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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2024

Cassazione n. 02388/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il delitto di cui all'art. 518-quater cod. pen. - con riguardo al decreto di convalida di sequestro emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 26/5/2024.

2. Propone ricorso per cassazione il Fioretto, deducendo - con unico motivo - la nullità del provvedimento.

L'ordinanza sarebbe "ingiusta e gravatoria" per aver ritenuto che la missiva oggetto della richiesta di riesame (sequestrata dalla polizia giudiziaria il 24/5/2014) fosse la stessa già sequestrata in forza del decreto emesso dal Pubblico Ministero il 2/5/2024 ed oggetto di riesame all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Le due lettere - entrambe scritte dal cardinale [OSCURATO:PERSONA] ed indirizzate al vescovo di [OSCURATO:PERSONA], ed entrambe datate 1562 - sarebbero, tuttavia, diverse, avendo ad oggetto, l'una, una "raccomandazione", e l'altra le "gabelle ecclesiastiche".

Ciò risulterebbe con evidenza dalla comunicazione inviata dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero il 23/5/2024 su segnalazione del difensore, nonché dalla convalida effettuata il 26/5/2024, con il decreto poi impugnato in questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come già richiamato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per mancanza di interesse, sul presupposto che l'atto di impugnazione riguarderebbe la medesima lettera autografa oggetto di un precedente decreto di sequestro, già impugnato innanzi al Tribunale del riesame per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Come verificato da questa Corte sulla base della documentazione allegata al ricorso, tuttavia, le missive sequestrate al Fioretto risulterebbero due, sebbene con medesimo mittente e destinatario, e vergate nello stesso anno: la prima consisterebbe in una lettera di "raccomandazione", oggetto di un decreto di sequestro del 2/5/2024 già discusso in sede di riesame; l'altra - quella interessata dal presente procedimento - avrebbe ad oggetto "gabelle ecclesiastiche", sequestrata di iniziativa il 25/5/2024, con convalida il 26/5/2024.

6. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Collegio della cautela, verificata l'effettiva autonomia delle res sequestrate, si pronunci nuovamente sulla richiesta ex art. 324 cod. proc. pen., P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il delitto di cui all'art. 518-quater cod. pen. - con riguardo al decreto di convalida di sequestro emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 26/5/2024. 2. Propone ricorso per cassazione il Fioretto, deducendo - con unico motivo - la nullità del provvedimento. L'ordinanza sarebbe "ingiusta e gravatoria" per aver ritenuto che la missiva oggetto della richiesta di riesame (sequestrata dalla polizia giudiziaria il 24/5/2014) fosse la stessa già sequestrata in forza del decreto emesso dal Pubblico Ministero il 2/5/2024 ed oggetto di riesame all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le due lettere - entrambe scritte dal cardinale [OSCURATO:PERSONA] ed indirizzate al vescovo di [OSCURATO:PERSONA], ed entrambe datate 1562 - sarebbero, tuttavia, diverse, avendo ad oggetto, l'una, una "raccomandazione", e l'altra le "gabelle ecclesiastiche". Ciò risulterebbe con evidenza dalla comunicazione inviata dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero il 23/5/2024 su segnalazione del difensore, nonché dalla convalida effettuata il 26/5/2024, con il decreto poi impugnato in questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Come già richiamato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per mancanza di interesse, sul presupposto che l'atto di impugnazione riguarderebbe la medesima lettera autografa oggetto di un precedente decreto di sequestro, già impugnato innanzi al Tribunale del riesame per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Come verificato da questa Corte sulla base della documentazione allegata al ricorso, tuttavia, le missive sequestrate al Fioretto risulterebbero due, sebbene con medesimo mittente e destinatario, e vergate nello stesso anno: la prima consisterebbe in una lettera di "raccomandazione", oggetto di un decreto di sequestro del 2/5/2024 già discusso in sede di riesame; l'altra - quella interessata dal presente procedimento - avrebbe ad oggetto "gabelle ecclesiastiche", sequestrata di iniziativa il 25/5/2024, con convalida il 26/5/2024. 6. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Collegio della cautela, verificata l'effettiva autonomia delle res sequestrate, si pronunci nuovamente sulla richiesta ex art. 324 cod. proc. pen., P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così d
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