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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04762/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza in data 26 giugno 2022, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Nocera inferiore ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 220, comma 1, legge fall. - è manifestamente infondato, atteso che il termine di prescrizione del reato (il cui tempus è indicato nel giorno 14 gennaio 2014), pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) non era decorso allorché è stato pronunciato il provvedimento impugnato, tenuto conto della sospensione di esso (art. 159 cod. pen.), segnatamente dal: - dal 10 ottobre 2015 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 28 settembre 2017 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 4 aprile 2019 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 25 ottobre 2019 al 20 febbraio 2020 per astensione del difensore; - dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 per impedimento del difensore; - dal 7 gennaio 2021 per impedimento dell'imputato (nel limite di 60 giorni successivi al venir meno dell'impedimento dell'imputato, ossia per 62 giorni); - dal giorno 11 marzo al 15 aprile 2021 per impedimento del difensore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza in data 26 giugno 2022, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Nocera inferiore ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 220, comma 1, legge fall. - è manifestamente infondato, atteso che il termine di prescrizione del reato (il cui tempus è indicato nel giorno 14 gennaio 2014), pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) non era decorso allorché è stato pronunciato il provvedimento impugnato, tenuto conto della sospensione di esso (art. 159 cod. pen.), segnatamente dal: - dal 10 ottobre 2015 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 28 settembre 2017 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 4 aprile 2019 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 25 ottobre 2019 al 20 febbraio 2020 per astensione del difensore; - dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 per impedimento del difensore; - dal 7 gennaio 2021 per impedimento dell'imputato (nel limite di 60 giorni successivi al venir meno dell'impedimento dell'imputato, ossia per 62 giorni); - dal giorno 11 marzo al 15 aprile 2021 per impedimento del difensore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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