CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 26852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore della ricorrente; lette le conclusioni della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]) La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 8/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SCIACCA in data 13/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi del reato appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 64 cod. proc. pen.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 62 n. 4, 62 bis e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 4 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 14 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], preso atto delle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziato che la disponibilità delle chiavi dell'abitazione dell'ex convivente non sarebbe comunque idonea a determinare una interversione del possesso e che le circostanze in ordine alla presentazione della querela e della indicata data di consumazione del reato sarebbero rilevanti in ordine al calcolo del termine dei prescrizione, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 16 marzo sono pervenute in cancelleria le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, rappresentata e difesa, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato e che la ricorrente sia condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla propria assistita per il grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primo due motivi di ricorso, così come anche ribaditi nelle note difensive, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in quanto fondata sulla considerazione che l'imputata non avrebbe offerto una spiegazione alternativa, violerebbe sia il principio del c.d. nemo tenetur se detegere che i criteri in ordine alla ripartizioni dell'onere della prova. Sotto altro profilo, poi i giudici di merito non avrebbero accertato la data di consumazione del reato dalla quale calcolare in termine di prescrizione. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento al contenuto delle denunce querele presentate e all'esposto della madre del [OSCURATO:PERSONA], ha fornito corretta e adeguata risposta alle generiche critiche formulate nell'atto di appello ora reiterate. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con o. motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furian, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi anche con riferimento alla generica considerazione secondo la quale i giudici d'appello avrebbero violato il principio nemo tenteur se detegere. Con il riferimento all'assenza di una qualsivoglia spiegazione alternativa, infatti, la Corte territoriale non ha violato il criterio di ripartizione in ordine all'onere della prova quanto, piuttosto, a fronte degli elementi acquisiti, ne ha dato conto quale elemento ulteriore rispetto alla disponibilità delle chiavi e ai prelievi effettuati dal conto corrente. La questione circa la data in cui è stato commesso il reato, infine, che non è stata dedotta nei motivi di appello, comportando accertamenti in fatto, non è consentita in questa sede. 2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 62 n. 4, 62 bis e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. La doglianza quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamene infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, in assenza di parametri positivi valutabili, della personalità dell'imputata, gravata da un precedente specifico. Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.2. La doglianza quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., indicata solo nel "titolo" del motivo di ricorso e poi non sviluppata, è formulata in termini privi della necessaria specificità e, comunque, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante ora invocata, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liqu