CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35024/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/01/2025 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, il precedente 09/05/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di falso in dichiarazione finalizzata a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, 38 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000, inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell'imputata in ordine al delitto contestatole. Rileva al riguardo che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla stessa presentata è corredata da un'autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 in uno alla quale non risulta prodotta copia del suo documento di riconoscimento, circostanza che renderebbe, in tesi, non configurabile il delitto contestato in ragione dell'insussistenza di una valida dichiarazione sostitutiva della certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi sostenere, in assenza di elementi di riscontro, che l'imputata abbia presentato personalmente la richiesta presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] e l'abbia sottoscritta in presenza del personale addetto. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza o per manifesta illogicità in punto di ritenuto superamento, da parte della richiedente, della soglia reddituale entro cui è consentita l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Assume, in specie, che, nella decisione della Corte di appello, sarebbe stato semplicisticamente affermato il superamento dell'indicata soglia reddituale in base ad elementi probatori tutt'altro che univoci, avendo riferito, in fase dibattimentale, la teste [OSCURATO:PERSONA] di aver determinato la composizione del nucleo familiare della richiedente nell'anno di riferimento 2017, con inclusione in esso anche della figlia [OSCURATO:PERSONA], produttrice di un suo reddito, attraverso la mera consultazione dell'anagrafe tributaria, senza verificare in alcun modo se il dato acquisito risultasse aggiornato, avuto riguardo agli eventuali mutamenti di residenza o dello stato di famiglia. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., inosservanza della norma processuale di cui all'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l'applicabilità dell'esimente de qua, pur richiesta con l'atto di appello, essendosi basata tale statuizione sull'entità del divario esistente tra il reddito dichiarato dalla richiedente ai fini di specifico interesse e il reddito effettivo della stessa, ossia su un fattore, in tesi, non incidente sull'offensività della condotta, con argomentato inficiato, pertanto, da un'evidente carenza di logicità. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Del tutto infondato è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, 38 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000, inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell'imputata in ordine al delitto contestatole, sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima ed illogicamente argomentata, in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era corredata da un'autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 in uno alla quale non era stata prodotta copia del documento identificativo della richiedente, sicché il delitto per cui v'è stata condanna non sarebbe configurabile in ragione dell'assenza di una valida dichiarazione sostitutiva della certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002. Ritiene in proposito il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo in disamina non colgano nel segno. Ciò perché, come evidenziato dalla Corte territoriale, il disposto dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 consente espressamente al richiedente l'ammissione al beneficio che presenti la relativa istanza presso il Consiglio dell'Ordine forense di non produrre, insieme alla certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà che la correda, la copia del proprio documento identificativo.Né appare suscettibile di più favorevole apprezzamento la lamentazione fondata sul supposto vizio motivazionale per carenza o illogicità, che, in tesi, inficerebbe la decisione impugnata nella parte in cui è affermato che la richiedente ebbe a presentare personalmente l'istanza presso il Consiglio dell'Ordine forense di [OSCURATO:PERSONA] e la sottoscrisse in presenza del personale addetto. Ciò perché la doglianza, con cui ci si duole, di fatto, dell'apoditticità dell'asserto dei giudici di merito, risulta intrinsecamente generica, non essendosi indicati elementi - che non siano meramente congetturali - a conforto di quanto dedotto. Da ultimo, mette conto evidenziare l'assoluta infondatezza anche della censura imperniata sull'inosservanza delle indicate norme processuali, avendo chiarito la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 3. Manifestamente infondato è, ancora, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza o per manifesta illogicità in punto di ritenuto superamento, da parte della richiedente, della soglia reddituale entro cui è consentita l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe pervenuti a tale conclusione in base a elementi probatori tutt'altro che univoci, posto che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver determinato la composizione del nucleo familiare dell'imputata nell'anno di riferimento 2017, con inclusione in esso anche della figlia [OSCURATO:PERSONA], produttrice di un suo reddito, attraverso la mera consultazione dell'anagrafe tributaria, senza verificare se il dato risultasse aggiornato, avuto riguardo agli eventuali mutamenti dello stato di famiglia. Ritiene, in proposito, il Collegio che, al netto della censura imperniata sull'ipotizzata inosservanza delle citate norme processuali, per la quale valgono le osservazioni già svolte in sede di disamina del primo motivo di ricorso, non sia riscontrabile, nella decisione impugnata, neanche il dedotto vizio motivazionale, in quanto, a ben vedere, la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto contestatole è stata affermata dai giudici del merito in ragione dell'avvenuta dichiarazione, da parte sua, di un reddito personale, per l'anno 2017, inferiore a quello effettivamente percepito, prescindendo, quindi, dalla valorizzazione, a tal fine, dei redditi della figlia [OSCURATO:PERSONA] e di altri componenti del suo nucleo familiare, in aderenza al principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (così Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 10/03/2022, Colombo, Rv. 282716-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711-01). 4. Privo di pregio è, infine, anche il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., inosservanza della norma processuale di cui all'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, assumendo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l'applicabilità di tale esimente, in quanto tale statuizione sarebbe stata fondata sull'entità del divario esistente tra il reddito dichiarato dalla richiedente ai fini di specifico interesse e quello effettivo della predetta e, quindi, su un fattore, in tesi, non incidente sull'offensività della condotta. Rileva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, la decisione oggetto d'impugnativa non sia affetta, in parte qua, dalle indicate criticità. E invero, l'effettiva percezione da parte della richiedente di un reddito complessivo, per l'anno 2017, di molto eccedente quello dichiarato ai fini di specifico interesse è indicata dalla Corte territoriale come fattore di per sé escludente la lieve entità dell'offesa, e quindi di uno dei paramenti la cui ricorrenza può giustificare l'applicazione dell'esimente, con argomentazione tutt'altro che illogica, oltre che in linea con l'ermeneusi del disposto dell'art. 131- bis cod. pen. invalsa nella giurisprudenza di legittimità. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond