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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 27643/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13380-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2121 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2061/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 25/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], ricorrente avverso la sentenza n. 2961/29/2016 della C.T.R. di Firenze, con atto di rinuncia ritualmente depositato, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell'atti del D.L. n. 148/17, conv. in legge n. 172/2017, accettata da controparte; -pertanto, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese; - considerato che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte e che l'Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dal contribuente; - la rinuncia al ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

C5LCA- Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 marzo 2021 Il _Presidente omenico ChOdemi DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13380-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2121 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2061/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 25/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], ricorrente avverso la sentenza n. 2961/29/2016 della C.T.R. di Firenze, con atto di rinuncia ritualmente depositato, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell'atti del D.L. n. 148/17, conv. in legge n. 172/2017, accettata da controparte; -pertanto, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese; - considerato che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte e che l'Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dal contribuente; - la rinuncia al ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Spese compensate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. C5LCA- Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 marzo 2021 Il _Presidente omenico ChOdemi DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 27643/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris