CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46185/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA]‘ iche hanno concluso riportandosi ai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione 4, con sentenza in data 6 giugno 2019 n. 38616, ha rideterminato le pene irrogate ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati rispettivamente ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di norme processuali, perché non gli era stato notificato il rinvio dell'udienza di appello, nonostante avesse fatto valere il legittimo impedimento in quanto teste in un altro procedimento. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali, perché la Corte di appello si era limitata ad espungere gli aumenti per la continuazione interna del capo nnnnm), relativo al peculato d'uso, senza spiegare le ragioni della disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Precisa che la condotta riparatoria, la cui rilevanza era stata esclusa dalla Corte di cassazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti dell'art. 62 n. 6 e dell'art. 322-quater cod. pen., avrebbe dovuto essere valutata, quanto meno, ai fini della mitigazione della pena nel suo complesso. Con il terzo lamenta il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Evidenziano, in particolare, che i Giudici non avevano tenuto conto dell'ottimo comportamento processuale, dell'ammissione degli addebiti, della condotta post delictum. 4. [OSCURATO:PERSONA] presenta tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale aveva effettuato una relatio alla sentenza annullata, che aveva negato le attenuanti dell'art. 62 n. 6 e 322-quater cod. pen., nonostante la condanna per peculato d'uso, con l'incoerente richiamo "agli enormi effetti deleteri e pregiudizievoli sofferti dall'Amministrazione". Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali perché la Corte di cassazione aveva rinviato per rivedere l'intero trattamento sanzionatorio, mentre la Corte di appello si era limitata a ridurre di dieci giorni la pena originariamente irrogata per la continuazione interna del reato mnnm) e non aveva tenuto conto della condotta riparativa ai fini della pena complessivamente irrogata. Con il terzo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per omessa motivazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, perché consistono in generiche contestazioni in ordine alla pena loro inflitta che è stata rideterminata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Quanto all'obbligo di motivazione, per Bencivenga è stato assolto con l'utilizzo della formula "stima equo", da ritenersi sufficiente siccome le è stato applicato il minimo edittale per il reato più grave di cessione di cocaina (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), per Bucciero con il rinvio alla sentenza annullata che aveva già applicato il discostannento dal minimo edittale e con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo, circostanze queste non specificamente censurate. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infondata è l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo di ricorso. Alla luce della documentazione della stessa difesa, il ricorrente non ha partecipato alla prima udienza d'appello, perché legittimamente impedito come da comunicazione tempestivamente inviata in cancelleria, ma non ha ricevuto la comunicazione del rinvio effettuato per la diversa ragione del mutamento del collegio in seguito all'accoglimento dell'istanza di astensione dei precedenti giudici. Ebbene, secondo la difesa si sarebbe verificata una nullità assoluta. La giurisprudenza di legittimità è però granitica nel ritenere che si tratti sempre di una nullità a regime intermedio (si vedano tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 17027 del 23/03/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01 e Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01). In caso di nullità intermedie, il termine ultimo di deducibilità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Cass., Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651-01). Nel caso in esame, il difensore di fiducia, sempre presente alle udienze d'appello, non ha mai sollevato la suddetta eccezione. Quanto agli altri due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente con i motivi di [OSCURATO:PERSONA], essi sono fondati nei limiti di seguito indicati. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello per il capo mmm), relativo al peculato d'uso, consistente nell'aver usato l'auto della polizia con i colori di serie e la targa di copertura per scortare il cantante [OSCURATO:PERSONA]Alessio impegnato a Napoli per la presentazione di un suo cd, per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., osservando che era stato contestato un solo episodio illecito, sicché non si giustificavano gli aumenti per la continuazione interna. Gli effetti di tale pronuncia, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono stati estesi anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente sul punto. La Corte di cassazione ha però escluso i presupposti dell'applicabilità degli art. 62 n. 6 e 322-quater cod. pen. e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Perciò irrilevanti sono le deduzioni formulate con il primo motivo di ricorso dal [OSCURATO:PERSONA], perché si è formato il giudicato sul diniego delle attenuanti. La Corte di appello ha interpretato il rinvio come riferito meccanicamente all'espunzione degli aumenti per la continuazione interna del capo mmm). In realtà, il ridimensionamento della condotta illecita avrebbe dovuto far rivedere il complessivo trattamento sanzionatorio del peculato d'uso, verificando altresì l'eventuale possibile rilevanza della condotta riparativa, non già ai fini del riconoscimento delle attenuanti degli art. 62 n. 6 e 322-quater cod. pen., ciò che, come detto, è precluso dal giudicato, bensì ai fini della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, nessuna giustificazione si rinviene nella sentenza impugnata in merito al differente aumento di pena della continuazione per il fatto del capo mmm), calcolato per [OSCURATO:PERSONA] in sei mesi e per [OSCURATO:PERSONA] in un anno e quindici giorni. S'impone pertanto un nuovo rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione, affinché compia un nuovo giudizio sull'aumento della continuazione del capo mmm) per entrambi i ricorrenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell