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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24017/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita a far data dal 29 aprile 2016 in quanto destinatario di misura di custodia cautelare in carcere perché indagato per i reati di cui agli artt.624 bis e 629 cod. pen. nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile del Tribunale di Foggia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per avere la Corte territoriale valutato come sussistente il comportamento colposo dell'istante idoneo a trarre in errore gli inquirenti, ostativo al diritto alla riparazione.

Secondo la difesa, la Corte ha errato nel valutare gli indizi sui quali si è fondata l'emissione dell'ordinanza di custodia in carcere in quanto il ricorrente è stato giudicato con rito abbreviato e gli elementi che hanno portato il giudicante all'assoluzione sono gli stessi che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare.

Data tale identità di elementi istruttori, essi si sarebbero dovuti rivisitare in chiave diversa da quella utilizzata dal giudice della cautela.

Non sussiste, si assume, alcuna condotta gravemente colposa che abbia indotto in errore il giudice della cautela; in ogni caso, essendo identico il materiale probatorio valutato dal giudice della cautela e dal giudice che ha pronunciato l'assoluzione, non si sarebbe potuta valutare la condotta ostativa del richiedente.

Altro profilo di censura concerne il difetto di motivazione e la violazione di legge per quanto riguarda la condanna al versamento della somma di euro 2.000 in favore dell'Erario, sebbene il Ministero non si sia costituito.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura è infondata.2.

Occorre premettere che la sentenza assolutoria, secondo quanto indicato dalla Corte territoriale quale giudice della riparazione, ha espresso un giudizio dubitativo circa la responsabilità del Vivoli.

Tale presupposto evidenzia l'inconferenza di tutti gli argomenti difensivi fondati sulla disciplina della c.d. ingiustizia formale, che presuppone che all'esito del giudizio siano state escluse le condizioni di applicabilità della misura cautelare all'epoca in cui essa è stata disposta.

2.1. L'argomento difensivo non assume qui alcun rilievo, atteso che non può trovare applicazione al caso in esame il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (ex plurimis, Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 - 01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765 - 01).

2.2. Tale principio trova origine nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Annbrosio, in cui si era affermato, in prima battuta, che «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Nell'occasione il Supremo collegio ha, nondimeno, chiarito che tale operatività non possa concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.

2.3. Ora, nel caso di specie, le ragioni dell'assoluzione escludono in radice che si verta in un'ipotesi di difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso.3.

Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle emergenze indiziarie provenienti da intercettazioni e dalla stretta frequentazione di pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali attribuibili al richiedente, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, che ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801).

Ulteriore, corretta, valutazione è stata fatta del comportamento gravemente colposo serbato dal richiedente in fase di interrogatorio, laddove ha fornito spiegazioni non plausibili né riscontrate circa la sua frequentazione di pregiudicati o circa il riferimento nelle intercettazioni a somme di denaro che, al momento dell'adozione della misura cautelare, apparivano riferibili ad attività estorsiva.

Giova, in proposito, ricordare che quando il giudizio assolutorio sia motivato dal dubbio circa l'univocità del compendio istruttorio, il giudice della riparazione correttamente valuta gli indizi che si presentavano al giudice della cautela sul presupposto che quei medesimi elementi, pur non sufficienti ad affermare la piena prova di colpevolezza, possono integrare condotte gravemente colpose, non escluse dalla sentenza assolutoria, idonee a indurre in errore l'autorità procedente.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese a favore dell'Erario senza che risulti alcuna attività difensiva svolta dal Ministero.

Secondo un principio interpretativo già espresso sul tema dalla Corte di legittimità, occorre tenere presente che l'indennità a titolo di riparazione per ingiusta detenzione non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; nel caso in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituisca in giudizio o, costituendosi, non si opponga alla domanda, non è, pertanto, applicabile il principio della soccombenza di cui all'art.91 cod.proc.civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio; il giudice non deve, in simili ipotesi, procedere alla liquidazione delle spese, che restano a carico di ciascuna delle parti (Sez. 4, n.41307 del 02/10/2019, Min.

Econ.

Fin., Rv. 277357 - 02; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Min.

Econ.

Fin., Rv. 263141 - 01; Sez. 4, n.34997 del 28/05/2008, Min.

Econ.

Fin., Rv. 240563; Sez.4, n. 46777 del 13/11/2007, Salvo, Rv. 238363).

Ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero, poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod.proc.civ.

5. Dall'esame degli atti non risulta che il Ministero si sia costituito nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello.

Il ricorrente è stato, dunque, illegittimamente condannato al rimborso delle spese processuali in favore dell'Erario.

Ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen., il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell'Erario, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita a far data dal 29 aprile 2016 in quanto destinatario di misura di custodia cautelare in carcere perché indagato per i reati di cui agli artt.624 bis e 629 cod. pen. nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile del Tribunale di Foggia di assoluzione per non aver commesso il fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per avere la Corte territoriale valutato come sussistente il comportamento colposo dell'istante idoneo a trarre in errore gli inquirenti, ostativo al diritto alla riparazione. Secondo la difesa, la Corte ha errato nel valutare gli indizi sui quali si è fondata l'emissione dell'ordinanza di custodia in carcere in quanto il ricorrente è stato giudicato con rito abbreviato e gli elementi che hanno portato il giudicante all'assoluzione sono gli stessi che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare. Data tale identità di elementi istruttori, essi si sarebbero dovuti rivisitare in chiave diversa da quella utilizzata dal giudice della cautela. Non sussiste, si assume, alcuna condotta gravemente colposa che abbia indotto in errore il giudice della cautela; in ogni caso, essendo identico il materiale probatorio valutato dal giudice della cautela e dal giudice che ha pronunciato l'assoluzione, non si sarebbe potuta valutare la condotta ostativa del richiedente. Altro profilo di censura concerne il difetto di motivazione e la violazione di legge per quanto riguarda la condanna al versamento della somma di euro 2.000 in favore dell'Erario, sebbene il Ministero non si sia costituito. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura è infondata.2. Occorre premettere che la sentenza assolutoria, secondo quanto indicato dalla Corte territoriale quale giudice della riparazione, ha espresso un giudizio dubitativo circa la responsabilità del Vivoli. Tale presupposto evidenzia l'inconferenza di tutti gli argomenti difensivi fondati sulla disciplina della c.d. ingiustizia formale, che presuppone che all'esito del giudizio siano state escluse le condizioni di applicabilità della misura cautelare all'epoca in cui essa è stata disposta. 2.1. L'argomento difensivo non assume qui alcun rilievo, atteso che non può trovare applicazione al caso in esame il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (ex plurimis, Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 - 01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765 - 01). 2.2. Tale principio trova origine nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Annbrosio, in cui si era affermato, in prima battuta, che «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio ha, nondimeno, chiarito che tale operatività non possa concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. 2.3. Ora, nel caso di specie, le ragioni dell'assoluzione escludono in radice che si verta in un'ipotesi di difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso.3. Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle emergenze indiziarie provenienti da intercettazioni e dalla stretta frequentazione di pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali attribuibili al richiedente, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, che ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). Ulteriore, corretta, valutazione è stata fatta del comportamento gravemente colposo serbato dal richiedente in fase di interrogatorio, laddove ha fornito spiegazioni non plausibili né riscontrate circa la sua frequentazione di pregiudicati o circa il riferimento nelle intercettazioni a somme di denaro che, al momento dell'adozione della misura cautelare, apparivano riferibili ad attività estorsiva. Giova, in proposito, ricordare che quando il giudizio assolutorio sia motivato dal dubbio circa l'univocità del compendio istruttorio, il giudice della riparazione correttamente valuta gli indizi che si presentavano al giudice della cautela sul presupposto che quei medesimi elementi, pur non sufficienti ad affermare la piena prova di colpevolezza, possono integrare condotte gravemente colpose, non escluse dalla sentenza assolutoria, idonee a indurre in errore l'autorità procedente. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese a favore dell'Erario senza che risulti alcuna attività difensiva svolta dal Ministero. Secondo un principio interpretativo già espresso sul tema dalla Corte di legittimità, occorre tenere presente che l'indennità a titolo di riparazione per ingiusta detenzione non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; nel caso in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituisca in giudizio o, costituendosi, non si opponga alla domanda, non è, pertanto, applicabile il principio della soccombenza di cui all'art.91 cod.proc.civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio; il giudice non deve, in simili ipotesi, procedere alla liquidazione delle spese, che restano a carico di ciascuna delle parti (Sez. 4, n.41307 del 02/10/2019, Min. Econ. Fin., Rv. 277357 - 02; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Min. Econ. Fin., Rv. 263141 - 01; Sez. 4, n.34997 del 28/05/2008, Min. Econ. Fin., Rv. 240563; Sez.4, n. 46777 del 13/11/2007, Salvo, Rv. 238363). Ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero, poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod.proc.civ. 5. Dall'esame degli atti non risulta che il Ministero si sia costituito nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello. Il ricorrente è stato, dunque, illegittimamente condannato al rimborso delle spese processuali in favore dell'Erario. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell'Erario, statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favor
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