Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 22885/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14462-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 770/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 1015/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N. 14462/2020 Cron.

Rep.

Ud.11/06/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto dai lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva accolto solo per quanto ritenuto di ragione la domanda proposta nei confronti del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'adeguamento al minimo retributivo previsto dal CCNL del settore per i dipendenti di Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2010, il rimborso chilometrico per gli anni dal 2010 al 2015, nonché le differenze retributive per lavoro straordinario svolto dal 25/5/2015 al 5/9/2015.

Per quanto ancora rileva in questa sede, con riferimento al discusso rimborso forfettario chilometrico, secondo la Corte territoriale la domanda dei ricorrenti doveva essere altresì rigettata ben potendo il datore di lavoro non riconoscere questa voce ove non più contemplata dalla contrattazione collettiva, come nella specie avvenuto.

La Corte affermava inoltre che non sussistevano le condizioni del rimborso previste dalla regolamentazione aziendale e che in ogni caso mancava l’indicazione delle trasferte.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con un motivo al quale ha resistito il Consorzio di bonifica integrale con comprensorio Sarno con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.-Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 numero 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro per avere la Corte territoriale errato nel rigettare la richiesta del rimborso forfettario chilometrico ritenendo che tale voce non fosse più contemplata dalla contrattazione collettiva mentre, al contrario, dalla copia del CCNL di settore allegato al ricorso di primo grado, agli artt. 87 e 142 rubricati “Trasferte e Missioni”, era previsto espressamente che le trasferte e le missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'allegato B) che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nelle ipotesi di opzione prevista dall'art.13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.

Nell'allegato B) del contratto in questione quindi all'articolo 8 era previsto che "[OSCURATO:PERSONA], qualora la località da raggiungere non sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario.

Nell'ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi.

L'accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al consorzio entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

La domanda e l'accettazione devono redigersi secondo il modello allegato A) al presente accordo trasferte e emissioni; all'articolo 9, inoltre , viene determinata l'entità del rimborso da riconoscere al dipendente proprietario del mezzo di trasporto. 2.-Il motivo è infondato e non può essere accolto.

Ed invero la Corte d'appello, come già il tribunale, ha richiamato a fondamento della decisione l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ribadito con nota del 27/5/2015) con il quale era stato imposto ai dipendenti del Consorzio di utilizzare le auto ed i furgoni aziendali per raggiungere i cantieri di lavoro, con la precisazione che al personale che si fosse recato direttamente sul cantiere di lavoro non sarebbe stato riconosciuto alcun rimborso chilometrico, salvo autorizzazione, in via del tutto straordinaria, a chi ne avesse fatto richiesta per particolari esigenze proprie, di recarsi sui cantieri di lavoro con proprio mezzo e senza rimborsi. 3.- In secondo luogo va rilevato che la stessa normativa collettiva richiamata a fondamento del ricorso, lungi dal riconoscere un automatico diritto al rimborso, prevede, all'articolo 8 All.

B),anzitutto che il Consorzio debba richiedere ai dipendenti con apposita domanda scritta di utilizzare i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi e che l'accettazione dei dipendenti interessati dovrà prevenire entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

Nel caso di specie l’esistenza di tale essenziale presupposto non è stata neanche dedott a in giudizio né sul piano formale; né esiste sul piano sostanziale.

Ed invero, mentre i ricorrenti si limitano a sostenere che il Consorzio, nonostante l'ordine di servizio , non fosse dotato di auto e furgoni aziendali e che quindi avesse imposto di fatto ai dipendenti di avvalersi di propri automezzi, detta circostanza di fatto è tuttavia smentita dalla sentenza impugnata nella quale risulta che gli attori non avevano nemmeno chiesto di provare che il Consorzio non disponesse degli automezzi in questione e che i testimoni escussi ne avevano comunque ammesso l'esistenza. 5.-Inoltre la Corte ha c orrettamente osservato c he “a fronte della mancata previsione contrattuale del rimborso e dei suddetti precisi ordini datoriali, non si spiega perché i lavoratori non si siano limitati a recarsi in azienda ed attendere che fosse il Consorzio a trasportarli presso i cantieri a meno di ritenere che l'uso del mezzo proprio non rispondesse ad esigenze personali di risparmi economico o di tempo ovvero di semplici e maggiore comodità”. 6.- Va altresì rammentato che l’accertamento operato dai giudici di merito in ordine all'esistenza o meno dei furgoni e delle auto aziendali ed al loro utilizzo, non è censurabile in questa sede trattandosi di una questione di fatto, oltretutto effettuato in una fattispecie di “doppia conforme”. 7.-Infine, deve essere rilevato che la Corte d'appello ha altresì affermato a fondamento della decisione di rigetto che i lavoratori non avevano neanche minimamente specificato e tantomeno attendibilmente provato dove si trovassero i cantieri nei quali si sarebbero recati ed in quali giornate ciò sarebbe avvenuto.

E ciò porta a configurare un’ulteriore ed assorbente ratio decidendi della sentenza che attiene al fatto costitutivo della pretesa, la quale appare preclusiva di qualsiasi riconoscimento economico a titolo di rimborso spese e che non risulta neppure autonomamente censurata nel ricorso. 8.- Sulla scorta di tali esaustive considerazioni il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14462-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 770/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 1015/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 14462/2020 Cron. Rep. Ud.11/06/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto dai lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva accolto solo per quanto ritenuto di ragione la domanda proposta nei confronti del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'adeguamento al minimo retributivo previsto dal CCNL del settore per i dipendenti di Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2010, il rimborso chilometrico per gli anni dal 2010 al 2015, nonché le differenze retributive per lavoro straordinario svolto dal 25/5/2015 al 5/9/2015. Per quanto ancora rileva in questa sede, con riferimento al discusso rimborso forfettario chilometrico, secondo la Corte territoriale la domanda dei ricorrenti doveva essere altresì rigettata ben potendo il datore di lavoro non riconoscere questa voce ove non più contemplata dalla contrattazione collettiva, come nella specie avvenuto. La Corte affermava inoltre che non sussistevano le condizioni del rimborso previste dalla regolamentazione aziendale e che in ogni caso mancava l’indicazione delle trasferte. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con un motivo al quale ha resistito il Consorzio di bonifica integrale con comprensorio Sarno con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 numero 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro per avere la Corte territoriale errato nel rigettare la richiesta del rimborso forfettario chilometrico ritenendo che tale voce non fosse più contemplata dalla contrattazione collettiva mentre, al contrario, dalla copia del CCNL di settore allegato al ricorso di primo grado, agli artt. 87 e 142 rubricati “Trasferte e Missioni”, era previsto espressamente che le trasferte e le missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'allegato B) che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nelle ipotesi di opzione prevista dall'art.13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978. Nell'allegato B) del contratto in questione quindi all'articolo 8 era previsto che "[OSCURATO:PERSONA], qualora la località da raggiungere non sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario. Nell'ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi. L'accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al consorzio entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. La domanda e l'accettazione devono redigersi secondo il modello allegato A) al presente accordo trasferte e emissioni; all'articolo 9, inoltre , viene determinata l'entità del rimborso da riconoscere al dipendente proprietario del mezzo di trasporto. 2.-Il motivo è infondato e non può essere accolto. Ed invero la Corte d'appello, come già il tribunale, ha richiamato a fondamento della decisione l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ribadito con nota del 27/5/2015) con il quale era stato imposto ai dipendenti del Consorzio di utilizzare le auto ed i furgoni aziendali per raggiungere i cantieri di lavoro, con la precisazione che al personale che si fosse recato direttamente sul cantiere di lavoro non sarebbe stato riconosciuto alcun rimborso chilometrico, salvo autorizzazione, in via del tutto straordinaria, a chi ne avesse fatto richiesta per particolari esigenze proprie, di recarsi sui cantieri di lavoro con proprio mezzo e senza rimborsi. 3.- In secondo luogo va rilevato che la stessa normativa collettiva richiamata a fondamento del ricorso, lungi dal riconoscere un automatico diritto al rimborso, prevede, all'articolo 8 All. B),anzitutto che il Consorzio debba richiedere ai dipendenti con apposita domanda scritta di utilizzare i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi e che l'accettazione dei dipendenti interessati dovrà prevenire entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di specie l’esistenza di tale essenziale presupposto non è stata neanche dedott a in giudizio né sul piano formale; né esiste sul piano sostanziale. Ed invero, mentre i ricorrenti si limitano a sostenere che il Consorzio, nonostante l'ordine di servizio , non fosse dotato di auto e furgoni aziendali e che quindi avesse imposto di fatto ai dipendenti di avvalersi di propri automezzi, detta circostanza di fatto è tuttavia smentita dalla sentenza impugnata nella quale risulta che gli attori non avevano nemmeno chiesto di provare che il Consorzio non disponesse degli automezzi in questione e che i testimoni escussi ne avevano comunque ammesso l'esistenza. 5.-Inoltre la Corte ha c orrettamente osservato c he “a fronte della mancata previsione contrattuale del rimborso e dei suddetti precisi ordini datoriali, non si spiega perché i lavoratori non si siano limitati a recarsi in azienda ed attendere che fosse il Consorzio a trasportarli presso i cantieri a meno di ritenere che l'uso del mezzo proprio non rispondesse ad esigenze personali di risparmi economico o di tempo ovvero di semplici e maggiore comodità”. 6.- Va altresì rammentato che l’accertamento operato dai giudici di merito in ordine all'esistenza o meno dei furgoni e delle auto aziendali ed al loro utilizzo, non è censurabile in questa sede trattandosi di una questione di fatto, oltretutto effettuato in una fattispecie di “doppia conforme”. 7.-Infine, deve essere rilevato che la Corte d'appello ha altresì affermato a fondamento della decisione di rigetto che i lavoratori non avevano neanche minimamente specificato e tantomeno attendibilmente provato dove si trovassero i cantieri nei quali si sarebbero recati ed in quali giornate ciò sarebbe avvenuto. E ciò porta a configurare un’ulteriore ed assorbente ratio decidendi della sentenza che attiene al fatto costitutivo della pretesa, la quale appare preclusiva di qualsiasi riconoscimento economico a titolo di rimborso spese e che non risulta neppure autonomamente censurata nel ricorso. 8.- Sulla scorta di tali esaustive considerazioni il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 22885/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris