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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42192/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 19980_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove i giudici territoriale hanno dato atto della gravità della condotta per l'entità dell'imposta evasa per ogni singola annualità, l'irrilevanza della crisi economica subentrata anni dopo l'evasione delle imposte.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) e, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, situazione ricorrente nel caso in esame essendo stati evidenziati più elementi di segno negativo.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 ottobre 2022 Il consigUe e e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 19980_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove i giudici territoriale hanno dato atto della gravità della condotta per l'entità dell'imposta evasa per ogni singola annualità, l'irrilevanza della crisi economica subentrata anni dopo l'evasione delle imposte. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) e, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, situazione ricorrente nel caso in esame essendo stati evidenziati più elementi di segno negativo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 ottobre 2022 Il consigUe e e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris