CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2024
Cassazione n. 42327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo presentato il 14 dicembre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede che ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 9 febbraio 2013 al 9 agosto 2013. L'originario reclamo aveva prospettato, nonostante la precedente valutazione negativa del Magistrato di sorveglianza, il sopravvenire di un fatto nuovo costituito dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in ordine allo scambio del saluto tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha richiamato il precedente provvedimento del 31 ottobre 2017, confermato dal Tribunale di sorveglianza il 25 gennaio 2018 in relazione alla descrizione del fatto (avvenuto il 23 marzo 2013) significativo sotto il profilo disciplinare e alla sua rilevanza, ai fini dell'esclusione del beneficio richiesto. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha escluso la possibilità di operare una qualsiasi rivalutazione rispetto a quella precedente, ormai definitiva, non essendo emersi elementi fattuali successivi all'adozione del provvedimento idonei a rappresentare una diversa realtà fenomenica. Ha negato la possibilità di assegnare rilevanza al mutamento giurisprudenziale in ordine allo scambio di saluti tra detenuti in regime di detenzione ex art. 41-bis ord. pen. Parimenti, ha escluso la possibile rilevanza delle circostanze fattuali allegate dal detenuto in ordine a dissapori e ragioni di inimicizia o astio con un agente della polizia penitenziaria che avrebbero determinato l'adozione del provvedimento disciplinare. Né avrebbe potuto trovare applicazione l'ipotesi di estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 80 reg. es. Ribadito che il fatto che ha dato luogo alla sanzione disciplinare ha evidenziato la mancanza di una piena adesione all'opera di rieducazione, il Tribunale ha rigettato il reclamo. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54, comma primo, ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 con riguardo al criterio valutativo dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata. A supporto ha sostenuto il «palese travisamento» dei dati a disposizione del Tribunale di sorveglianza e segnalato come il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento ad altro detenuto, per come desumibile dal passaggio della motivazione trascritta in ricorso. In ogni caso, sarebbe stata carente la disamina dei profili afferenti all'adesione del condannato all'opera di rieducazione e della modalità del mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, pur nella considerazione della particolarità della condizione di detenzione ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. La violazione disciplinare, peraltro, è stata l'unica nel semestre preso in considerazione. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 80 d.P.R. n. 230 del 2000. L'assenza di sanzioni nel semestre successivo e in quello precedente alla commissione della violazione rilevante avrebbe giustificato la sospensione della sanzione e l'estinzione della stessa. Sul punto, in assenza di qualsiasi provvedimento della Direzione, avrebbero dovuto pronunciarsi il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, manifestamente infondato, in parte, privo del requisito di specificità. L'errata indicazione del nome del detenuto a pag. 6 dell'ordinanza non ne inficia certamente la validità e non comporta alcun vizio in quanto il provvedimento è, pacificamente, riferito alla specifica posizione del ricorrente e pronuncia, sulla scorta di elementi univocamente e incontestatamente riferibili allo stesso, sul reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28 novembre 2023. Tale provvedimento è stato emesso a seguito dell'istanza di revoca del provvedimento definitivo, -già adottato nel 2017 dallo stesso Magistrato di sorveglianza, in ordine al diniego della liberazione anticipata per il periodo 9 febbraio 2013 - 9 agosto 2013. E' quello ora descritto l'ambito entro il quale va valutato il petitum della richiesta del condannato che ha ad oggetto la rivalutazione di un provvedimento definitivo sulla scorta di fatti sopravvenuti. Nel caso di specie, il fatto sopravvenuto sarebbe il mutamento di giurisprudenza sull'infrazione disciplinare dalla quale è originato il provvedimento di diniego della liberazione anticipata. Tale aspetto è totalmente trascurato nel primo motivo di ricorso che si concentra sul travisamento dei dati (palesemente inesistente) e sulla regolarità della condotta del condannato che integra elemento estraneo all'ambito cognitivo devoluto al Magistrato di sorveglianza con l'istanza di revoca di una precedente ordinanza definitiva. Il Tribunale di sorveglianza, del tutto correttamente, ha richiamato il principio per cui «nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento» (Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Cammisa, Rv. 259604). Esclusa la ricorrenza della «diversa situazione di fatto», il ricorrente avrebbe dovuto censurare tale passaggio della motivazione, anziché ignorarlo riproducendo argomenti già allegati e decisi in occasione dell'impugnazione originaria esitata nel provvedimento definitivo. Sul punto, vale richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468, conformi Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 3. Il secondo motivo è, parimenti, aspecifico. La censura riferita alla mancata applicazione dell'art. 80 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 per non avere il Magistrato di sorveglianza dichiarato estinta la sanzione omette di confrontarsi, anch'essa, con la parte della decisione impugnata che ha esaminato la questione nel merito. A pag. 5 del provvedimento si rinvengono alcuni passaggi della motivazione aventi ad oggetto proprio la citata disposizione e, in termini ineccepibili, viene spiegato che, in assenza dei presupposti per la rivalutazione del provvedimento definitivo (ossia, in assenza del fatto nuovo, per come ampiamente illustrato) non sarebbe stato possibile, per il Magistrato di sorveglianza, adottare il provvedimento ai sensi dell'art. 80 cit. Il motivo di ricorso si limita, in termini meramente confutativi, a ribadire la fondatezza della richiesta ai sensi della predetta disposizione, senza soffermarsi sulla censura delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a rigettarla nel merito. Richiamata, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte già citata al paragrafo precedente in tema di specificità del ricorso, anche la censura in esame deve ritenersi inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato complessivamente inammissibile. A tale dichiarazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell