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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 23181/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena a richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. emessa nei suoi confronti, in data 25 gennaio 2022, dal Tribunale di Verona, in relazione a reati di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, d.P.R. 309/1990 (capi 1 e 2 della rubrica).

Quale unico motivo di ricorso, sebbene rubricato con riguardo a una pluralità di lagnanze in realtà non sviluppate nell'esposizione (e delle quali perciò non deve tenersi conto), l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, riguardo alla quale egli denuncia l'assenza di prove circa il vincolo di pertinenzialità al reato, nonché l'assenza di adeguata motivazione in proposito.

2. Il ricorso, con riguardo all'unico motivo espressamenl:e articolato (ossia quello riguardante la confisca dei telefoni cellulari), é fondato.

Il Tribunale ha motivato la propria statuizione sul punto indicando, a motivazione del nesso di pertinenzialità dei telefoni cellulari rispetto al reato contestato, la finalizzazione a "mantenere i contatti con fornitori e clienti".

Ora, deve considerarsi che si procedeva, nella specie, per detenzione di sostanze stupefacenti, di tal che la finalizzazione a successive cessioni non implica che il nesso di pertinenzialità delle cose da sottoporre a sequestro e poi a confisca fosse riferibile anche alle condotte criminose ipotizzabili in futuro, né a quelle eventualmente realizzate in precedenza ma esulanti dall'oggetto dell'imputazione: ciò si traduce con il principio che non può essere sottoposto a confisca ex art. 240 cod.pen. ciò che non costituisce il prezzo del reato ne' é cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato (per un'ipotesi in cui é stata esclusa la confiscabilità di un veicolo in sede di patteggiamento per detenzione di stupefacenti si veda Sez. 4, Sentenza n. 33309 del 08/07/2002, Marra, Rv. 222436; in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 11952 del 27/06/1991, D'Angella, Rv. 188766).

Nella specie la giustificazione posta a base con il provvedimento ablativo non é correlata a un univoco accertamento della finalizzazione dei telefoni cellulari alla commissione dei reati per cui si procede, ma ad una valutazione meramente presuntiva circa l'uso illecito degli apparecchi e la correlazione degli stessi ad eventuali approvvigionamenti o cessioni di droga, valutazione che però non é riferibile né allo stupefacente detenuto dal Bhatti (ancora da vendere), né a pregresse o future cessioni (esulanti dall'imputazione).3.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la confisca dei telefoni cellulari, dei quali va perciò disposta la restituzione all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen..

Il ricorso va invece rigettato nel resto, ossia con riferimento alle ulteriori doglianze inserite nella rubrica ma non esplicitate nel motivo di ricorso.

P.Q.M. 4nnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2022.

Il Consigliere es insore (Giuse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena a richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. emessa nei suoi confronti, in data 25 gennaio 2022, dal Tribunale di Verona, in relazione a reati di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, d.P.R. 309/1990 (capi 1 e 2 della rubrica). Quale unico motivo di ricorso, sebbene rubricato con riguardo a una pluralità di lagnanze in realtà non sviluppate nell'esposizione (e delle quali perciò non deve tenersi conto), l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, riguardo alla quale egli denuncia l'assenza di prove circa il vincolo di pertinenzialità al reato, nonché l'assenza di adeguata motivazione in proposito. 2. Il ricorso, con riguardo all'unico motivo espressamenl:e articolato (ossia quello riguardante la confisca dei telefoni cellulari), é fondato. Il Tribunale ha motivato la propria statuizione sul punto indicando, a motivazione del nesso di pertinenzialità dei telefoni cellulari rispetto al reato contestato, la finalizzazione a "mantenere i contatti con fornitori e clienti". Ora, deve considerarsi che si procedeva, nella specie, per detenzione di sostanze stupefacenti, di tal che la finalizzazione a successive cessioni non implica che il nesso di pertinenzialità delle cose da sottoporre a sequestro e poi a confisca fosse riferibile anche alle condotte criminose ipotizzabili in futuro, né a quelle eventualmente realizzate in precedenza ma esulanti dall'oggetto dell'imputazione: ciò si traduce con il principio che non può essere sottoposto a confisca ex art. 240 cod.pen. ciò che non costituisce il prezzo del reato ne' é cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato (per un'ipotesi in cui é stata esclusa la confiscabilità di un veicolo in sede di patteggiamento per detenzione di stupefacenti si veda Sez. 4, Sentenza n. 33309 del 08/07/2002, Marra, Rv. 222436; in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 11952 del 27/06/1991, D'Angella, Rv. 188766). Nella specie la giustificazione posta a base con il provvedimento ablativo non é correlata a un univoco accertamento della finalizzazione dei telefoni cellulari alla commissione dei reati per cui si procede, ma ad una valutazione meramente presuntiva circa l'uso illecito degli apparecchi e la correlazione degli stessi ad eventuali approvvigionamenti o cessioni di droga, valutazione che però non é riferibile né allo stupefacente detenuto dal Bhatti (ancora da vendere), né a pregresse o future cessioni (esulanti dall'imputazione).3. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la confisca dei telefoni cellulari, dei quali va perciò disposta la restituzione all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen.. Il ricorso va invece rigettato nel resto, ossia con riferimento alle ulteriori doglianze inserite nella rubrica ma non esplicitate nel motivo di ricorso. P.Q.M. 4nnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. Il Consigliere es insore (Giuse
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