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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11816/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i( [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3L/- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - oltre ad essere inammissibile in quanto estremamente generico, sia manifestamente infondato in quanto deduce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale compiuto un puntuale scrutinio del compendio probatorio riferibile a Minaudo e al suo coimputato, pervenendo a una sicura affermazione di responsabilità dell'impugnante (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i( [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3L/- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - oltre ad essere inammissibile in quanto estremamente generico, sia manifestamente infondato in quanto deduce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale compiuto un puntuale scrutinio del compendio probatorio riferibile a Minaudo e al suo coimputato, pervenendo a una sicura affermazione di responsabilità dell'impugnante (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 11816/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris