CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615/617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7564 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7564del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50H69 B157Y) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA (P.I.: 01189260076), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Aosta n. 273/2019, pubblicatain data 23 agosto 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Lasocietà semplice agricola Ferme de Albein ha intimato pre- cetto di pagamento all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribu- nale di Aostadi liquidazione di spese processuali relative alla fase sommaria di un giudizio di opposizione esecutiva. Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., chiedendo anche la condanna dell’opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. L’opposizione è stata solo in parte accoltadal Giudice di Pace di Aosta, che ha dichiarato la nullità del precetto opposto limita- tamente all’importo di € 131,32, confermandone la validità per il residuo importo di € 3.396,69. Il Tribunale di Aosta, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza sopravvenuta del titolo posto a base del precetto opposto, rigettando la domanda di condanna della parte opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e disponendo la compensazione delle spese dell’intero giudizio. Ricorre la Foderà, sulla base di settemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omesso esame di fatti decisiv i per il giudizio già oggetto di discussione tra le partinei precedenti gradi ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.». Con il secondo motivosi denunzia «omesso esame di fatti rile- vantie conseguente errata applicazione dell’art. 88 c.p.c. – vio- lazionedell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. » . Con il terzo motivosi denunzia «errata interpretazione e/o ap- plicazione degli artt. 91 - 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto il capo della de- cisione impugnata con il quale è stata disposta la compensa- zione integrale delle spese del doppio grado del giudizio di Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 merito: si tratta di motivi connessi logicamente e giuridica- mente e che possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 1.1La ricorrente sostiene che la compensazione delle spese del giudizio di merito sarebbe stata disposta in violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., sia perché non ricorreva una ipotesi di reciproca soccombenza delle parti, essendo stata accolta la sua opposi- zione, sia perché le questioni affrontate per risolvere la contro- versia non erano affatto “particolari”, diversamente da quanto affermato dal tribunale, sia, comunque, perché non ricorrevano le ulteriori condizioni espressamente richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., al fine giustificare la predetta compensazione (cioè la assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Afferma, inoltre, che il tribunale non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi del giudizio, di primo e di secondo grado, a suo dire rilevanti ai fini della decisione sulla regola- mentazione delle spese processuali. 1.2Va premesso, in diritto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, come ormai chiarito a seguito di un recente in- tervento delle Sezioni Unite sul punto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478del 21/09/2021 , Rv. 662368 – 01; co nf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) , « in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per ef- fetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in rela- zione agli originari motivi di opposizione». Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Nella specie, il giudice di appello ha espressamente fondato la decisione della controversia sulla circostanza della (ritenuta) sopravvenuta caducazione del titoloesecutivo posto a base del precetto opposto, come emerge chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo della decisione impugnata (non muta la so- stanza della decisione, pertanto, ad avviso del Collegio, la cir- costanza che il solo dispositivo contenga altresì l’espressione «accoglie l’opposizione», in aggiunta al corretto rilievo della in- dicatasopravvenuta caducazione del titolo). Si tratta, in altri termini, di una fattispecie che deve ritenersi riconducibile alla specifica ipotesi presa in esame dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha espresso i principi di diritto appena richiamati. Di tali principi deve, pertanto, tenersi conto anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, da operarsi con ri- guardo alla virtuale soccombenza in relazione agli originari mo- tivi di opposizione. 1.3Tanto premesso, si osserva che, s econdo quant o emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, la Foderà aveva, con la sua originaria opposizione, chiesto l’ integrale caduca- zione del precetto opposto, sia per vizi formali che per conte- stazioni attinenti all’importo di cui era stato intimato il paga- mento. Tale opposizione era in primo grado stata accolta «solo in mi- nima parte», come espressamente rilevato dal tribunale (cfr. pag. 4, righi 1 e 2, della sentenza impugnata)e tale decisione non risulta in alcun modo censurata,riformata e/o, comunque, ritenuta erronea dal giudice di secondo grado, che si è limitato a dare atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e della reciproca soccombenza delle parti. Sul punto, peraltro,il ricorso difetta palesemente di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., in quanto in esso non è richiamato adeguatamente il preciso Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 completo contenuto dei motivi posti a base dell’originaria op- posizione, non sono in alcunmodo indicate le ragioni del pre- valente rigetto (ovvero dell’accoglimento solo “in minima parte”) di taleopposizione e, tanto meno, sono indicati in modo adeguato gli argomenti con cui, in sede di gravame, le ragioni del rigetto sarebbero state eventualmente contestate. Ciò impedisce in radice alla Corte di verificare la fondatezza dell’assunto che parte ricorrente pare comunque sostenere nel ricorso, secondo il quale la propria originaria opposizione sa- rebbe stata in realtà integralmente accolta. Tale ultimo assunto, peraltro, è in realtà, oltre che esplicita- mente contraddetto dal tribunale, come già sottolineato, anche logicamente smentito dalla circostanza che il precetto opposto era stato dichiarato in primo grado inefficace solo per una somma irrisoria, a fronte della sua integrale contestazione, quanto meno per i vizi formali, senza cheil tribunale abbia ri- tenuto di dovere in qualche modo tornare su tale decisione, es- sendosi limitatoa dare atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e della reciproca soccombenza delle parti sul merito delle domande proposte. 1.4La reciproca soccombenza delle parti (virtuale o effettiva che sia) è di per sé ragione sufficiente a giustificare la compen- sazione delle spese da parte del giudice del merito,sulla base di una valutazione discrezionale ad esso riservata e non censu- rabile in sede di legittimità. Si deve tener contoche la reciproca soccombenza è stata nella specie affermata in termini generali dal tribunale, quindi– deve ritenersi – anche con riguardo all’esito dell’originaria opposi- zione in gran parte rigettata dal giudice di pace, non esclusiva- mente in riferimento al mancato accoglimento della domanda di condanna dell’opposta per responsabilità processuale aggra- vata (l’importo sproporzionatodi detta domanda viene richia- mato dallo stesso tribunale, tra parentesi, solo al fine di Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 rafforzare la conclusionegià raggiunta: tale notazione non può peraltro significare che il rigetto di quella domandacostituisca l’unica ragione della ritenuta reciproca soccombenza delle parti). I rilievi che precedono – unitamente al già rilevato difetto di specificità del ricorso in merito alle ragioni dell’originaria oppo- sizione –potrebbero, dunque, assorbireogni altra censura sulla questione della compensazione dellespese del giudizio di me- rito, anche con riguardo alle varie circostanze che, secondo la ricorrente, avrebberodovuto prendersi in considerazione a tal fine. Anche a fini di completezza espositiva, va peraltro altresìriba- dito che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che ha dichiarato l’illegittimità costi- tuzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. , nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, an- che qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 , Rv. 648718 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 , Rv. 642196 –01), la compensazione delle spese giudiziali è possi- bile anche per gravi edeccezionali ragioni ulteriori e diverse, ma nella sostanza equiparabili a quelle indicate nell’art. 92, comma 2, c.p.c.. E la “particolarità” delle questioni di fatto e di diritto affrontate, che risulta richiamata dal tribunale ad ulteriore sostegno della Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 decisione di compensazione censurata, sotto tale ultimo profilo, cioè quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative della sud- detta compensazione, trova adeguata e condivisibile specifica- zione nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento (pag. 6, righe 5-6) alla obbiettiva man- canza di chiarezza dell’ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo, cioè del provvedimento del giudice della “cognizione” che, secondo l’interpretazione datane dal tribunale (in senso opposto a quella data dal giudice di pace), avrebbe determinato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto. Anche sotto tale profilo, pertanto,la compensazione delle spese operata dal giudice del merito deve ritenersi giustificata e le censure di cui ai motivi di ricorso in esame risultano prive di fondamento. 2.Con il quarto motivo si denunzia « omessa valutazione di cir- costanze di fatto rilevanti e conseguente violazione dell’ art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. - errata interpretazione e/o appli- cazionedell’art. 96, 1° comma, cpc in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». Con il quintomotivo si denunzia « errata interpretazione e/o in- terpretazionedell’art. 96, 2° comma, c.p.c. in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». Con il sestomotivo si denunzia « errata interpretazione e/o ap- plicazionedell’art. 96, 3° comma, c.p.c. in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». Con il settimo motivo si denunzia « la sussistenza del danno morale e patrimoniale – violazione dell’ art. 2697 c.c. in rela- zione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». I motivi di ricorso dal quarto al settimo hanno ad oggetto il capo della decisione impugnata relativo al rigetto della domanda di condanna della controparte per responsabilità processuale Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 aggravata, proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.. Essi restano assorbiti, in conseguenza del mancato accogli- mento dei primi tre motivi di ricorso, aventi ad oggetto la rego- lamentazione delle spese del giudizio di merito, non essendo possibile l’applicazione di tali disposizioni in caso di compensa- zione delle spese di lite e, comunque, non essendo predicabile tale applicazione nel caso di specie, in cui la compensazione è stata disposta per la reciproca (virtuale) soccombenza delle parti e per l’oggettiva incertezza sul concreto contenuto dei provvedimenti giudiziari rilevanti ai fini della sopravvenuta ca- ducazione diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione for- zata, circostanze che evidentemente escludono ogni possibile mala fede o colpa grave della parte che ha resistito in giudizio, come del resto correttamente statuito dal giudice del merito. Per quanto,poi, riguarda la eventuale condanna per responsa- bilità processuale ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., fermo quanto appena rilevato sul merito della stessa, si tratta di una domanda che non risulta essere stata proposta né nel giudizio di primo grado, né in quello di secondo grado (cfr. le conclusioni rassegnate dalla Foderà in grado di appello, in cui è ribaditoil richiamo esclusivo al primo ed al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: pag. 2 della sentenza impugnata): di conseguenza le censure fondate sulla pretesa violazione di tale disposizione sono in realtà inammissibili nella presente sede. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Ric. n. 7564/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorren