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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24351/2026

Testo disponibile della fonte

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vocato CLAUDIOSCOGNAMIGLIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3187 - intimato -avverso la sentenza n. 4702/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2981/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello dellaNumero registro generale 15789/2022la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dNi umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA], ex promotore finanziario dellaData pubblicazione 31/07/2026società, alla restituzione della somma di euro 146.211,70 qualesaldo passivo del conto corrente al medesimo intestato.2.

La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha ritenutonon assolto l’onere di prova in ordine agli elementi atti a fondarela pretesa restitutoria della società, sia in merito all’an che alquantum.3.

Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso percassazione con quattro motivi, illustrati da memoria.

FabioSchisa non ha svolto difese.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneSi riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.1.

Il primo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnatail vizio di motivazione apparente, non avendo la Corte d'Appellopreso posizione su ciascuno dei motivi di impugnazione,motivando, piuttosto, la decisione per relationem alla sentenzadi primo grado.1.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, in sostanza, addebita alla sentenza di non avereesaminato le singole censure esposte nel ricorso in appello e dinon avere motivato il rigetto di ciascuna di esse, ma non si curadi trascrivere il contenuto di tali censure o almeno diriassumerlo, limitandosi a rinviare al ricorso in appello allegato.1.2.

L’inammissibilità deriva, anzitutto, dal mancato rispettodelle prescrizioni imposte dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369,comma 2, n. 4 c.p.c.

Come statuito da questa Corte, il requisitoNumero registro generale 15789/2022di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce deNi umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia delData pubblicazione 31/07/202628 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).

Tale principio puòritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022).

Tali requisitirisultano completamente mancanti nel caso di specie.1.3.

Sotto altro profilo, la parte ricorrente sollecita un giudiziosulla completezza della motivazione adottata dai giudici dimerito rispetto ai motivi di impugnazione e quindi sullasufficienza della stessa, denunciando un vizio diverso rispetto aquelli concretanti la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Quest’ultimapresuppone una motivazione del tutto omessa oppureapparente, tale cioè da non rendere percepibile il percorso logicogiuridico su cui si basa la decisione (v.

Cass., Sez.

U., n. 8053e n. 8054 del 2014).

La sentenza impugnata, contrariamenteall’assunto della ricorrente, ha espressamente esaminato lacensura relativa al mancato assolvimento dell’onere di prova daparte di quest’ultima e, sulla base di un percorso logico lineare,ha confermato il mancato adempimento di detto onere e, amonte, il difetto delle necessarie allegazioni a sostegno dellaNumero registro generale 15789/2022Numero sezionale 3187/2026pretesa restitutoria.

Né compete a questa Corte alcunaN fuamceroo ldti àra ccolta generale 24351/2026Data pubblicazione 31/07/2026di revisione sulla valutazione operata dai giudici di merito inordine alla idoneità o meno delle prove fornite dalla parteonerata.2.

Il secondo motivo censura la sentenza per l'omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, costituito dalla circostanza secondo cui gli importi chiestiin restituzione erano stati corrisposti dalla società a mero titolodi anticipo e non in via definitiva.2.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.Pur prescindendo dalla regola della cd. doppia conforme, che laricorrente assume non invocabile per il diverso percorsoargomentativo dei giudici di primo e secondo grado, tuttavia, laCorte d’appello ha preso in esame i documenti elencati a p. 9del ricorso e la critica mossa si risolve nella denuncia di unaerrata valutazione di quelle prove documentali, che non puòtrovare ingresso in questa sede di legittimità.3.

Il terzo motivo addebita alla pronuncia d’appello la violazioneo falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., anche in relazioneall’art. 437 c.p.c., per mancato esercizio del potere - doverericonosciuto dalla norma al giudice di merito.3.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Come precisato da questa Corte, nel rito del lavoro, il giudice hail potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idoneia superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti edecisivi per la definizione della lite, cioè necessari per integrare,in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, ladimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cuisussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata adessere definita secondo la regola sull'onere della prova (v.

Cass.Numero registro generale 15789/2022n. 33393 del 2019; Cass. n. 21410 del 2019; Cass. n. 11845N umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026del 2018; Cass. n. 29006 del 2008).Data pubblicazione 31/07/2026Il motivo in esame si esaurisce in una critica generica in quantoneppure descrive le piste probatorie che avrebbero dovutosollecitare l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.4.

Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessoesame di un documento determinante l’omessa motivazione suun punto decisivo della controversia e, specificamente, per averla Corte omesso di svolgere l'esame degli estratti del contocorrente.4.1.

Il motivo è inammissibile.4.2.

La sentenza d’appello ha preso in esame i conti correnti sucui confluivano “gli aspetti economici derivanti dal rapporto dilavoro e quelli di credito/debito più propriamente bancari” maha valutato gli stessi inidonei a fornire prova delle preteseavanzate dalla società non solo nell’an ma anche nel quantum.Non ricorre quindi il vizio di omesso esame e neppure il difettodi motivazione, dovendosi anzi sottolineare come la censuraproposta neppure argomenta la decisività del fatto oggetto dellaprova che assume non esaminata e, comunque, sollecita unainammissibile revisione del giudizio di merito non consentita inquesta sede di legittimità.5.

Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.Non si provvede sulle spese poiché la controparte è rimastaintimata.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 15789/2022Numero sezionale 3187/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussisteNnuzmaer od dei rai ccolta generale 24351/2026Data pubblicazione 31/07/2026presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato CLAUDIOSCOGNAMIGLIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3187 - intimato -avverso la sentenza n. 4702/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2981/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello dellaNumero registro generale 15789/2022la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dNi umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA], ex promotore finanziario dellaData pubblicazione 31/07/2026società, alla restituzione della somma di euro 146.211,70 qualesaldo passivo del conto corrente al medesimo intestato.2. La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha ritenutonon assolto l’onere di prova in ordine agli elementi atti a fondarela pretesa restitutoria della società, sia in merito all’an che alquantum.3. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso percassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. FabioSchisa non ha svolto difese.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneSi riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.1. Il primo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnatail vizio di motivazione apparente, non avendo la Corte d'Appellopreso posizione su ciascuno dei motivi di impugnazione,motivando, piuttosto, la decisione per relationem alla sentenzadi primo grado.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso, in sostanza, addebita alla sentenza di non avereesaminato le singole censure esposte nel ricorso in appello e dinon avere motivato il rigetto di ciascuna di esse, ma non si curadi trascrivere il contenuto di tali censure o almeno diriassumerlo, limitandosi a rinviare al ricorso in appello allegato.1.2. L’inammissibilità deriva, anzitutto, dal mancato rispettodelle prescrizioni imposte dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369,comma 2, n. 4 c.p.c. Come statuito da questa Corte, il requisitoNumero registro generale 15789/2022di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce deNi umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia delData pubblicazione 31/07/202628 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio puòritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022). Tali requisitirisultano completamente mancanti nel caso di specie.1.3. Sotto altro profilo, la parte ricorrente sollecita un giudiziosulla completezza della motivazione adottata dai giudici dimerito rispetto ai motivi di impugnazione e quindi sullasufficienza della stessa, denunciando un vizio diverso rispetto aquelli concretanti la violazione dell’art. 132 c.p.c. Quest’ultimapresuppone una motivazione del tutto omessa oppureapparente, tale cioè da non rendere percepibile il percorso logicogiuridico su cui si basa la decisione (v. Cass., Sez. U., n. 8053e n. 8054 del 2014). La sentenza impugnata, contrariamenteall’assunto della ricorrente, ha espressamente esaminato lacensura relativa al mancato assolvimento dell’onere di prova daparte di quest’ultima e, sulla base di un percorso logico lineare,ha confermato il mancato adempimento di detto onere e, amonte, il difetto delle necessarie allegazioni a sostegno dellaNumero registro generale 15789/2022Numero sezionale 3187/2026pretesa restitutoria. Né compete a questa Corte alcunaN fuamceroo ldti àra ccolta generale 24351/2026Data pubblicazione 31/07/2026di revisione sulla valutazione operata dai giudici di merito inordine alla idoneità o meno delle prove fornite dalla parteonerata.2. Il secondo motivo censura la sentenza per l'omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, costituito dalla circostanza secondo cui gli importi chiestiin restituzione erano stati corrisposti dalla società a mero titolodi anticipo e non in via definitiva.2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.Pur prescindendo dalla regola della cd. doppia conforme, che laricorrente assume non invocabile per il diverso percorsoargomentativo dei giudici di primo e secondo grado, tuttavia, laCorte d’appello ha preso in esame i documenti elencati a p. 9del ricorso e la critica mossa si risolve nella denuncia di unaerrata valutazione di quelle prove documentali, che non puòtrovare ingresso in questa sede di legittimità.3. Il terzo motivo addebita alla pronuncia d’appello la violazioneo falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., anche in relazioneall’art. 437 c.p.c., per mancato esercizio del potere - doverericonosciuto dalla norma al giudice di merito.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Come precisato da questa Corte, nel rito del lavoro, il giudice hail potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idoneia superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti edecisivi per la definizione della lite, cioè necessari per integrare,in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, ladimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cuisussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata adessere definita secondo la regola sull'onere della prova (v. Cass.Numero registro generale 15789/2022n. 33393 del 2019; Cass. n. 21410 del 2019; Cass. n. 11845N umero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 24351/2026del 2018; Cass. n. 29006 del 2008).Data pubblicazione 31/07/2026Il motivo in esame si esaurisce in una critica generica in quantoneppure descrive le piste probatorie che avrebbero dovutosollecitare l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessoesame di un documento determinante l’omessa motivazione suun punto decisivo della controversia e, specificamente, per averla Corte omesso di svolgere l'esame degli estratti del contocorrente.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La sentenza d’appello ha preso in esame i conti correnti sucui confluivano “gli aspetti economici derivanti dal rapporto dilavoro e quelli di credito/debito più propriamente bancari” maha valutato gli stessi inidonei a fornire prova delle preteseavanzate dalla società non solo nell’an ma anche nel quantum.Non ricorre quindi il vizio di omesso esame e neppure il difettodi motivazione, dovendosi anzi sottolineare come la censuraproposta neppure argomenta la decisività del fatto oggetto dellaprova che assume non esaminata e, comunque, sollecita unainammissibile revisione del giudizio di merito non consentita inquesta sede di legittimità.5. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.Non si provvede sulle spese poiché la controparte è rimastaintimata.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 15789/2022Numero sezionale 3187/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussisteNnuzmaer od dei rai ccolta generale 24351/2026Data pubblicazione 31/07/2026presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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