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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 16118/2026

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sri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 17/09/2025 del Tribunale di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 17/09/2025 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc. pen., il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti per mancata conoscenza dellapendenza del processo.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/09/2025 proponericorso in cassazione il pubblico ministero, articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge conriferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale abbia omesso di considerarequalificati elementi, indicativi della volontaria sottrazione dell’imputato allaconoscenza del processo, quali la sottoposizione a misura custodiale e lasuccessiva sottrazione all’adempimento delle prescrizioni della misura gradatadell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata in sostituzione dellaprima, nonché l’elezione di domicilio.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.1.

Per come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la sentenza di nondoversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., puòessere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile pertutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima dellascadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez.

U, n.5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01).La sentenza in oggetto, inoltre, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite,nella pronuncia n. 5847 del 26/09/2024 cit., presenta alcune particolarità chehanno indotto la dottrina a definirla come un provvedimento "bifronte", in quantochiude una fase processuale in ragione della mancata instaurazione delcontraddittorio e, contemporaneamente, ne innesca una nuova, ossia quella dellericerche dell'imputato e della vocatio in iudicium, idonea a riaprire il processoesaurito.La disciplina prevede, poi, la revoca automatica della sentenza, checonsegue al rintraccio dell'imputato: invero, a seguito della ricezione dellarelazione di avvenuta notificazione mani della sentenza e del verbale con gliadempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 1 e 2, cod. proc. pen., il giudice ètenuto a revocare la sentenza ed a riavviare il processo.1.2.

Nella specie, dagli atti successivi al ricorso, pervenuti a questa Corte,risulta che la sentenza di non doversi procedere, qui impugnata, contenenteanche la vocatio in iudicium per l’ipotesi di successivo rintraccio, è statanotificata a mani del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2025: dalla relazione di notifica edal verbale di adempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 2, cod. proc. pen.,redatti dalla Questura di Bologna, risulta altresì dato avviso al [OSCURATO:PERSONA] dellariapertura del processo e della individuazione della data di udienza in quella del02/03/2026 avanti al giudice procedente (vedasi informativa della Questura diBologna del 22 dicembre 2025).Orbene, ciò premesso, deve rammentarsi come l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasiimpugnazione, debba essere concreto e persistere sino al momento delladecisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01).Con specifico riferimento, poi, al ricorso per cassazione del pubblicoministero, diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, leSezioni Unite hanno altresì precisato che l'iniziativa della parte pubblica deveessere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare inrelazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumonopregiudizievoli (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01).2.

Conseguendo automaticamente al rintraccio del [OSCURATO:PERSONA] la revoca dellasentenza di non doversi procedere impugnata e la riapertura del processo,l’impugnazione da parte della pubblica accusa non risulta più sostenuta da alcuninteresse attuale e concreto e deve essere, dunque, dichiarata inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 17/09/2025 del Tribunale di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 17/09/2025 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc. pen., il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti per mancata conoscenza dellapendenza del processo.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/09/2025 proponericorso in cassazione il pubblico ministero, articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge conriferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale abbia omesso di considerarequalificati elementi, indicativi della volontaria sottrazione dell’imputato allaconoscenza del processo, quali la sottoposizione a misura custodiale e lasuccessiva sottrazione all’adempimento delle prescrizioni della misura gradatadell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata in sostituzione dellaprima, nonché l’elezione di domicilio.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.1. Per come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la sentenza di nondoversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., puòessere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile pertutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima dellascadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez. U, n.5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01).La sentenza in oggetto, inoltre, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite,nella pronuncia n. 5847 del 26/09/2024 cit., presenta alcune particolarità chehanno indotto la dottrina a definirla come un provvedimento "bifronte", in quantochiude una fase processuale in ragione della mancata instaurazione delcontraddittorio e, contemporaneamente, ne innesca una nuova, ossia quella dellericerche dell'imputato e della vocatio in iudicium, idonea a riaprire il processoesaurito.La disciplina prevede, poi, la revoca automatica della sentenza, checonsegue al rintraccio dell'imputato: invero, a seguito della ricezione dellarelazione di avvenuta notificazione mani della sentenza e del verbale con gliadempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 1 e 2, cod. proc. pen., il giudice ètenuto a revocare la sentenza ed a riavviare il processo.1.2. Nella specie, dagli atti successivi al ricorso, pervenuti a questa Corte,risulta che la sentenza di non doversi procedere, qui impugnata, contenenteanche la vocatio in iudicium per l’ipotesi di successivo rintraccio, è statanotificata a mani del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2025: dalla relazione di notifica edal verbale di adempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 2, cod. proc. pen.,redatti dalla Questura di Bologna, risulta altresì dato avviso al [OSCURATO:PERSONA] dellariapertura del processo e della individuazione della data di udienza in quella del02/03/2026 avanti al giudice procedente (vedasi informativa della Questura diBologna del 22 dicembre 2025).Orbene, ciò premesso, deve rammentarsi come l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasiimpugnazione, debba essere concreto e persistere sino al momento delladecisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01).Con specifico riferimento, poi, al ricorso per cassazione del pubblicoministero, diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, leSezioni Unite hanno altresì precisato che l'iniziativa della parte pubblica deveessere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare inrelazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumonopregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01).2. Conseguendo automaticamente al rintraccio del [OSCURATO:PERSONA] la revoca dellasentenza di non doversi procedere impugnata e la riapertura del processo,l’impugnazione da parte della pubblica accusa non risulta più sostenuta da alcuninteresse attuale e concreto e deve essere, dunque, dichiarata inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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