CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05121/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30690/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato. Con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza del fatto per essersi il ricorrente allontanato in un ambito territoriale circoscritto (un comune limitrofo rispetto a quello dove era in corso la misura cautelare) e, in ogni caso, la particolare tenuità del fatto. In relazione ad entrambi i punti, la sentenza impugnata appare immune da censure. Invero, per quanto attiene alla configurabilità del reato, i giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di evasione, a mente della quale «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale» (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977). Con riferimento, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza di appello ha correttamente valorizzato la complessiva gravità del fatto, sotto il profilo dell'intensità del dolo, chiaramente desunta dalla «condotta assolutamente trasgressiva della misura detentiva» (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos