CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] per la Campania, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'AnnaSalvatore, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AssuntaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Grandis-controricorrenti-nonché controtempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Grandis eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2540/2025 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il24/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17089/2025Numero sezionale 946/2026Numero di raccolta generale 25284/2026Data pubblicazione 14/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, quanto alla complessiva posizione deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De PascaleAssunta Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nastasi e Tommaso de Grandis, antistatari, ed in Euro 2.200,00 percompensi quanto alla Federazione [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favoredegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Grandis e [OSCURATO:PERSONA], antistatari,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]