CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0475WTS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 98) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale propatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'imputato deteneva illecitamente oltre cinque grammi di marijuana, parte dei quali trovati nella sua abitazione ed altri all'interno della vettura in cui il prevenuto veniva trasportato. Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito ha motivatamente valorizzato, al di là delle indicate condanne, la ricorrenza del presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento illecito, alla luce di quanto complessivamente emerso. Infine, anche il diniego dell'attenuante ex art, 62, n. 4, cod. pen. è frutto di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titclo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]/