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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17106/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di procedere alla revisione ex art. 629 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui agli artt. 110-648-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito, a fronte della congrua motivazione, con cui nell'ordinanza impugnata, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, è stata evidenziata la mancanza dei presupposti di ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione de quo, non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui all'art. 630 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2-4, ove si è sottolineata l'impossibilità di qualificare come prova nuova o sopravvenuta l'escussione del coimputato sollecitata dalla difesa dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di procedere alla revisione ex art. 629 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui agli artt. 110-648-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito, a fronte della congrua motivazione, con cui nell'ordinanza impugnata, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, è stata evidenziata la mancanza dei presupposti di ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione de quo, non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui all'art. 630 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2-4, ove si è sottolineata l'impossibilità di qualificare come prova nuova o sopravvenuta l'escussione del coimputato sollecitata dalla difesa dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ma
Sentenza Cassazione n. 17106/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris