CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 34495/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8668/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 1500/2014 della COMM.TRIB.REG. VENETO, depositata il 07/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato' che: con sentenza n. 1500/30/14 pubblicata il 7 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 78/5/13, ha dichiarato dovuto il rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'IRPEF per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, considerando che, pur essendo intervenuta adesione con riferimento all'imposta in questione, era stato commesso un errore materiale non considerandosi che, nella definizione delle imposte da versare dalla ditta individuale del contribuente, non si era tenuto conto delle imposte già versate dai singoli titolari del reddito di impresa; che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: con l'unico motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 9 del d.lgs. 218/97, nonché dell'art. 5 d.P.R. 597/1973, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si deduce che, con l'intervenuta adesione, la pretesa erariale diviene definitiva e, conseguentemente, non sono più ammissibili censure di merito riproposte con l'impugnazione del silenzio rifiuto verso istanze di rimborso proposte successivamente alla prestata adesione; che il motivo di ricorso è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la rideterminazione del reddito imponibile in sede di accertamento con adesione comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti l'annualità definita (Cass. 30 aprile 2009 n.10086; Cass. 6 ottobre 2010 n. 20732); in particolare è stato ritenuto che l'istanza di rimborso di imposte definite con adesione, costituirebbe un'inammissibile e surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento in questione che, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; che le spese di giudizio( liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza: co1ry~t2.- (*fa_ tiat-e Q‘c yrk P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.500,00. Così deciso in Roma il 27 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] en e ``‘ e-\\'•C [OSCURATO:PERSONA]