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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13301/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16072-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 529/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di geometra, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 16/12/2014, attraverso il quale l'Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi per << redazione di un progetto di un impianto fotovoltaico nel Comune di Ururi, denominato occhio di potenza pari ad 1 megawatt>>, documentato da nove fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], non essendo stata fornita la prova certa che la spesa fosse stata sostenuta e che fosse inerente all'attività esercitata, rettificava il reddito relativo all'anno di imposta 2010 operando la ripresa Ires, Irap e Iva. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso accoglieva il ricorso. 3 La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieva l'appello dell'Agenzia e rigettava l'appello incidentale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, a fronte della produzione da parte del contribuente delle fatture che riportavano le spese, erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate plurimi elementi dai quali si traeva il fondato convincimento del mancato sostenimento dei costi e della Ric. 2020 n. 16072 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- assenza del requisito dell'inerenza costituiti : a) dalla opacità dei pagamenti non essendo stata rimessa la documentazione contabile e bancaria; b) dalla mancata produzione di documentazione che confermasse l'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture (contratto d'opera, autorizzazioni ed altro); c) dalle sospette modalità temporali di emissione delle fatture (tutte emesse dal luglio al dicembre del 2010); d) dalla sproporzione tra l'importo dei costi asseritamente sostenuti (€ 26.975,00) e i compensi percepiti (C 46.359,00); e) dal rapporto di stretta correlazione tra l'emittente le fatture ( la società [OSCURATO:SOCIETA] della quale il contribuente era amministratore) e il prestatore dell'opera professionale. 4 Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo .

L'Agenzia delle Entrate ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 109 comma 5 del dPR nr 917/1986, 19 del dPR nr 633/1972, 4 dPR nr 633/72, 21, dPR 633/72 20, 36 e 37 d.l. 78/2010 2697, in relazione agli artt. 360, comma 1 nr. 3 e 5 cpc; si sostiene che la CTR abbia tratto il convincimento del mancato sostenimento e della non inerenza dei costi da erronei elementi non tenendo conto a) dell'attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal professionista ricorrente, due distinti soggetti operanti entrambi nel campo tecnico-progettuale, perfettamente compatibile con la natura della prestazioni indicate nelle fatture Ric. 2020 n. 16072 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- portate a deduzione dell'imponibile; b) dall'emissione di regolari fatture con descrizione delle prestazioni di servizio tecnico -progettuali rese da [OSCURATO:SOCIETA] che fondano una presunzione di veridicità di quanto rappresentato; a) dalla legittima facoltà da parte della committente di pagare in via frazionata il corrispettivo dell'opera professionale con moneta contante sino ad un massimo di C 5.000,00.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Il sistema di determinazione del reddito è cogente nello stabilire che i componenti reddituali rilevanti debbono essere certi e determinati.

E la prova in ordine a questi ultimi requisiti è posta ad onere dell'amministrazione finanziaria per i componenti positivi, ed è invece a carico del contribuente per i componenti negativi ove come nel caso di specie contestati dall'[OSCURATO:PERSONA] (tra le molte: Cass.n. 28159/13, Cass.n. 3368/13 e Cass.n. 28671/18). 2.2 L'orientamento da ultimo ricordato si arricchisce di ulteriori precisazioni svolte da questa Corte per le ipotesi di fatture, il contenuto delle quali viene messo in discussione dall'Ufficio. 2.3 Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa - (cfr. Cass. n. 21184/2014). 2.4 Ora, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente applicato la normativa che Ric. 2020 n. 16072 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -4- disciplina gli elementi negativi del reddito e la ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che i costi, dati dagli importi riportati nella fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non potevano trovare riconoscimento, in quanto non assistiti dai requisiti legali di certezza contestati dall'amministrazione finanziaria. 2.5 I giudici di seconde cure hanno diffusamente ed esaurientemente spiegato le ragioni di tale convincimento tratte dai seguenti elementi indiziari : a) la non tracciabilità dei pagamenti non essendo stata rimessa la documentazione contabile e bancaria; b) la mancata produzione di documentazione che confermasse l'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture ( contratto d'opera , autorizzazioni ed altro), c)le sospette modalità temporali di emissione delle fatture ( tutte emesse dal luglio al dicembre del 2010) d) le sproporzione tra l'importo dei costi asseritamente sostenuti (€ 26.975,00) e i compensi percepiti (C 46.359,00); e) il rapporto di stretta correlazione tra l'emittente le fatture (la società [OSCURATO:SOCIETA] della quale il contribuente era amministratore) e il prestatore dell'opera professionale. 2.4 Il motivo, nella parte in cui si deduce il vizio violazione di legge, si risolve, in realtà, in una critica della sentenza attraverso giudizi e valutazioni che si sovrappongono all'accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'attuale 360 comma 10 n 5 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed Ric. 2020 n. 16072 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -5- interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Orbene la censura di violazione dell'art. 360 1 comma nr. 5 cpc, in verità formalmente solo prospettata unitamente alla violazione di legge, ma non compiutamente e concretamente articolata, sottende una critica alla valutazione del compendio probatorio operata dalla CTR attività riservata al giudice di merito. 3 In conclusione, il ricorso è inammissibile. 4 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo

13. Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16072-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 529/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di geometra, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 16/12/2014, attraverso il quale l'Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi per << redazione di un progetto di un impianto fotovoltaico nel Comune di Ururi, denominato occhio di potenza pari ad 1 megawatt>>, documentato da nove fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], non essendo stata fornita la prova certa che la spesa fosse stata sostenuta e che fosse inerente all'attività esercitata, rettificava il reddito relativo all'anno di imposta 2010 operando la ripresa Ires, Irap e Iva. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso accoglieva il ricorso. 3 La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieva l'appello dell'Agenzia e rigettava l'appello incidentale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, a fronte della produzione da parte del contribuente delle fatture che riportavano le spese, erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate plurimi elementi dai quali si traeva il fondato convincimento del mancato sostenimento dei costi e della Ric. 2020 n. 16072 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- assenza del requisito dell'inerenza costituiti : a) dalla opacità dei pagamenti non essendo stata rimessa la documentazione contabile e bancaria; b) dalla mancata produzione di documentazione che confermasse l'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture (contratto d'opera, autorizzazioni ed altro); c) dalle sospette modalità temporali di emissione delle fatture (tutte emesse dal luglio al dicembre del 2010); d) dalla sproporzione tra l'importo dei costi asseritamente sostenuti (€ 26.975,00) e i compensi percepiti (C 46.359,00); e) dal rapporto di stretta correlazione tra l'emittente le fatture ( la società [OSCURATO:SOCIETA] della quale il contribuente era amministratore) e il prestatore dell'opera professionale. 4 Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo . L'Agenzia delle Entrate ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 109 comma 5 del dPR nr 917/1986, 19 del dPR nr 633/1972, 4 dPR nr 633/72, 21, dPR 633/72 20, 36 e 37 d.l. 78/2010 2697, in relazione agli artt. 360, comma 1 nr. 3 e 5 cpc; si sostiene che la CTR abbia tratto il convincimento del mancato sostenimento e della non inerenza dei costi da erronei elementi non tenendo conto a) dell'attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal professionista ricorrente, due distinti soggetti operanti entrambi nel campo tecnico-progettuale, perfettamente compatibile con la natura della prestazioni indicate nelle fatture Ric. 2020 n. 16072 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- portate a deduzione dell'imponibile; b) dall'emissione di regolari fatture con descrizione delle prestazioni di servizio tecnico -progettuali rese da [OSCURATO:SOCIETA] che fondano una presunzione di veridicità di quanto rappresentato; a) dalla legittima facoltà da parte della committente di pagare in via frazionata il corrispettivo dell'opera professionale con moneta contante sino ad un massimo di C 5.000,00. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Il sistema di determinazione del reddito è cogente nello stabilire che i componenti reddituali rilevanti debbono essere certi e determinati. E la prova in ordine a questi ultimi requisiti è posta ad onere dell'amministrazione finanziaria per i componenti positivi, ed è invece a carico del contribuente per i componenti negativi ove come nel caso di specie contestati dall'[OSCURATO:PERSONA] (tra le molte: Cass.n. 28159/13, Cass.n. 3368/13 e Cass.n. 28671/18). 2.2 L'orientamento da ultimo ricordato si arricchisce di ulteriori precisazioni svolte da questa Corte per le ipotesi di fatture, il contenuto delle quali viene messo in discussione dall'Ufficio. 2.3 Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa - (cfr. Cass. n. 21184/2014). 2.4 Ora, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente applicato la normativa che Ric. 2020 n. 16072 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- disciplina gli elementi negativi del reddito e la ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che i costi, dati dagli importi riportati nella fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non potevano trovare riconoscimento, in quanto non assistiti dai requisiti legali di certezza contestati dall'amministrazione finanziaria. 2.5 I giudici di seconde cure hanno diffusamente ed esaurientemente spiegato le ragioni di tale convincimento tratte dai seguenti elementi indiziari : a) la non tracciabilità dei pagamenti non essendo stata rimessa la documentazione contabile e bancaria; b) la mancata produzione di documentazione che confermasse l'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture ( contratto d'opera , autorizzazioni ed altro), c)le sospette modalità temporali di emissione delle fatture ( tutte emesse dal luglio al dicembre del 2010) d) le sproporzione tra l'importo dei costi asseritamente sostenuti (€ 26.975,00) e i compensi percepiti (C 46.359,00); e) il rapporto di stretta correlazione tra l'emittente le fatture (la società [OSCURATO:SOCIETA] della quale il contribuente era amministratore) e il prestatore dell'opera professionale. 2.4 Il motivo, nella parte in cui si deduce il vizio violazione di legge, si risolve, in realtà, in una critica della sentenza attraverso giudizi e valutazioni che si sovrappongono all'accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'attuale 360 comma 10 n 5 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed Ric. 2020 n. 16072 sez. MT - ud. 22-02-2022 -5- interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Orbene la censura di violazione dell'art. 360 1 comma nr. 5 cpc, in verità formalmente solo prospettata unitamente alla violazione di legge, ma non compiutamente e concretamente articolata, sottende una critica alla valutazione del compendio probatorio operata dalla CTR attività riservata al giudice di merito. 3 In conclusione, il ricorso è inammissibile. 4 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deci
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