliminarmente inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 collettivi nazionali di lavoro, così come Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201)

11.1. nel merito, occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò espressamente deduca, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici dell’azienda, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni di puntuale attualità, ma anche assolte presso altre unità, con maturazione di un’idoneità anche per queste altre, per F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 acquisita esperienza e per pregresso svolgimento Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284);

11.2. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice non abbia nulla dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni della lavoratrice, da questa specificamente allegate (come esposto al p.to

4.4. di pg. 4 della sentenza) e con indicazione puntuale del nominativo dei colleghi su cui sarebbe prevalsa (al terzo capoverso di pg. 5 della sentenza), nel rispetto del principio denunciato di violazione (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059), avendo peraltro la Corte d’appello conclusivamente rilevato la limitazione della società datrice all’elenco delle diverse mansioni e alla descrizione delle attività svolte dai singoli gruppi di lavoratori, senza alcuna indicazione dei requisiti professionali per ognuna richiesti, né precisazione “in merito alla necessità di una professionalità specifica con riferimento ai lavoratori … che avevano il medesimo inquadramento della Falcinelli” (così al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022

11.3. d’altro canto, in tema di licenziamento Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell'anzianità e delle mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass.3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie (ai p.ti da

4.5. a pg. 4 a 4.10 a pg 5 della sentenza);

11.4. in via conclusiva, deve allora essere negata, in riferimento all’art. 2697 c.c., la configurabilità della dedotta violazione di norma F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 di diritto, posto che essa postula, per la Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 sindacabilità in sede di legittimità, la deduzione dell'ipotesi di attribuzione dal giudice dell'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece della valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158): nel che, per le ragioni esposte, la censura si risolve;

12. con il sesto motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quinto comma l. 300/1970, per determinazione dell’indennità risarcitoria, stabilita dal quarto comma in aggiunta alla reintegrazione, nella misura massima (dodici mensilità), da modulare secondo i criteri del quinto comma e pertanto non proporzionata alla dimensione dell’attività economica dell’impresa al momento del licenziamento e del numero attuale dei suoi dipendenti (due), dell’anzianità (decennale) del lavoratore, percipiente un’indennità di mobilità (pari al’80% F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 della retribuzione), con possibilità di ricerca di Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 un nuovo lavoro;

13. esso è infondato;

14. non è pertinente il riferimento ai criteri del quinto comma dell’art. 18 l. 300/1970 riformulato, per la diversità della tutela da esso stabilita, in caso di licenziamento illegittimo cui essa consegua, da quella del precedente quarto comma; non trova, infatti, applicazione (a differenza che in questa, in aggiunta alla reintegratoria cosiddetta “attenuata”) la detrazione dell'aliunde perceptum, in quanto tale ipotesi comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie del quarto comma: ciò rispecchiando la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 disciplina delle conseguenze sanzionatorie (Cass.

Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 6 agosto 2020, n. 16786: v. p.to 10 in motivazione); 14.1 d’altro canto, l'indennità risarcitoria, non associata alla reintegrazione, prevista dall'art. 18, quinto comma l. 300/1970 riformulato, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente e la cui determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri in esso indicati, è onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1507);

15. venendo ora al ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 connessa a quella di impugnazione del licenziamento Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 della datrice medesima, ma basata su un fatto Data pubblicazione 12/05/2022 costitutivo diverso;

16. esso è infondato;

17. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 concretamente subito per effetto della mancata Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 adozione del rito diverso; ciò perché Data pubblicazione 12/05/2022 l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 17.1 nel motivo in esame parte ricorrente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale;

18. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata;

19. esso è infondato;

20. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 quali sia stata disposta l'amministrazione Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 straordinaria, in caso di continuazione o di Data pubblicazione 12/05/2022 mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 dell'occupazione preesistente al trasferimento di Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass.

Data pubblicazione 12/05/2022 n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021);

21. Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt.24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt.409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria della lavoratrice, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria;

22. esso è fondato;

23. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 [OSCURATO:PERSONA]), l’accertamento del passivo con Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 reclamo incidentale della lavoratrice;

23.1. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass.21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964);

23.2. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio;

24. il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); il terzo motivo del ricorso principale deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di improcedibilità della domanda del lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 regolazione delle spese dei gradi di merito e del Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 giudizio di legittimità secondo il regime di Data pubblicazione 12/05/2022 soccombenza (essendo il lavoratore vittorioso in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 in relazione al motivo accolto e, decidendo nel Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 merito, dichiara improcedibile la domanda della lavoratrice di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.

Condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8846-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 805 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 nonchè contro; Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]- intimata; avverso la sentenza n. 133/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2019 R.G.N. 1115/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo sui due reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. (principale) e di [OSCURATO:PERSONA] (incidentale) e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s., ha: a) rigettato il primo avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione della società all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato alla predetta, dichiarando risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento collettivo con decorrenza dal 31 ottobre 2014 e condannato C.A.I. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 s.p.a. al pagamento, in favore della lavoratrice, Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di un’indennità risarcitoria pari 22 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, rigettandone le ulteriori domande; b) accolto il secondo reclamo e così condannato, in riforma della sentenza del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. alla reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto in misura di dodici mensilità, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio sub g), di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, senza una verifica di fungibilità delle sue mansioni, comparabili con quelle di altri colleghi, né alcuna precisazione, al di là del mero elenco delle diverse mansioni e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 della descrizione delle attività dei singoli gruppi Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di lavoratori, dei requisiti di professionalità richiesti per il loro svolgimento; 3. per tale ragione, in una con la non puntuale indicazione dell’applicazione dei criteri di scelta, viziante la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (non sanabile dall’accordo 24 ottobre 2014, in quanto diversa da quella prevista dall’art. 4, secondo comma l. cit.), essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc del lavoratore, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo” sindacale sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, non essendo ad essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 legittimata passivamente e ha disatteso l’eccepita incompatibilità con il rito Fornero delle domande proposte dalla lavoratrice nei suoi confronti, in quanto regolante anche l’impugnazione di licenziamento nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, previo l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto; 5. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto, con atto notificato il 7 marzo 2019, ricorso per cassazione con tre motivi e successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il 14 marzo 2019, ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con sei motivi; ad ognuno di essi la lavoratrice ha resistito con autonomo controricorso; 6. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre avviare la trattazione dal ricorso incidentale. Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 per vizio di ultrapetizione in merito alla Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 valutazione dei criteri di scelta nella comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991, non avendo la lavoratrice espressamente reclamato il rigetto dal Tribunale di applicazione della tutela reintegratoria in proprio favore, per la natura procedurale della violazione relativa ad erronea individuazione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome comportante inefficacia e non annullabilità del licenziamento, prevista solo per violazione dei criteri di scelta: oggetto questa di un accertamento per il quale una loro corretta applicazione avrebbe modificato l’esito del procedimento di selezione con licenziamento di altro lavoratore, in difetto peraltro di allegazione né tanto meno dimostrazione di una tale circostanza dalla lavoratrice e con erronea interpretazione dalla Corte capitolina delle conclusioni del Tribunale ed eccedenza rispetto ai motivi di reclamo; 2. esso è infondato; 3. in via di premessa, deve essere ribadita la spettanza in via esclusiva al giudice del merito dell’interpretazione e qualificazione la domanda, non essendo in tale compito condizionato dalle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 espressioni adoperate dalla parte, ma dovendo tale Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 giudice accertarne e valutarne il contenuto sostanziale, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto: con i soli limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; sicché, il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass.21 maggio 2019, n. 13602), entro gli attuali limiti consentiti dal vigente art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546); 3.1. non sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato, ricorrente quando il giudice di merito attribuisca alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitum e della causa F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 petendi, per l'introduzione vietata di nuovi Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 elementi di fatto nel tema controverso, sicché esso, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) e pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass.11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); ma non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. 7 maggio 2019, n. 12014); 3.2. nel caso di specie, la questione trattata è stata devoluta alla Corte d’appello dai motivi di reclamo principale di [OSCURATO:SOCIETA]., come essenzialmente sintetizzati al p.to 3.3. di pg. 3 del ricorso C.A.I., né oggetto di contestazione nel loro scrutinio dalla Corte (dall’ultimo capoverso del p.to 4.5 di pg. 4 al p.to 4.11 al primo periodo di pg. 6 della sentenza); 4. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 per avere la Corte territoriale erroneamente Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ritenuto viziata la comunicazione finale, in quanto contenente tutti gli elementi prescritti dalla legge ed in particolare la specifica indicazione delle concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta, in ogni caso sanzionabile in via indennitaria e non con tutela reintegratoria, come la violazione dei criteri di scelta; 5. esso è infondato; 6. in tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, nono comma l. 223/1991, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi: sicché, la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore (anche qualora il criterio di scelta sia unico) per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale (Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): in applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui in ipotesi di licenziamento collettivo per F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 cessazione di attività d'impresa, seppure il datore Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di lavoro non sia tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le comunicazioni di cui all'art. 4, nono comma l. cit. devono comunque contenere, oltre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l'elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all'intenzione emergente dalla comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell'intero organico nella chiusura dell'insediamento produttivo (Cass. 14 dicembre 2016, n. 25737; Cass. 25 luglio 2017, n. 18286; Cass. 14 ottobre 2019, n. 25807); 6.1. la Corte capitolina ha accertato in fatto una comunicazione finale carente dei requisiti prescritti dalla norma denunciata, in assenza della “puntuale indicazione” delle modalità applicative dei criteri di scelta e della violazione dei medesimi criteri (per le ragioni in particolare esposte al p.to 4.11 dal terz’ultimo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 6 della sentenza): con un apprezzamento di (in)adeguatezza della comunicazione spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora, come F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 nel caso di specie, sia congruamente argomentato Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ed esente da vizi logici (Cass. 10 luglio 2002, n. 10058; Cass. 24 marzo 2004, n. 5942; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 24 agosto 2017, n. 20335, p.to 10 in motivazione); 6.2. essa ha pure esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia, posto che, in tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 sia carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di tali criteri, il licenziamento deve essere annullato, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell'art. 18, quarto comma l. 300/1970 nel testo novellato dall'art. 1, comma 42 l. 92/2012 (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2587; Cass.17 luglio 2018, n. 19010); 7. con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la lavoratrice provato la presunta fungibilità con tutto il personale avente qualifica F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 di tecnico della funzione, in assenza di Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 allegazione di un maggior numero di certificazioni, né di un’anzianità poziore, di pregresse esperienze professionali in altri incarichi, non applicandosi il principio di non contestazione e pertanto in violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio, spettante alla lavoratrice; 8. con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione della fungibilità delle mansioni della lavoratrice, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione alla predetta del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi poi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, ai “profili professionali” del personale eccedente, evidentemente riferiti alle mansioni ultime svolte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 da ogni lavoratore nelle varie articolazioni Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 produttive e non già al suo bagaglio professionale, Data pubblicazione 12/05/2022 a pena di elisione del nesso causale tra i profili professionali in esubero e le cause del processo di crisi; 9. con il quinto [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria in funzione della tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte della lavoratrice, non avendo ella puntualmente specificato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta: 10. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 11. il quarto motivo è preliminarmente inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 collettivi nazionali di lavoro, così come Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201) 11.1. nel merito, occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò espressamente deduca, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici dell’azienda, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni di puntuale attualità, ma anche assolte presso altre unità, con maturazione di un’idoneità anche per queste altre, per F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 acquisita esperienza e per pregresso svolgimento Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284); 11.2. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice non abbia nulla dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni della lavoratrice, da questa specificamente allegate (come esposto al p.to 4.4. di pg. 4 della sentenza) e con indicazione puntuale del nominativo dei colleghi su cui sarebbe prevalsa (al terzo capoverso di pg. 5 della sentenza), nel rispetto del principio denunciato di violazione (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059), avendo peraltro la Corte d’appello conclusivamente rilevato la limitazione della società datrice all’elenco delle diverse mansioni e alla descrizione delle attività svolte dai singoli gruppi di lavoratori, senza alcuna indicazione dei requisiti professionali per ognuna richiesti, né precisazione “in merito alla necessità di una professionalità specifica con riferimento ai lavoratori … che avevano il medesimo inquadramento della Falcinelli” (così al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 11.3. d’altro canto, in tema di licenziamento Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell'anzianità e delle mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass.3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie (ai p.ti da 4.5. a pg. 4 a 4.10 a pg 5 della sentenza); 11.4. in via conclusiva, deve allora essere negata, in riferimento all’art. 2697 c.c., la configurabilità della dedotta violazione di norma F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 di diritto, posto che essa postula, per la Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 sindacabilità in sede di legittimità, la deduzione dell'ipotesi di attribuzione dal giudice dell'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece della valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158): nel che, per le ragioni esposte, la censura si risolve; 12. con il sesto motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quinto comma l. 300/1970, per determinazione dell’indennità risarcitoria, stabilita dal quarto comma in aggiunta alla reintegrazione, nella misura massima (dodici mensilità), da modulare secondo i criteri del quinto comma e pertanto non proporzionata alla dimensione dell’attività economica dell’impresa al momento del licenziamento e del numero attuale dei suoi dipendenti (due), dell’anzianità (decennale) del lavoratore, percipiente un’indennità di mobilità (pari al’80% F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 della retribuzione), con possibilità di ricerca di Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 un nuovo lavoro; 13. esso è infondato; 14. non è pertinente il riferimento ai criteri del quinto comma dell’art. 18 l. 300/1970 riformulato, per la diversità della tutela da esso stabilita, in caso di licenziamento illegittimo cui essa consegua, da quella del precedente quarto comma; non trova, infatti, applicazione (a differenza che in questa, in aggiunta alla reintegratoria cosiddetta “attenuata”) la detrazione dell'aliunde perceptum, in quanto tale ipotesi comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie del quarto comma: ciò rispecchiando la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 disciplina delle conseguenze sanzionatorie (Cass. Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 6 agosto 2020, n. 16786: v. p.to 10 in motivazione); 14.1 d’altro canto, l'indennità risarcitoria, non associata alla reintegrazione, prevista dall'art. 18, quinto comma l. 300/1970 riformulato, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente e la cui determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri in esso indicati, è onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1507); 15. venendo ora al ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 connessa a quella di impugnazione del licenziamento Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 della datrice medesima, ma basata su un fatto Data pubblicazione 12/05/2022 costitutivo diverso; 16. esso è infondato; 17. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 concretamente subito per effetto della mancata Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 adozione del rito diverso; ciò perché Data pubblicazione 12/05/2022 l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 17.1 nel motivo in esame parte ricorrente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; 18. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata; 19. esso è infondato; 20. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 quali sia stata disposta l'amministrazione Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 straordinaria, in caso di continuazione o di Data pubblicazione 12/05/2022 mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 dell'occupazione preesistente al trasferimento di Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. Data pubblicazione 12/05/2022 n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021); 21. Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt.24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt.409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria della lavoratrice, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria; 22. esso è fondato; 23. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 [OSCURATO:PERSONA]), l’accertamento del passivo con Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 reclamo incidentale della lavoratrice; 23.1. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass.21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 23.2. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio; 24. il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); il terzo motivo del ricorso principale deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di improcedibilità della domanda del lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 regolazione delle spese dei gradi di merito e del Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 15231/2022 giudizio di legittimità secondo il regime di Data pubblicazione 12/05/2022 soccombenza (essendo il lavoratore vittorioso in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8846/2019 Numero sezionale 805/2022 in relazione al motivo accolto e, decidendo nel Numero di raccolta generale 15231/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 merito, dichiara improcedibile la domanda della lavoratrice di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. Condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spe
Sentenza Cassazione n. 15231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris