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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 24778/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 31747-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] scrlin liquidazione, p.i. 02405860350, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di ricevere le comunicazioni presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 825/03/2018della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 20.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], IVA –IRAP– Interposizione fittizia manodopera RGN 31747/2018 Consigliere est.

Federici sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nonché i difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] All’esito della verifica condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e di alcune sue consorziate l’Agenzia delle entrate notificò due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2010/2011, contestando l’illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da contratti d’appalto, in forza dei quali alla società consortile era dato dedurre costi a titolo di “lavorazioni di terzi”.Con gli atti impositivi l’ufficio recuperò a tassazione l’Iva ed i costi ai fini Irap.

La società impugnò gli avvisi d’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che, previa riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 229/02/2014. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, investita dell’appello, con sentenza n. 825/03/2018 rigettò l’impugnazione.

Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e superato alcune questioni preliminari, ha esaminato le ragioni d’appello relative al merito della decisione, riconoscendo la correttezza della sentenza impugnata.

Nello specifico ha vagliato gli elementi allegati dalle parti a supporto delle rispettive posizioni e, dopo aver illustrato il criterio distintivo tra contratto d’appalto e somministrazione di manodopera, ha ritenuto che dall’insieme degli elementi rilevati in sede di verifica e accertamento poteva desumersi che i nominali contratti d’appalto fungevano da schermo a somministrazioni di manodopera.

Ha dunque rigettato l’appello.

La società ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

All’esito della pubblica udienza, celebrata il 5 luglio 2023, sentit i la procura generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e i difensori delle parti, la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento all’art.1655 cod. civ. ed alla Circolare n. 2/E dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice regionale avrebbe erroneamente applicato la normativa sugli RGN 31747/2018 Consigliere est.

Federici appalti, di cui al d.lgs. 276/2003, ai rapporti tra società consortili, pur espressamente negato da una Circolare (la 2/E del 2003) emessa dall’Agenzia delle entrate.

La ricorrente sostiene che su tale erronea interpretazione della disciplina sarebbero state fondate le conclusioni , cui è pervenuta la sentenza della commissione regionale, con conseguente erroneo recupero ad imponibile di iva e di costi.

Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

È inammissibile perché, al di là della formale invocazione degli artt. 1655 cod.civ. e della disciplina di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, esso è imperniato sulla supposta ignoranza della Circolare n. 2/E del 2003, dell’Agenzia delle entrate.

Sennonché, come anche evidenziato dalle conclusioni della procura generale, la doglianza di un errore di interpretazionedi una circolare, o della sua omessa applicazione , esula dalle ipotesi a critica vincolata entro cui è dato proporre ricorso per cassazione (n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.).

Come desumibile dall’intestazione della circolare invocata, trattasi di circolare interpretativa, e questa Corte ha già chiaritoche le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpretauna norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, anche nei confronti del contribuente, della stessa autorità che le ha emanate e del giudice.

Pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, contenuta in circolari o in risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, ex art. 111 della Costituzione o ex art. 360 c od. p roc . c iv ., trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione.

Essa piuttosto è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma non è inidonea ad incidere sul rapporto tributario(Sez.

U, 2 novembre 2007, n. 23031; cfr. inoltre Cass., 29 novembre 2022, n. 35098; 21 marzo 2014, n. 6699; 10 novembre 2000, n. 14619).

Il motivo peraltro non ha colto neppure nel segno, e sotto tale profilo risulta infondato, poiché l’impianto argomentativo della sentenza censurata trova genesi nella valutazione ponderata degli elementi di prova allegati RGN 31747/2018 Consigliere est.

Federici dall’ufficio -e non efficacemente contraddetti dalla contribuente-, da cui si è desunto che i rapporti commerciali, formalmente regolati da contratti d’appalto,dissimulavano l’interposizione fittizia di manodopera.

A fronte di un accertamento in fatto, operato dal giudice d’appello (e prima ancora dal giudice di primo grado), è del tutto privo di significato l’invocazione della suddetta circolare, atteso che nel caso di specie non si controverteva certo dei tratti identifica tivi del l’appalto e della somministrazione del lavoro, ma della simulazione di contratti d’appalto per dissimulare illecite interposizioni di manodopera.

Il motivo deve pertanto rigettarsi.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 30.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 31747-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] scrlin liquidazione, p.i. 02405860350, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di ricevere le comunicazioni presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 825/03/2018della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 20.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], IVA –IRAP– Interposizione fittizia manodopera RGN 31747/2018 Consigliere est. Federici sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nonché i difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] All’esito della verifica condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e di alcune sue consorziate l’Agenzia delle entrate notificò due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2010/2011, contestando l’illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da contratti d’appalto, in forza dei quali alla società consortile era dato dedurre costi a titolo di “lavorazioni di terzi”.Con gli atti impositivi l’ufficio recuperò a tassazione l’Iva ed i costi ai fini Irap. La società impugnò gli avvisi d’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che, previa riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 229/02/2014. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, investita dell’appello, con sentenza n. 825/03/2018 rigettò l’impugnazione. Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e superato alcune questioni preliminari, ha esaminato le ragioni d’appello relative al merito della decisione, riconoscendo la correttezza della sentenza impugnata. Nello specifico ha vagliato gli elementi allegati dalle parti a supporto delle rispettive posizioni e, dopo aver illustrato il criterio distintivo tra contratto d’appalto e somministrazione di manodopera, ha ritenuto che dall’insieme degli elementi rilevati in sede di verifica e accertamento poteva desumersi che i nominali contratti d’appalto fungevano da schermo a somministrazioni di manodopera. Ha dunque rigettato l’appello. La società ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. All’esito della pubblica udienza, celebrata il 5 luglio 2023, sentit i la procura generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e i difensori delle parti, la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento all’art.1655 cod. civ. ed alla Circolare n. 2/E dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice regionale avrebbe erroneamente applicato la normativa sugli RGN 31747/2018 Consigliere est. Federici appalti, di cui al d.lgs. 276/2003, ai rapporti tra società consortili, pur espressamente negato da una Circolare (la 2/E del 2003) emessa dall’Agenzia delle entrate. La ricorrente sostiene che su tale erronea interpretazione della disciplina sarebbero state fondate le conclusioni , cui è pervenuta la sentenza della commissione regionale, con conseguente erroneo recupero ad imponibile di iva e di costi. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato. È inammissibile perché, al di là della formale invocazione degli artt. 1655 cod.civ. e della disciplina di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, esso è imperniato sulla supposta ignoranza della Circolare n. 2/E del 2003, dell’Agenzia delle entrate. Sennonché, come anche evidenziato dalle conclusioni della procura generale, la doglianza di un errore di interpretazionedi una circolare, o della sua omessa applicazione , esula dalle ipotesi a critica vincolata entro cui è dato proporre ricorso per cassazione (n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.). Come desumibile dall’intestazione della circolare invocata, trattasi di circolare interpretativa, e questa Corte ha già chiaritoche le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpretauna norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, anche nei confronti del contribuente, della stessa autorità che le ha emanate e del giudice. Pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, contenuta in circolari o in risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, ex art. 111 della Costituzione o ex art. 360 c od. p roc . c iv ., trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione. Essa piuttosto è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma non è inidonea ad incidere sul rapporto tributario(Sez. U, 2 novembre 2007, n. 23031; cfr. inoltre Cass., 29 novembre 2022, n. 35098; 21 marzo 2014, n. 6699; 10 novembre 2000, n. 14619). Il motivo peraltro non ha colto neppure nel segno, e sotto tale profilo risulta infondato, poiché l’impianto argomentativo della sentenza censurata trova genesi nella valutazione ponderata degli elementi di prova allegati RGN 31747/2018 Consigliere est. Federici dall’ufficio -e non efficacemente contraddetti dalla contribuente-, da cui si è desunto che i rapporti commerciali, formalmente regolati da contratti d’appalto,dissimulavano l’interposizione fittizia di manodopera. A fronte di un accertamento in fatto, operato dal giudice d’appello (e prima ancora dal giudice di primo grado), è del tutto privo di significato l’invocazione della suddetta circolare, atteso che nel caso di specie non si controverteva certo dei tratti identifica tivi del l’appalto e della somministrazione del lavoro, ma della simulazione di contratti d’appalto per dissimulare illecite interposizioni di manodopera. Il motivo deve pertanto rigettarsi. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 30.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b
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