CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17001/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Associazione [OSCURATO:PERSONA]Rabbiosi,rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2023 depositatail 21 luglio 2023;Numero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- Tra l’[OSCURATO:PERSONA] ing. BalitroAttilio-arch. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito "Studio associato") e FabrizioPerlini (di seguito "committente") è intercorso un contratto di prestazioneprofessionale, in base al quale lo Studio associato ha ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 36.597,99 a titolo dicompenso per le prestazioni professionali rese, principalmente relative allaprogettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un fabbricatoresidenziale di proprietà del committente. Tuttavia, prima ancora dellanotifica del decreto ingiuntivo, lo Studio associato aveva ceduto una parteconsistente del proprio credito - € 30.000 - a uno dei suoi associati, l'arch.[OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo si era avvalso di tale cessione notificando alcommittente Perlini una dichiarazione di compensazione e utilizzandola inun altro giudizio che lo vedeva debitore nei confronti dello stesso Perlini.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, fondando la suadifesa su due ordini di motivi.In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello Studioassociato, in quanto quest'ultimo aveva ceduto la maggior parte del creditoazionato prima dell'instaurazione del giudizio monitorio.Ciò posto, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, lamentandoinadempienze e negligenze professionali. In particolare, ha denunciato chele prestazioni fatturate, come la direzione dei lavori, non erano stateeffettivamente eseguite e, soprattutto, ha addotto gravi difformità tra ilprogetto assentito dal Comune e il progetto esecutivo che gli era statoconsegnato per la realizzazione dell'immobile. Tali difformità avevanocausato un illecito edilizio, di cui riteneva responsabile lo Studio associato.Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnicad'ufficio, da cui sarebbero emerse la difformità tra l'edificio realizzato e ilNumero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026progetto approvato dal Comune, ma al contempo la conformità dell'operaal progetto esecutivo consegnato al committente.3.- Il Tribunale di Sondrio ha accolto parzialmente l'opposizione. Hariconosciuto che, a seguito della cessione, lo Studio associato aveva persola titolarità di gran parte del credito, ma ha ritenuto che permanesse la sualegittimazione ad agire per la somma residua di € 6.597,99. Basandosi sulleconclusioni della consulenza, che aveva quantificato il compenso congruo in€ 30.919,14, il Tribunale ha detratto l'importo ceduto - € 30.000 -stabilendo un credito residuo di € 919,14. Di conseguenza, ha revocato ildecreto ingiuntivo e condannato il committente al pagamento di tale minorsomma, compensando integralmente le spese di lite per reciprocasoccombenza.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corted'appello di Milano. La Corte territoriale ha rigettato il gravame,confermando integralmente la decisione del Tribunale e condannandol'appellante alla rifusione all’appellata delle spese del grado.La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente accertato ilcredito residuo. Ha inoltre affermato, contrariamente a quanto sostenutodall'appellante, che le difformità progettuali fossero dovute a modificherichieste dal committente stesso in corso d'opera e che fosse onere diquest'ultimo perfezionare la pratica di sanatoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati anchecon memoria. Si è difeso con controricorso lo Studio associato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-La ratio decidendiLa sentenza impugnata parte dal presupposto che la cessione parziale delcredito non determina un difetto totale di legittimazione attivadell’associazione professionale, in quanto la perdita della titolarità riguardasolo la parte di credito ceduta (€ 30.000), mentre per la parte residua (€6.597,99) permane la legittimazione ad agire dello studio associato.Numero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026Di conseguenza, il giudice di primo grado poteva e doveva esaminare ilmerito dell’intero rapporto professionale, trattandosi di prestazione unitaria,al fine di accertare la correttezza del credito residuo.In presenza di una prestazione professionale unitaria, il giudice checonserva la cognizione su una parte del credito può - e deve - esaminarel’intero rapporto per verificarne la correttezza economica complessiva.Quanto poi alle eccezioni sull’inesatto adempimento, la Corte territoriale leha ritenute infondate, sulla base di tre assunti fattuali considerati decisivi:(a) la regolarità del progetto assentito: è ritenuto “incontestato” che ilprogetto depositato in Comune e approvato fosse regolare e conforme aquello sottoposto al committente; (b) le varianti imputabili al committente,nel senso che le difformità successive sarebbero derivate da modificherichieste dal Perlini in corso d’opera, considerata anche la circostanza chequest’ultimo era sia committente che titolare dell’impresa esecutrice e chedunque non è credibile che abbia costruito qualcosa di diverso da quantocommissionato senza accorgersene.Questa ratio decidendi è censurata con tre motivi di ricorso.2.- Il primo motivo prospetta violazione degli artt. 1263, co. 1, e 1264 c.c.e del principio della "ragione più liquida" (artt. 24 e 111 Cost.).2.1. - Si lamenta la violazione delle norme sulla cessione del credito e delprincipio di economia processuale. Si sostiene che la Corte d'Appello, unavolta accertata la cessione di gran parte del credito prima della notifica deldecreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazionedebenza del credito ceduto.La giurisprudenza di legittimità, infatti, riconosce al cessionario la qualità diunico creditore legittimato a pretendere la prestazione. Secondo ilricorrente, il vaglio sul merito delle prestazioni professionali avrebbe dovutoessere demandato a un separato giudizio tra il cessionario (l'arch. Rabbiosi)e il committente.Numero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026Inoltre, il ricorrente denuncia che, anche a voler ammettere la possibilitàper il giudice di esaminare il rapporto nella sua interezza per determinare ilcredito residuo, la Corte d'Appello lo ha fatto solo in apparenza. In realtà,ha omesso di scrutinare le specifiche contestazioni relativeall'inadempimento professionale (negligenze, difformità edilizie), checostituiscono un "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti", incorrendo così nel vizio di cui all'art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c.2.2.- Il motivo è infondato.La tesi del ricorrente, a sostegno della quale egli cita il precedente di questaCorte n. 4713 del 2019, è che in caso di cessione del credito il soggettoesclusivamente legittimato a farla valere è soltanto il cessionario. Il che èovvio quando il credito ceduto è l’intero; è meno ovvio, invece, quando neè ceduta una parte (ed il precedente citato presupponeva la cessioneintegrale), poiché in tal caso il cedente resta legittimato, o meglio, titolaredel credito, per la parte non ceduta.Dato, cioè, che rientra nella autonomia negoziale delle parti cedere una solaparte del credito anziché l’intero, resta evidente che la parte non cedutarimane nella titolarità dell’originario titolare, che dunque può far valere ilcredito per la parte rimanente.Naturalmente, il giudice cui è demandata la cognizione del credito, sia pureper una somma ridotta, ossia quella non ceduta, deve poter accertare se ecome è stata eseguita la prestazione che ha dato causa a quel credito,quando la prestazione sia unitaria.La prospettazione del ricorrente per cui invece, poiché la maggior parte delcredito era stata ceduta, il giudice non avrebbe potuto accertare se era statacorrettamente adempiuta l’intera prestazione (che ha dato causa al creditoper il corrispettivo), ma tale accertamento avrebbe dovuto essere autonomoed avere come parti il committente ed il cessionario (con esclusione quindidel cedente), presuppone per l’appunto che il cedente non abbia alcunNumero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026interesse a far accertare che la prestazione sia stata eseguita, e dunque, diconseguenza, non abbia alcun interesse ad accertare il diritto al suo creditoresiduo, quello escluso dalla cessione.Né il fatto che si agisca per una sola parte del credito (quella che residuadalla cessione) impedisce che si accerti la prestazione intera, quandoovviamente l’accertamento che la prestazione è stata eseguitacorrettamente è strumentale all’accertamento del relativo credito alcorrispettivo.E, sia detto in più, la tesi del ricorrente comporta che l’accertamento dellaprestazione va rimesso ad un giudizio tra ceduto e cessionario, al qualedunque il cedente rimarrebbe estraneo, pur se parte del credito è ancorasuo.Quanto alle contestazioni circa l’esatto adempimento, ed alla censura chenon sarebbero state prese in conto, vale quanto la sentenza impugnata hainvece accertato a pagina 10 e ss.3.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 115, co. 1, c.p.c.3.1. - La Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione su fattierroneamente ritenuti "incontestati", in palese violazione dell'art. 115 c.p.c.Tali fatti, al contrario, avrebbero costituito il nucleo centrale dellecontestazioni del committente e dell'istruttoria svolta.In particolare, la sentenza impugnata afferma erroneamente che sarebbestato "incontestato" che la pratica edilizia fosse regolare e conforme a unprogetto approvato dal Perlini, mentre il ricorrente avrebbe sempresostenuto che il progetto depositato in Comune fosse difforme da quello alui illustrato e con lui concordato; che le modifiche sarebbero state richiestedal committente, circostanza che il ricorrente ha sempre negato,affermando di aver costruito sulla base dell'unico progetto esecutivofornitogli, che era però incoerente con il titolo edilizio; che la pratica di"variante in sanatoria" fosse una conseguenza delle richieste delcommittente e che fosse stato onere di quest'ultimo perfezionarla. IlNumero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026ricorrente eccepisce che tale pratica, presentata dal progettista a lavori giàultimati, sarebbe stata inidonea a sanare le difformità, come peraltroevidenziato dal consulente d’ufficio.Il ricorrente, inoltre, sostiene che la Corte territoriale avrebbe ignorato leprove documentali e testimoniali, che avrebbero smentite tali assunti,operando una selezione e valutazione dei mezzi istruttori viziata edeterminando una frattura tra la realtà processuale e quella posta afondamento della decisione.3.2. - Il motivo è inammissibile.3.2.1. - Lo è laddove assume come ratio decidendi quella fondata sullamancata contestazione. In realtà, non è su tale argomento che la sentenzaimpugnata ha ritenuto la conformità dell’opera al progetto presentato incomune. Solo come obiter e relativamente alle sole successive varianti, lasentenza richiama la mancata contestazione ( Successivamente a seguitodi modifiche richieste dal committente, circostanza dal medesimo noncontestata, sono stati redatti altri esecutivi, tra cui appunto quello invocatodal Perlini quale doc. 11 ) (p. 10).Peraltro, l’intera ratio decidendi è basata sulle emergenze istruttorie, ed inparticolare sulla consulenza d’ufficio; ed è sulla base di queste che il giudicedi merito ha ritenuto, da un lato, la conformità dell’opera al progettodepositato, e dall’altro la circostanza che le successive varianti sono dovutealla stessa iniziativa del committente.3.2.2. - Ma il motivo è inammissibile anche rispetto all’ulteriore censura percui in realtà l’opera realizzata non era conforme al progetto e comunquenon sono state effettuate varianti ad iniziativa del ricorrente. Su tale puntoviene a chiedersi una nuova e diversa valutazione delle risultanzeistruttorie, in questa sede di legittimità ovviamente inammissibile.4.- Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 2697 c.c., 1218 c.c.,1176, co. 2, c.c. e 115, co. 1, c.p.c.4.1. - Vengono contestati tre assunti della sentenza d'appello.Numero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026(a)- Inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale avrebberitenuto "non credibile" che il committente, essendo anche titolaredell'impresa esecutrice, non si fosse accorto delle difformità. In tal modoavrebbe invertito l'onere della prova, che grava sul professionista, il qualedeve dimostrare di aver adempiuto correttamente e con la diligenzarichiesta (art. 1176, co. 2, c.c.). La giurisprudenza consolidata afferma che,a fronte dell'allegazione di un inadempimento da parte del cliente, spetta alprofessionista provare di aver agito correttamente.(b)- Mancata prova della direzione lavori. La Corte territoriale ha ritenutoprovata l'attività di direzione dei lavori, affermando che le testimonianzecontrarie non erano idonee a escluderla, poiché tale attività non richiedeuna presenza costante in cantiere. Il ricorrente evidenzia che, ancora unavolta, l'onere di provare l'effettivo svolgimento della prestazione gravavasullo studio associato, onere che non è stato assolto. La responsabilità deldirettore dei lavori, peraltro, include l'obbligo di vigilare sulla conformitàdell'opera al progetto e alle regole dell'arte.(c)- Errata attribuzione della progettazione della cucina. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il compenso per la progettazione della cucina allostudio associato, nonostante le prove testimoniali e documentalidimostrassero che tale attività era stata svolta interamente dal venditoredei mobili. Ciò costituisce un'ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. pererronea valutazione delle prove.4.2.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Risulta infondato, quanto alla prima censura, nella misura in cui assumeuna violazione delle regole sull’onere della prova, in quanto postula che,invertendole, il giudice d’appello abbia ritenuto che la prova dell’esattoadempimento spettasse al ricorrente anziché alla parte obbligata adadempiere.In realtà, la sentenza non opera affatto una tale inversione, in quanto evincel’esatto adempimento dalle prove emerse in giudizio, chiunque le abbiaNumero registro generale 23909/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17001/2026Data pubblicazione 30/05/2026fornite. Non statuisce che la prova dell’esatto adempimento grava sulcreditore della prestazione. Piuttosto ritiene che la prova sia emersa agliRimane il motivo, invece, a livello di inammissibilità nelle censure in cuicontesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sullosvolgimento della direzione dei lavori e sul fatto che lo studio avesseprogettato anche la cucina (seconda e terza censura).Si tratta di circostanza accertate dal giudice di merito, che ha datomotivazione adeguata della valutazione delle prove, ed il cui giudizio vienequi contestato per una errata valutazione di queste ultime e dunque perun’errata ricostruzione del fatto, censure entrambe in questa sedeinammissibili, poiché volte a contestare l’apprezzamento dei fatti e delleprove riservato al giudice di merito.5. Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente lespese processuali, che liquida in euro 4300 per compensi, oltre agli esborsiliquidati in euro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi