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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 45468/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposti con un unico atto; considerato che il primo d'impugnazione e il secondo motivo d'impugnazione, con il quale si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento è inammissibile perché propone questioni non consentiteiin presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, con quella della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato ed è inammissibile ,in quanto si risolve in valutazioni di merito intese a proporre una lettura alternativa a quella illustrata da una puntuale motivazione sviluppata dai giudici sul giudizio prognostico negativo circa l'idoneità della sanzione sostitutiva non solo a rieducare il condannato ma,soprattutto, a prevenire la commissione di altri reati inon consente di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 58 L. 689/81; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensort-- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposti con un unico atto; considerato che il primo d'impugnazione e il secondo motivo d'impugnazione, con il quale si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento è inammissibile perché propone questioni non consentiteiin presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, con quella della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato ed è inammissibile ,in quanto si risolve in valutazioni di merito intese a proporre una lettura alternativa a quella illustrata da una puntuale motivazione sviluppata dai giudici sul giudizio prognostico negativo circa l'idoneità della sanzione sostitutiva non solo a rieducare il condannato ma,soprattutto, a prevenire la commissione di altri reati inon consente di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 58 L. 689/81; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensort-- [OSCURATO:PERSONA]
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