CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 25990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta sentenza. premesso che con sentenza n. 2640/2022 del 23/09/2021 ( dep. il 24/01/2022), questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di quella Corte di appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, nel dispositivo della predetta sentenza, risulta erroneamente indicato il cognome del ricorrente in "Della Valle", anziché in "[OSCURATO:PERSONA]"; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, cosicchè esso è emendabile con la attivata procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen., onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta; P.Q.M. Dispone correggersi i dispositivi annotati sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 2021, nel senso che laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" deve intendersi "[OSCURATO:PERSONA]". Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, 05