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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 aprile 1968

Cassazione n. 08516/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/09/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del fatto che la richiesta di semilibertà sia stata ritenuta dal Tribunale di sorveglianza mera reiterazione di analoga richiesta in assenza di elementi di novità, nonostante il lasso temporale intercorso - sono del tutto generiche, in quanto non si specifica quali sarebbero gli elementi nuovi, a parte il decorso di un intervallo temporale di appena otto mesi, che avrebbero imposto una nuova valutazione di merito della richiesta.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del fatto che la richiesta di semilibertà sia stata ritenuta dal Tribunale di sorveglianza mera reiterazione di analoga richiesta in assenza di elementi di novità, nonostante il lasso temporale intercorso - sono del tutto generiche, in quanto non si specifica quali sarebbero gli elementi nuovi, a parte il decorso di un intervallo temporale di appena otto mesi, che avrebbero imposto una nuova valutazione di merito della richiesta. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
Decreto Cassazione n. 08516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris