Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29191/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31461-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pubblicata il 18.4.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, di opposizione ad avviso di addebito volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e della conseguente richiesta di contributi per gli anni 2009 e 2010, ritenendo prescritta la relativa pretesa;

2. la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, pur affermando l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, anche iscritti ad albi professionali, che producano un reddito non soggetto a contribuzione presso la propria Cassa professionale, riteneva l'avvocato non tenuta al pagamento del contributo soggettivo relativo all'anno 2010 in ragione del reddito prodotto, inferiore alla soglia minima di € 5.000 prevista per i lavoratori autonomi occasionali, stante la presunzione di non continuità dell'attività esercitata, e inoltre non tenuta al pagamento del contributo relativo all'anno 2019 perché, in ogni caso, l'eventuale credito contributivo doveva ritenersi prescritto, decorrendo il termine dalla data in cui il versamento all'Inps doveva essere effettuato, individuata per l'anno 2009 nel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché alla data del 30/6/2015 di ricevimento da parte dell'interessata della lettera dell'Inps, idonea ad interrompere la prescrizione, il relativo termine era già spirato;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

4. controparte è rimasta intimata; J. Ric. 2019 n. 31461 sez.

ML - ud. 14-06-2022 -2-

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:

1. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31 della legge 335/1995, perché la Corte di merito aveva errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione relativo ai redditi per l'anno 2009, per non essere stato considerato che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6/7/2010 per effetto del DPCM del 10/6/2010, pubblicato su GU il 19/6/2010 n.141;

2. va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;

3. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 4.viene, quindi, in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in Ric. 2019 n. 31461 sez.

ML - ud. 14-06-2022 -3- una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 5.nel caso di specie l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b);

7. segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.

Cass. n. 21472 del 2020);

8. né può ritenersi che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso Ric. 2019 n. 31461 sez.

ML - ud. 14-06-2022 -4- regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss.,

I. n. 244/2007 (Cass. 10273 del 19 aprile 2021); 9.pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione inerente ai contributi dovuti per l'anno 2009, oggetto di impugnazione, e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31461-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pubblicata il 18.4.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, di opposizione ad avviso di addebito volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e della conseguente richiesta di contributi per gli anni 2009 e 2010, ritenendo prescritta la relativa pretesa; 2. la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, pur affermando l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, anche iscritti ad albi professionali, che producano un reddito non soggetto a contribuzione presso la propria Cassa professionale, riteneva l'avvocato non tenuta al pagamento del contributo soggettivo relativo all'anno 2010 in ragione del reddito prodotto, inferiore alla soglia minima di € 5.000 prevista per i lavoratori autonomi occasionali, stante la presunzione di non continuità dell'attività esercitata, e inoltre non tenuta al pagamento del contributo relativo all'anno 2019 perché, in ogni caso, l'eventuale credito contributivo doveva ritenersi prescritto, decorrendo il termine dalla data in cui il versamento all'Inps doveva essere effettuato, individuata per l'anno 2009 nel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché alla data del 30/6/2015 di ricevimento da parte dell'interessata della lettera dell'Inps, idonea ad interrompere la prescrizione, il relativo termine era già spirato; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 4. controparte è rimasta intimata; J. Ric. 2019 n. 31461 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31 della legge 335/1995, perché la Corte di merito aveva errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione relativo ai redditi per l'anno 2009, per non essere stato considerato che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6/7/2010 per effetto del DPCM del 10/6/2010, pubblicato su GU il 19/6/2010 n.141; 2. va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 3. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 4.viene, quindi, in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in Ric. 2019 n. 31461 sez. ML - ud. 14-06-2022 -3- una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 5.nel caso di specie l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); 7. segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020); 8. né può ritenersi che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso Ric. 2019 n. 31461 sez. ML - ud. 14-06-2022 -4- regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 (Cass. 10273 del 19 aprile 2021); 9.pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione inerente ai contributi dovuti per l'anno 2009, oggetto di impugnazione, e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
Sentenza Cassazione n. 29191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris