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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13842/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRLI-I-O

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in clata .-ie.i,4.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di eiustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della nord' territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto r Cia-TCii per cassazione l'imputato, lamentando, vizio di moUvazH3ne. di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da [OSCURATO:PERSONA] co;-te territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ; er le seguenti ragioni.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla 46 del 2006, resta non deducibile nei giudizio di legittimità ti-J:.,,..isarnento dei fatto, stante la preclusione per la Corte di cassulc...e di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu,aL !ella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che sa i iaa inera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione dei cc pendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Caaaazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di ittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi Ji pr e aLati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex ama sa sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 1852_1 dei il , rJ8, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Rv. 25 [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 48050 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inamrnaisia la la condanna del ricorrente, ai sensi deliri-t. 616, cip.a.,a a e aie spese del procedimento e della somma di euro 3000, do a uelia cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidenaa inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di riterarr rrrst'utimo immune da colpa /bs- nella determinazione delle evidenzia:le .- gic.)ni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.»3.:3.._;) dichiara inammissibile il ricorso e cmnJ ei l ricorrente al pagamento delle spese processuali e de;e »._11. -0 tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il Tvl. 2 .2 1 Il Consigliere Estensore , DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRLI-I-O 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in clata .-ie.i,4.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di eiustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della nord' territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto r Cia-TCii per cassazione l'imputato, lamentando, vizio di moUvazH3ne. di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da [OSCURATO:PERSONA] co;-te territoriale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ; er le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla 46 del 2006, resta non deducibile nei giudizio di legittimità ti-J:.,,..isarnento dei fatto, stante la preclusione per la Corte di cassulc...e di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu,aL !ella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che sa i iaa inera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione dei cc pendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Caaaazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di ittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi Ji pr e aLati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex ama sa sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 1852_1 dei il , rJ8, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Rv. 25 [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 48050 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277758). 4. Alla dichiarazione di inamrnaisia la la condanna del ricorrente, ai sensi deliri-t. 616, cip.a.,a a e aie spese del procedimento e della somma di euro 3000, do a uelia cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidenaa inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di riterarr rrrst'utimo immune da colpa /bs- nella determinazione delle evidenzia:le .- gic.)ni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.»3.:3.._;) dichiara inammissibile il ricorso e cmnJ ei l ricorrente al pagamento delle spese processuali e de;e »._11. -0 tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il Tvl. 2 .2 1 Il Consigliere Estensore , DEPOSITATA
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