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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 45659/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 novembre 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva, evidenziando che il sottoposto riveste un ruolo apicale nell'organizzazione omonima di appartenenza - tutt'ora operante nella zona di influenza in Napoli-, desumibile dalle condanne, anche recenti, per gravi episodi onnicidiari.

Quanto alla ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia come siano stati confermati gli elementi sintomatici della ricorrenza dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e la consistente e attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di resipiscenza.

Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 41 bis legge 354/1975.

Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente, essendo ricorsa a meri automatismi e facendo riferimento a fatti ormai risalenti nel tempo.

Infatti, non ha tenuto in considerazione una serie di elementi, tra cui la circostanza del lungo periodo di detenzione già trascorso -23 anni- e la presa di distanza del ricorrente dal contesto criminale -come dimostrato dalla confessione resa nel corso dei processi definiti-.

Si afferma, in ultimo, che il clan [OSCURATO:PERSONA] risulta ormai dissolto -come ricavabile da acquisizioni investigative-, anche in ragione della collaborazione con la giustizia dei fratelli del ricorrente e di un nipote.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite - in sede di legittimità - rivalutazioni in fatto. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.

Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il LO Russo ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto dei diversi procedimenti definiti o in corso.

Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal reclamante nel contesto associativo di provenienza.

Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati derivanti dai giudizi celebrati e dagli ulteriori atti acquisiti.

Da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 3.2 Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza.

La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.

La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] .

Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza .

Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v.

Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c.

Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015).

In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) L««]. 3.3 Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez.

V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713).

Viene in rilievo, pertanto, una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 3.4 A fronte di dette precisazioni in diritto, il ricorso non individua alcuna reale violazione di legge e prospetta argomenti non idonei ad incrinare la logica della decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 novembre 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva, evidenziando che il sottoposto riveste un ruolo apicale nell'organizzazione omonima di appartenenza - tutt'ora operante nella zona di influenza in Napoli-, desumibile dalle condanne, anche recenti, per gravi episodi onnicidiari. Quanto alla ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia come siano stati confermati gli elementi sintomatici della ricorrenza dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e la consistente e attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di resipiscenza. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 41 bis legge 354/1975. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente, essendo ricorsa a meri automatismi e facendo riferimento a fatti ormai risalenti nel tempo. Infatti, non ha tenuto in considerazione una serie di elementi, tra cui la circostanza del lungo periodo di detenzione già trascorso -23 anni- e la presa di distanza del ricorrente dal contesto criminale -come dimostrato dalla confessione resa nel corso dei processi definiti-. Si afferma, in ultimo, che il clan [OSCURATO:PERSONA] risulta ormai dissolto -come ricavabile da acquisizioni investigative-, anche in ragione della collaborazione con la giustizia dei fratelli del ricorrente e di un nipote. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite - in sede di legittimità - rivalutazioni in fatto. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il LO Russo ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto dei diversi procedimenti definiti o in corso. Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal reclamante nel contesto associativo di provenienza. Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati derivanti dai giudizi celebrati e dagli ulteriori atti acquisiti. Da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 3.2 Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza . Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) L««]. 3.3 Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Viene in rilievo, pertanto, una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 3.4 A fronte di dette precisazioni in diritto, il ricorso non individua alcuna reale violazione di legge e prospetta argomenti non idonei ad incrinare la logica della decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della c
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