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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10344/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26133/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente e controricorrente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 68/01/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attiva nel settore delle locazioni e/o gestioni di immobili a destinazione turistica, abitativa e commerciale e industriale, nella dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2003, espose un credito IVA pari a Euro 3.999,511,00 in parte (2.315.805,00) rimborsabile ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. 3.La società chiese quindi il 24 dicembre 2004, mediante presentazione del modello VR, all’allora concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi della [OSCURATO:SOCIETA]., il rimborso della predetta somma ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972. 4.Nell’istruire la domanda, venne richiesto alla società contribuente di fornire, a supporto, ulteriore documentazione e venne subordinato il rimborso alla prestazione di apposita polizza fideiussoria. 5.La società non depositò la richiesta documentazione né stipulò la richiesta garanzia. 6.Il procedimento rimase sospeso finché la predetta società, che con atto del 21 gennaio 2005 aveva ceduto il credito oggetto dell’istanza a [OSCURATO:PERSONA] pro solvendo ed a fini di garanzia, non ne sollecitò l’erogazione. 7.Al contempo anche [OSCURATO:PERSONA], che aveva notificato all’ufficio di Pisticci l’atto di cessione, segnalò che nonostante il tempo trascorso non le fosse stato corrisposto quanto dovuto quale cessionaria del credito di imposta vantato da [OSCURATO:PERSONA] Srl. 8.Venne così richiesta nuovamente a [OSCURATO:PERSONA] Srl la documentazione integrativa mancante. 9.La documentazione venne depositata dall’odierna controricorrente e venne verificata l’esistenza di carichi pendenti; per tale ragione la [OSCURATO:PERSONA] di Matera sospese l’erogazione del rimborso ex art. 23 del d.l.gs. n. 472 del 1997.

Nelfrattempo [OSCURATO:PERSONA] Srl, in amministrazione straordinaria, adì la C.T.P. di Matera.

10. Nella pendenza del giudizio venne annullata la sospensione di cui sopra e ne venne disposta una ulteriore in ragione di gravi carichi pendenti.

11. Venne nuovamente adita la C.T.P. di Matera sostenendosi l’inapplicabilità della sospensione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 alla richiesta di rimborso IVA anche alla luce del principio di neutralità dell’IVA.

12. LA C.T.P. accolse il ricorso della società contribuente, in punto di legittimazione attiva, per l’intervenuta cessione del credito, pro solvendo, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

13. La sentenza venne impugnata dall’Agenzia e la C.T.R. respinse l’appello dell’Agenzia.

Venne ribadita la sussistenza della legittimazione attiva della società contribuente, trattandosi di cessione pro solvendo ed in considerazione del contenuto dell’accordo di cessione che, nella sostanza, manteneva ferma la responsabilità della società per il versamento del credito ceduto.

In particolare, si evidenziò come proprio dall’accordo delle parti emergesse l’interesse ad agire e dunque la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo la ricostruzione operata dal giudice di merito, infatti, le parti contraenti avevano stabilito nel contratto di cessione che questa fosse pro solvendo e che il pagamento del credito IVA, disposto per il tramite del concessionario, dovesse essere effettuato mediante accredito sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA].

Si evidenziò, inoltre, come tutte le censure al provvedimento di sospensione dell’istanza di rimborso fossero tutte afferenti alla situazione soggettiva di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto connesse a specifiche vicende – fattuali e giuridiche - relative alla società contribuente.

Si affermò inoltre come il provvedimento impugnato fosse stato espressamente rivolto, anche in presenza della avvenuta, medio tempore, notificazione all’Agenzia dell’avvenuta cessione, alla sola Cit.

14. La C.T.R. ritenne, inoltre che l’Agenzia non potesse, in caso di istanza di rimborso IVA, disporre la sospensione di cui all’art. 23, non applicabile in caso di Iva.

15. Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con 2 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che al contempo propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, cui l’ufficio risponde con controricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria dalla società. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli art. 1260, 1265, commi 1 e 2, 1267, comma 1, c.c., 69, commi 1 e 3 del r.d. n. 2440 del 2934 nonché 81 e 100 del c.p.c. nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto legittimata attivamente la società contribuente, pur essendo credito ceduto, pro solvendo, nel 2015 a [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’Agenzia ricorrente poiché [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver sollecitato il rimborso del credito d’imposta, lo aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] in ragione di ciò non avrebbe avuto più titolo per contestare il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso dello stesso. 2.Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 23-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per aver escluso che la sospensione di cui all’art. 23 innanzi citato potesse applicarsi in caso di rimborso IVA. 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. poiché la C.T.R. si sarebbe pronunciata su un’eccezione, relativa alla legittimazione attiva della società, formulata per la prima volta in sede di appello e pertanto tardiva.

4. Il primo motivo del ricorso è infondato.

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149 -01).

Nella fattispecie concreta in esame, la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’odierna controricorrente, evidenziando che nella fattispecie al vaglio di questa Corte si è al cospetto di una cessione del credito non pro soluto bensì pro solvendo.

Muovendo correttamente dalle caratteristiche di siffatta cessione, il giudice di merito ha altresì considerato, unitamente, e dato rilievo a diverse circostanze a conforto del proprio iter decisionale così riconoscendo la legittimazione ad agire della società contribuente e la sussistenza del suo interesse ex art. 100 c.p.c.

Si è così osservato che fosse stata [OSCURATO:SOCIETA]. a presentare, prima che si perfezionasse la cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], la domanda di rimborso così come si è evidenziato che per accordo delle parti, il pagamento del richiesto credito IVA avrebbe dovuto effettuarsi mediante accredito sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prefate emergenze, il Giudice di merito ha fatto discendere che l’accordo intercorso tra le parti fosse teso proprio a mantenere in capo all’odierna controricorrente la responsabilità relativa al buon esito dell’operazione e che pertanto in capo ad essa sussistesse l’interesse ad agire nel presente giudizio.

Si è così statuito che tutte le censure mosse nei confronti dell’avviso risultassero “strettamente connesse con la situazione soggettiva di CIT, in quanto connesse alle specifiche vicende – fattuali e giuridiche – che hanno riguardato la Società.

Infatti il provvedimento di sospensione attiene proprio alla particolare posizione IVA di cit.” E’ stato inoltre sottolineato che la stessa Agenzia ricorrente avesse ritenuto ab initio legittimata la sola [OSCURATO:SOCIETA]. tanto dall’inviare solo a quest’ultima, e non anche alla banca cessionaria, l’avviso di accertamento così come tutte le richieste relative alle sospensione disposta. 2.Il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia è fondato trovando applicazione il principio statuito da Cass. n. 27165 del 2022,secondo cui, i n tema di rimborsi Iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" disciplinata al comma 3), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate, che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti cautelari alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, come quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, con adeguata motivazione, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'utilizzo di tali strumenti alternativi. 3.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito, trattandosi di questione da vagliarsi dinanzi al giudice del rinvio.

In conclusione, respinto il primo motivo, accoglie il secondo motivo, assorbito il ricorso incidentale, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Basilicata, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26133/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente e controricorrente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 68/01/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attiva nel settore delle locazioni e/o gestioni di immobili a destinazione turistica, abitativa e commerciale e industriale, nella dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2003, espose un credito IVA pari a Euro 3.999,511,00 in parte (2.315.805,00) rimborsabile ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. 3.La società chiese quindi il 24 dicembre 2004, mediante presentazione del modello VR, all’allora concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi della [OSCURATO:SOCIETA]., il rimborso della predetta somma ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972. 4.Nell’istruire la domanda, venne richiesto alla società contribuente di fornire, a supporto, ulteriore documentazione e venne subordinato il rimborso alla prestazione di apposita polizza fideiussoria. 5.La società non depositò la richiesta documentazione né stipulò la richiesta garanzia. 6.Il procedimento rimase sospeso finché la predetta società, che con atto del 21 gennaio 2005 aveva ceduto il credito oggetto dell’istanza a [OSCURATO:PERSONA] pro solvendo ed a fini di garanzia, non ne sollecitò l’erogazione. 7.Al contempo anche [OSCURATO:PERSONA], che aveva notificato all’ufficio di Pisticci l’atto di cessione, segnalò che nonostante il tempo trascorso non le fosse stato corrisposto quanto dovuto quale cessionaria del credito di imposta vantato da [OSCURATO:PERSONA] Srl. 8.Venne così richiesta nuovamente a [OSCURATO:PERSONA] Srl la documentazione integrativa mancante. 9.La documentazione venne depositata dall’odierna controricorrente e venne verificata l’esistenza di carichi pendenti; per tale ragione la [OSCURATO:PERSONA] di Matera sospese l’erogazione del rimborso ex art. 23 del d.l.gs. n. 472 del 1997. Nelfrattempo [OSCURATO:PERSONA] Srl, in amministrazione straordinaria, adì la C.T.P. di Matera. 10. Nella pendenza del giudizio venne annullata la sospensione di cui sopra e ne venne disposta una ulteriore in ragione di gravi carichi pendenti. 11. Venne nuovamente adita la C.T.P. di Matera sostenendosi l’inapplicabilità della sospensione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 alla richiesta di rimborso IVA anche alla luce del principio di neutralità dell’IVA. 12. LA C.T.P. accolse il ricorso della società contribuente, in punto di legittimazione attiva, per l’intervenuta cessione del credito, pro solvendo, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 13. La sentenza venne impugnata dall’Agenzia e la C.T.R. respinse l’appello dell’Agenzia. Venne ribadita la sussistenza della legittimazione attiva della società contribuente, trattandosi di cessione pro solvendo ed in considerazione del contenuto dell’accordo di cessione che, nella sostanza, manteneva ferma la responsabilità della società per il versamento del credito ceduto. In particolare, si evidenziò come proprio dall’accordo delle parti emergesse l’interesse ad agire e dunque la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la ricostruzione operata dal giudice di merito, infatti, le parti contraenti avevano stabilito nel contratto di cessione che questa fosse pro solvendo e che il pagamento del credito IVA, disposto per il tramite del concessionario, dovesse essere effettuato mediante accredito sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. Si evidenziò, inoltre, come tutte le censure al provvedimento di sospensione dell’istanza di rimborso fossero tutte afferenti alla situazione soggettiva di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto connesse a specifiche vicende – fattuali e giuridiche - relative alla società contribuente. Si affermò inoltre come il provvedimento impugnato fosse stato espressamente rivolto, anche in presenza della avvenuta, medio tempore, notificazione all’Agenzia dell’avvenuta cessione, alla sola Cit. 14. La C.T.R. ritenne, inoltre che l’Agenzia non potesse, in caso di istanza di rimborso IVA, disporre la sospensione di cui all’art. 23, non applicabile in caso di Iva. 15. Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con 2 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che al contempo propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, cui l’ufficio risponde con controricorso incidentale. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria dalla società. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli art. 1260, 1265, commi 1 e 2, 1267, comma 1, c.c., 69, commi 1 e 3 del r.d. n. 2440 del 2934 nonché 81 e 100 del c.p.c. nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto legittimata attivamente la società contribuente, pur essendo credito ceduto, pro solvendo, nel 2015 a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’Agenzia ricorrente poiché [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver sollecitato il rimborso del credito d’imposta, lo aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] in ragione di ciò non avrebbe avuto più titolo per contestare il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso dello stesso. 2.Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 23-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per aver escluso che la sospensione di cui all’art. 23 innanzi citato potesse applicarsi in caso di rimborso IVA. 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. poiché la C.T.R. si sarebbe pronunciata su un’eccezione, relativa alla legittimazione attiva della società, formulata per la prima volta in sede di appello e pertanto tardiva. 4. Il primo motivo del ricorso è infondato. La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149 -01). Nella fattispecie concreta in esame, la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’odierna controricorrente, evidenziando che nella fattispecie al vaglio di questa Corte si è al cospetto di una cessione del credito non pro soluto bensì pro solvendo. Muovendo correttamente dalle caratteristiche di siffatta cessione, il giudice di merito ha altresì considerato, unitamente, e dato rilievo a diverse circostanze a conforto del proprio iter decisionale così riconoscendo la legittimazione ad agire della società contribuente e la sussistenza del suo interesse ex art. 100 c.p.c. Si è così osservato che fosse stata [OSCURATO:SOCIETA]. a presentare, prima che si perfezionasse la cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], la domanda di rimborso così come si è evidenziato che per accordo delle parti, il pagamento del richiesto credito IVA avrebbe dovuto effettuarsi mediante accredito sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prefate emergenze, il Giudice di merito ha fatto discendere che l’accordo intercorso tra le parti fosse teso proprio a mantenere in capo all’odierna controricorrente la responsabilità relativa al buon esito dell’operazione e che pertanto in capo ad essa sussistesse l’interesse ad agire nel presente giudizio. Si è così statuito che tutte le censure mosse nei confronti dell’avviso risultassero “strettamente connesse con la situazione soggettiva di CIT, in quanto connesse alle specifiche vicende – fattuali e giuridiche – che hanno riguardato la Società. Infatti il provvedimento di sospensione attiene proprio alla particolare posizione IVA di cit.” E’ stato inoltre sottolineato che la stessa Agenzia ricorrente avesse ritenuto ab initio legittimata la sola [OSCURATO:SOCIETA]. tanto dall’inviare solo a quest’ultima, e non anche alla banca cessionaria, l’avviso di accertamento così come tutte le richieste relative alle sospensione disposta. 2.Il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia è fondato trovando applicazione il principio statuito da Cass. n. 27165 del 2022,secondo cui, i n tema di rimborsi Iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" disciplinata al comma 3), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate, che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti cautelari alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, come quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, con adeguata motivazione, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'utilizzo di tali strumenti alternativi. 3.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito, trattandosi di questione da vagliarsi dinanzi al giudice del rinvio. In conclusione, respinto il primo motivo, accoglie il secondo motivo, assorbito il ricorso incidentale, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Basilicata, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sen
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