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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35291/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21360 /20 15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilioeletto presso lo studio de l secondo difensor e in Roma, via dei MontiParioli n. 48 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.148/24 /2015 depositata il 4 febbraio 20 15 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte , venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria n. 48 /3/ 20 12 laquale aveva rig e ttato i l ricors o della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

T7J010701270/2011 relativo all’anno di imposta2007. 2.L’atto impositivo veniva emesso nei confronti della ricorrente quale titolaredi un’impresa familiare ex art. 230 - bis cod. civ. esercente at- tività di rivendita di generi di monopolio e di piccola oggettistica in Murisengoa seguito di verifica da parte della Guardia di finanza per i periodidi imposta dal 2005 al 2008 .

Ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73e 54 d.

P .

R . n. 633/72 venivano così rideterminati in comples- sivieuro 16.916,16 il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, il mag- giorvalore della produzione ai fini IRAP ed il maggior volume d'affari aifini IVA . 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari , inclusa quella relativa alla motivazione dell’atto impositivo , confermava nel meritole riprese , tra l’altro facendo riferimento ad altra decisione resa trale parti .

La sentenza veniva confermata in appello seppure con di- versamotivazione. 4.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a nove motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso .

Da ultimo laricorrente deposita nota , corredata da documentazione, con istanza diestinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Consideratoche: 5.Nelle more del giudizio con nota di deposito del 2 5 . 9 .2023 la con- tribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della l. n.197/2022 c.d.

“rot- tamazione quater” relativamente alle cartelle di pagamento di cui all’avviso di accertamento oggetto della presente controversia e ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art.1comma 198 della citata legge . 6.Il disposto da ultimo invocato prevede: « Nelle controversie pen- denti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o conordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate.».

6.1. La corrispondenza tra cartelle di pagamento oggetto di defini- zione agevolatae avviso di accertamento impugnato è confermata dal fatto che il 26.9.2023, successivamente al deposito telematico dell’istanza di estinzione del processodi cui dunque ha avuto neces- saria contezza, l’Agenzia ha a sua volta effettuato un deposito nel fascicolo telematico.

Non sussistono inoltre i presupposti per il versa- mento,neppure da parte della ricorrente principale, del c.d.

"doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass.,Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

Dichiaral’esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21360 /20 15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilioeletto presso lo studio de l secondo difensor e in Roma, via dei MontiParioli n. 48 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.148/24 /2015 depositata il 4 febbraio 20 15 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte , venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria n. 48 /3/ 20 12 laquale aveva rig e ttato i l ricors o della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. T7J010701270/2011 relativo all’anno di imposta2007. 2.L’atto impositivo veniva emesso nei confronti della ricorrente quale titolaredi un’impresa familiare ex art. 230 - bis cod. civ. esercente at- tività di rivendita di generi di monopolio e di piccola oggettistica in Murisengoa seguito di verifica da parte della Guardia di finanza per i periodidi imposta dal 2005 al 2008 . Ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73e 54 d. P . R . n. 633/72 venivano così rideterminati in comples- sivieuro 16.916,16 il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, il mag- giorvalore della produzione ai fini IRAP ed il maggior volume d'affari aifini IVA . 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari , inclusa quella relativa alla motivazione dell’atto impositivo , confermava nel meritole riprese , tra l’altro facendo riferimento ad altra decisione resa trale parti . La sentenza veniva confermata in appello seppure con di- versamotivazione. 4.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a nove motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso . Da ultimo laricorrente deposita nota , corredata da documentazione, con istanza diestinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Consideratoche: 5.Nelle more del giudizio con nota di deposito del 2 5 . 9 .2023 la con- tribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della l. n.197/2022 c.d. “rot- tamazione quater” relativamente alle cartelle di pagamento di cui all’avviso di accertamento oggetto della presente controversia e ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art.1comma 198 della citata legge . 6.Il disposto da ultimo invocato prevede: « Nelle controversie pen- denti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o conordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione. Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate.». 6.1. La corrispondenza tra cartelle di pagamento oggetto di defini- zione agevolatae avviso di accertamento impugnato è confermata dal fatto che il 26.9.2023, successivamente al deposito telematico dell’istanza di estinzione del processodi cui dunque ha avuto neces- saria contezza, l’Agenzia ha a sua volta effettuato un deposito nel fascicolo telematico. Non sussistono inoltre i presupposti per il versa- mento,neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. "doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass.,Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. Dichiaral’esti
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