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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39245/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, vertente sull'omesso riconoscimento della . continuazione tra il reato ascrittogli e quello accertato nell'ambito di autonomo procedimento, concluso con sentenza divenuta irrevocabile in epoca precedente all'emissione della sentenza impugnata, attiene a questione non sollevata con l'atto di appello, pure proposto in data, il 10 marzo 2022, successiva a quella di irreversibilità della precedente condanna, e che, quindi, non può essere proposta, per la prima volta, in sede di legittimità; che, d'altro canto, va fatta salva la possibilità di attivare, in ordine al medesimo profilo proposto con il ricorso per cassazione, apposito incidente di esecuzione (in tal senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327 - 01; Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 - 01); che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, vertente sull'omesso riconoscimento della . continuazione tra il reato ascrittogli e quello accertato nell'ambito di autonomo procedimento, concluso con sentenza divenuta irrevocabile in epoca precedente all'emissione della sentenza impugnata, attiene a questione non sollevata con l'atto di appello, pure proposto in data, il 10 marzo 2022, successiva a quella di irreversibilità della precedente condanna, e che, quindi, non può essere proposta, per la prima volta, in sede di legittimità; che, d'altro canto, va fatta salva la possibilità di attivare, in ordine al medesimo profilo proposto con il ricorso per cassazione, apposito incidente di esecuzione (in tal senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327 - 01; Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 - 01); che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 39245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris