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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 07993/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.

Igs. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita di un carrello elevatore di cui aveva la detenzione in quanto amministratore della società che lo aveva acquisito a mezzo leasing da una società finanziaria.

In primo grado il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli.

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce (1) violazione di legge - art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 603 bis c.p.p. e art.6 CEDU- per il mancato interrogatorio dell'imputato nonché (2) vizi di motivazione -art.606 lett. e) c.p.p.- per la mancanza di una 'motivazione rafforzata' necessaria ogniqualvolta la decisione dell'appello si risolva in un overturning di quella di primo grado.

3. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] produceva atto di remissione di querela con accettazione e chiedeva la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti degli imputati ed accettazione da parte del Giordano; in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso, condividendo le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che, con lo stesso mezzo, aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte d'appello per nuovo giudizio, per la fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire atto di remissione di querela ad opera della parte civile costituita.

Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

La Corte, preso atto di un tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere relat re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita di un carrello elevatore di cui aveva la detenzione in quanto amministratore della società che lo aveva acquisito a mezzo leasing da una società finanziaria. In primo grado il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce (1) violazione di legge - art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 603 bis c.p.p. e art.6 CEDU- per il mancato interrogatorio dell'imputato nonché (2) vizi di motivazione -art.606 lett. e) c.p.p.- per la mancanza di una 'motivazione rafforzata' necessaria ogniqualvolta la decisione dell'appello si risolva in un overturning di quella di primo grado. 3. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] produceva atto di remissione di querela con accettazione e chiedeva la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti degli imputati ed accettazione da parte del Giordano; in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso, condividendo le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che, con lo stesso mezzo, aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte d'appello per nuovo giudizio, per la fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire atto di remissione di querela ad opera della parte civile costituita. Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato. La Corte, preso atto di un tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere relat re