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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32106/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Napoli conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diusura continuata e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattromotivi di doglianza.2.1. con il primo motivo deduceva la mancata assunzione di una provadecisiva nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione dellenuove prove richieste, con riguardo agli artt. 495, comma 2, e 603 cod. proc.pen.Rassegnava che con motivi aggiunti la difesa aveva avanzato richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta all’acquisizione di un fileaudiovisivo avente ad oggetto una conversazione risalente al 2014, intercorsafra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, nonchéall’acquisizione della testimonianza di quest’ultimo, prove entrambe finalizzate adimostrare che fra l’imputato e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] vi erano statirapporti relativi esclusivamente alla commercializzazione di oggetti in oro, e nonanche al prestito di somme di denaro ad interessi usurari.Deduceva che la Corte d’appello aveva rigettato le richieste motivando ilproprio diniego con il fatto che il file audiovisivo era di incerta produzione erealizzazione e che in relazione alla prova testimoniale erano carenti ipresupposti indicati nell’art. 603 cod. proc. pen., e inoltre evidenziando che nonsi trattava di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.Assumeva che tali affermazioni della Corte erano generiche e nonsupportate da elementi concreti e che le prove oggetto della richiesta avevanoin realtà i caratteri della novità e della decisività, essendo finalizzate adimostrare che i rapporti fra l’imputato e la vittima, ad onta di quanto affermatoda quest’ultima, si erano concretizzati esclusivamente nella compravendita dioggetti in oro.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 110, 629,secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante delle “più persone riunite”.Assumeva che in relazione al tale aggravante la motivazione della sentenzaimpugnata si fondava su generici riferimenti alle conversazioni intercettate.Richiamava al riguardo l’orientamento della Corte di legittimità che, perl’integrazione dell’aggravante in discorso, richiedeva la “simultanea presenza dinon meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizzano la violenzao la minaccia”.Deduceva, inoltre, che la mancata identificazione dei presunti correiimponeva un onere motivazionale rafforzato in relazione alla loro contestualepresenza e al contributo causale fornito dai medesimi alla condotta minatoria.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 192, 644 e 629 cod.pen., 546 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] e dei riscontri alle medesime.Rassegnava che la Corte territoriale aveva giustificato le molteplici discrasiee incongruenze caratterizzanti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] con lo stato emotivotormentato in cui quest’ultimo si era trovato.A fronte di tale affermazione la difesa deduceva che la giurisprudenza dilegittimità richiedeva in realtà una verifica ben più penetrante e rigorosa inrelazione alla credibilità soggettiva della persona offesa e all’attendibilitàintrinseca delle sue dichiarazioni, considerato anche che nel caso di specie leincongruenze caratterizzanti il narrato del [OSCURATO:PERSONA] riguardavano aspettifondamentali della vicenda, quali la tempistica della denuncia, la persistenza deipagamenti a debito estinto, la mancata giustificazione delle minacce pur nellaregolarità dei pagamenti, le contraddizioni sulla data in cui la vittima el’imputato si erano conosciuti, l’imprecisione sull’importo versato.In relazione ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] ladifesa deduceva: che la dazione del denaro accertata dagli agenti operanti nonrisultava collegata inequivocabilmente a un debito usurario; che la mazza dabaseball che il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato servire al [OSCURATO:PERSONA] per intimorirlo era unoggetto che quest’ultimo recava sempre con sé, per abitudine, all’interno dellapropria autovettura; che la dicitura “INT” apposta sui fogli di carta rinvenutiall’interno dell’abitazione dell’imputato era stata dalla Corte di meritointerpretata quale indicativa di interessi su somme di denaro, in assenza di unadiversa interpretazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], con una illegittima inversionedell’onere della prova a carico dell’imputato; che la valutazione delleintercettazioni telefoniche e ambientali effettuata dalla Corte d’appellopresentava aspetti di manifesta illogicità nella parte in cui l’atteggiamentodell’imputato era stato interpretato come un tentativo di subornazione del testedi accusa.Deduceva, ancora, che la Corte territoriale aveva omesso di confutare letestimonianze offerte dalla difesa, che avevano confermato che l’imputato eradedito all’attività di vendita di monili, nonché la documentazione bancariaacquisita agli atti, relativa a tale attività.2.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, assumendoche al riguardo la Corte d’appello aveva reso una motivazione generica, di merostile e manifestamente illogica, non avendo adeguatamente considerato tutti glielementi indicati dall’art. 133 cod. pen. e le specifiche deduzioni difensivesollevate in proposito, con le quali era stato evidenziato che le richiestedifensive relative alla confisca erano state parzialmente accolte, che l’imputatoera risultato estraneo a qualsivoglia contesto criminale e che risultavaincensurato.3.

In data 8 giugno 2026, e pertanto tardivamente, è stata depositata unamemoria nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allamancata assunzione della prova costituita dal file audiovisivo avente ad oggettouna conversazione, risalente al 2014, intercorsa fra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA],fratello della persona offesa, nonché della prova costituita dalla testimonianza diquest’ultimo, avendo osservato del tutto congruamente che risultavano incertesia l’epoca di realizzazione che le modalità di produzione del file audiovisivoofferto dalla difesa e, quanto alla prova testimoniale, che la stessa noncostituiva prova sopravvenuta né scoperta dopo il giudizio di primo grado, e inogni caso che non si era verificata una situazione di impossibilità di decidereallo stato degli atti, presupposto per la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, a mente dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.Deve al riguardo osservarsi che, secondo il consolidato orientamento delGiudice di legittimità, condiviso da questo Collegio e di recente espresso daquesta Sezione, in tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudiceè obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo casoin cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, inragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare laresponsabilità dell'imputato (v., ex multis, Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026,Astone, Rv. 289612 – 01; v. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G.,Rv. 280589 – 01, secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimitàquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondogrado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordinealla responsabilità).Nel caso di specie la Corte territoriale ha passato in rassegna in manierapuntuale gli elementi utilizzati ai fini dell’affermazione di responsabilitàdell’imputato, costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni accusatorie dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai numerosi riscontri alle stesse, che il giudicedel merito ha rinvenuto nella consegna, monitorata dagli agenti operanti, daparte della vittima di una somma di denaro contante all’imputato, da una mazzada baseball che il [OSCURATO:PERSONA] teneva all’interno della propria vettura e che utilizzavaper minacciare la vittima nel caso di ritardo nei pagamenti, dal bigliettomanoscritto recante l’indicazione della somma di euro 11.700,00, dovuta dal Dedall’atteggiamento di quest’ultimo che non aveva fornito alcuna spiegazionealternativa in relazione al biglietto manoscritto e alla somma di denaro contantericevuta dalla persona offesa, da altri biglietti rinvenuti nella disponibilitàdell’imputato e contenenti l’indicazione di nomi e cifre nonché della dicitura“INT”, intesa dai giudici di merito come “interessi”, nonché dal contenuto delleconversazioni intercettate.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2.

Il secondo motivo è infondato.In relazione alla ritenuta aggravante dell’avere agito in più persone riunite ilCollegio osserva che non risulta corretta la motivazione resa dalla Corteterritoriale nella parte in cui viene richiamato il contenuto delle conversazioni,intercorse fra il ricorrente e la persona offesa, nel corso delle quali quest’ultimaaveva adombrato la presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, in tema di estorsione, l'aggravante dellepiù persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di nonmeno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione dellaviolenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste inessere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l'esercizio della violenza odella minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle (v., ex multis,Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 288882 – 01).Nondimeno deve osservarsi che a pag. 7 della sentenza di primo grado ilgiudice di merito dà conto del fatto che in occasione del pagamento di una ratadel debito usurario la persona offesa era stata invitata a salire a bordo dellavettura dell’imputato il quale si trovava in compagnia di un altro soggetto, cosìche era risultato integrato il necessario presupposto dell’aggravante in parola,costituito dalla simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di duesoggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o dellaminaccia.A fronte di tale precisa indicazione contenuta nella sentenza di primo gradol’atto di appello risulta, sul punto, oltremodo generico, poiché con esso sideduce soltanto che il soggetto che si trovava in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] nonera mai stato identificato (circostanza che evidentemente è irrilevante ai finidell’integrazione dell’aggravante in discorso) e che l’affermazione della personaoffesa relativa alla presenza di tale soggetto risulterebbe smentita dal fatto chela stessa aveva ripetutamente affermato di non aver conosciuto nessunapersona, al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], affermazione quest’ultima che in realtà, comeprecisato nello stesso atto di gravame, si riferiva agli ipotetici “amici”dell’imputato ai quali quest’ultimo aveva più volte fatto riferimento, e non allospecifico episodio riferito dal [OSCURATO:PERSONA].Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico nellaparte in cui ci si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso diconfutare le testimonianze offerte dalla difesa e il contenuto delladocumentazione bancaria acquisita agli atti, giacché si omette ogni indicazionespecifica in relazione alle prove dedotte dalla difesa che la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare.In relazione alla assunta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie resedalla persona offesa il Collegio condivide, in materia, la consolidatagiurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, lequali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante erigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile,può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altrielementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell’Arte, Rv.253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv.265104).Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, quando prende in considerazione lapossibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso"opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampiomargine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nelcaso concreto.

In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «puòessere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementiqualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò,portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dalriconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755).Costituisce, peraltro, principio incontroverso nella giurisprudenza dilegittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep.04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep.25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep.23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).d’appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenutariferimento alle lamentate incongruenze in denuncia, osserva la Corte che nellageneralità dei casi le vittime di usura in dibattimento hanno la caratteristica dimancare di precisione nell’indicazione di date e cifre, e, quanto più ricorrono alcredito a tassi usurari per risollevarsi da una situazione di reale crisi o difficoltà,tanto più risultano essere imprecisi” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).In relazione all’idoneità degli ulteriori elementi valutati a costituire utileriscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], spicca l’elemento costituito dalladicitura “INT”, contenuta in uno degli appunti rinvenuti nella disponibilitàdell’imputato, ritenuta dai giudici di merito dimostrativa del fatto che ilricorrente indicava nei detti appunti anche le somme dovute dai debitori a titolodi interessi, ciò che, ad onta di quanto sostenuto in ricorso, risulta confermatodal fatto che, a pag. 12 della sentenza di primo grado, il Giudice ha dato contodel fatto che nelle dette annotazioni risultava contenuta anche la parola“interessi”, scritta per intero e pertanto dal contenuto inequivocabile (“presi 300+ conto vecchio 250 totale 525 + interessi), che il giudice di merito ha del tuttocongruamente inteso riferita a un rapporto di debito – credito di naturausuraria, e non a somme dovute nell’ambito di un rapporto di compravendita dioggetti in oro, che, come evidenziato nelle sentenze di merito, non sono maistati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente o della persona offesa.4.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazionedella pena, avendo congruamente evidenziato il grave disvalore penale dei fattiaccertati, commessi nel corso di un considerevole arco di tempo e denotantiuna supremazia psicologica dell’imputato nei confronti della vittima, il fatto chela pena base risultava prossima al minimo edittale nonché la circostanza cherisultava assente qualsivoglia elemento favorevole all’imputato.Si deve in proposito rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini delladeterminazione della pena, il giudice – così come si è verificato nel caso inesame - può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie la gravità dellacondotta) che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profiliper distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”(Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del11/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011).5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

Ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Napoli conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diusura continuata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattromotivi di doglianza.2.1. con il primo motivo deduceva la mancata assunzione di una provadecisiva nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione dellenuove prove richieste, con riguardo agli artt. 495, comma 2, e 603 cod. proc.pen.Rassegnava che con motivi aggiunti la difesa aveva avanzato richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta all’acquisizione di un fileaudiovisivo avente ad oggetto una conversazione risalente al 2014, intercorsafra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, nonchéall’acquisizione della testimonianza di quest’ultimo, prove entrambe finalizzate adimostrare che fra l’imputato e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] vi erano statirapporti relativi esclusivamente alla commercializzazione di oggetti in oro, e nonanche al prestito di somme di denaro ad interessi usurari.Deduceva che la Corte d’appello aveva rigettato le richieste motivando ilproprio diniego con il fatto che il file audiovisivo era di incerta produzione erealizzazione e che in relazione alla prova testimoniale erano carenti ipresupposti indicati nell’art. 603 cod. proc. pen., e inoltre evidenziando che nonsi trattava di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.Assumeva che tali affermazioni della Corte erano generiche e nonsupportate da elementi concreti e che le prove oggetto della richiesta avevanoin realtà i caratteri della novità e della decisività, essendo finalizzate adimostrare che i rapporti fra l’imputato e la vittima, ad onta di quanto affermatoda quest’ultima, si erano concretizzati esclusivamente nella compravendita dioggetti in oro.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 110, 629,secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante delle “più persone riunite”.Assumeva che in relazione al tale aggravante la motivazione della sentenzaimpugnata si fondava su generici riferimenti alle conversazioni intercettate.Richiamava al riguardo l’orientamento della Corte di legittimità che, perl’integrazione dell’aggravante in discorso, richiedeva la “simultanea presenza dinon meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizzano la violenzao la minaccia”.Deduceva, inoltre, che la mancata identificazione dei presunti correiimponeva un onere motivazionale rafforzato in relazione alla loro contestualepresenza e al contributo causale fornito dai medesimi alla condotta minatoria.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 192, 644 e 629 cod.pen., 546 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] e dei riscontri alle medesime.Rassegnava che la Corte territoriale aveva giustificato le molteplici discrasiee incongruenze caratterizzanti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] con lo stato emotivotormentato in cui quest’ultimo si era trovato.A fronte di tale affermazione la difesa deduceva che la giurisprudenza dilegittimità richiedeva in realtà una verifica ben più penetrante e rigorosa inrelazione alla credibilità soggettiva della persona offesa e all’attendibilitàintrinseca delle sue dichiarazioni, considerato anche che nel caso di specie leincongruenze caratterizzanti il narrato del [OSCURATO:PERSONA] riguardavano aspettifondamentali della vicenda, quali la tempistica della denuncia, la persistenza deipagamenti a debito estinto, la mancata giustificazione delle minacce pur nellaregolarità dei pagamenti, le contraddizioni sulla data in cui la vittima el’imputato si erano conosciuti, l’imprecisione sull’importo versato.In relazione ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] ladifesa deduceva: che la dazione del denaro accertata dagli agenti operanti nonrisultava collegata inequivocabilmente a un debito usurario; che la mazza dabaseball che il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato servire al [OSCURATO:PERSONA] per intimorirlo era unoggetto che quest’ultimo recava sempre con sé, per abitudine, all’interno dellapropria autovettura; che la dicitura “INT” apposta sui fogli di carta rinvenutiall’interno dell’abitazione dell’imputato era stata dalla Corte di meritointerpretata quale indicativa di interessi su somme di denaro, in assenza di unadiversa interpretazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], con una illegittima inversionedell’onere della prova a carico dell’imputato; che la valutazione delleintercettazioni telefoniche e ambientali effettuata dalla Corte d’appellopresentava aspetti di manifesta illogicità nella parte in cui l’atteggiamentodell’imputato era stato interpretato come un tentativo di subornazione del testedi accusa.Deduceva, ancora, che la Corte territoriale aveva omesso di confutare letestimonianze offerte dalla difesa, che avevano confermato che l’imputato eradedito all’attività di vendita di monili, nonché la documentazione bancariaacquisita agli atti, relativa a tale attività.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, assumendoche al riguardo la Corte d’appello aveva reso una motivazione generica, di merostile e manifestamente illogica, non avendo adeguatamente considerato tutti glielementi indicati dall’art. 133 cod. pen. e le specifiche deduzioni difensivesollevate in proposito, con le quali era stato evidenziato che le richiestedifensive relative alla confisca erano state parzialmente accolte, che l’imputatoera risultato estraneo a qualsivoglia contesto criminale e che risultavaincensurato.3. In data 8 giugno 2026, e pertanto tardivamente, è stata depositata unamemoria nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allamancata assunzione della prova costituita dal file audiovisivo avente ad oggettouna conversazione, risalente al 2014, intercorsa fra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA],fratello della persona offesa, nonché della prova costituita dalla testimonianza diquest’ultimo, avendo osservato del tutto congruamente che risultavano incertesia l’epoca di realizzazione che le modalità di produzione del file audiovisivoofferto dalla difesa e, quanto alla prova testimoniale, che la stessa noncostituiva prova sopravvenuta né scoperta dopo il giudizio di primo grado, e inogni caso che non si era verificata una situazione di impossibilità di decidereallo stato degli atti, presupposto per la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, a mente dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.Deve al riguardo osservarsi che, secondo il consolidato orientamento delGiudice di legittimità, condiviso da questo Collegio e di recente espresso daquesta Sezione, in tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudiceè obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo casoin cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, inragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare laresponsabilità dell'imputato (v., ex multis, Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026,Astone, Rv. 289612 – 01; v. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G.,Rv. 280589 – 01, secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimitàquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondogrado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordinealla responsabilità).Nel caso di specie la Corte territoriale ha passato in rassegna in manierapuntuale gli elementi utilizzati ai fini dell’affermazione di responsabilitàdell’imputato, costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni accusatorie dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai numerosi riscontri alle stesse, che il giudicedel merito ha rinvenuto nella consegna, monitorata dagli agenti operanti, daparte della vittima di una somma di denaro contante all’imputato, da una mazzada baseball che il [OSCURATO:PERSONA] teneva all’interno della propria vettura e che utilizzavaper minacciare la vittima nel caso di ritardo nei pagamenti, dal bigliettomanoscritto recante l’indicazione della somma di euro 11.700,00, dovuta dal Dedall’atteggiamento di quest’ultimo che non aveva fornito alcuna spiegazionealternativa in relazione al biglietto manoscritto e alla somma di denaro contantericevuta dalla persona offesa, da altri biglietti rinvenuti nella disponibilitàdell’imputato e contenenti l’indicazione di nomi e cifre nonché della dicitura“INT”, intesa dai giudici di merito come “interessi”, nonché dal contenuto delleconversazioni intercettate.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2. Il secondo motivo è infondato.In relazione alla ritenuta aggravante dell’avere agito in più persone riunite ilCollegio osserva che non risulta corretta la motivazione resa dalla Corteterritoriale nella parte in cui viene richiamato il contenuto delle conversazioni,intercorse fra il ricorrente e la persona offesa, nel corso delle quali quest’ultimaaveva adombrato la presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, in tema di estorsione, l'aggravante dellepiù persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di nonmeno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione dellaviolenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste inessere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l'esercizio della violenza odella minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle (v., ex multis,Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 288882 – 01).Nondimeno deve osservarsi che a pag. 7 della sentenza di primo grado ilgiudice di merito dà conto del fatto che in occasione del pagamento di una ratadel debito usurario la persona offesa era stata invitata a salire a bordo dellavettura dell’imputato il quale si trovava in compagnia di un altro soggetto, cosìche era risultato integrato il necessario presupposto dell’aggravante in parola,costituito dalla simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di duesoggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o dellaminaccia.A fronte di tale precisa indicazione contenuta nella sentenza di primo gradol’atto di appello risulta, sul punto, oltremodo generico, poiché con esso sideduce soltanto che il soggetto che si trovava in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] nonera mai stato identificato (circostanza che evidentemente è irrilevante ai finidell’integrazione dell’aggravante in discorso) e che l’affermazione della personaoffesa relativa alla presenza di tale soggetto risulterebbe smentita dal fatto chela stessa aveva ripetutamente affermato di non aver conosciuto nessunapersona, al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], affermazione quest’ultima che in realtà, comeprecisato nello stesso atto di gravame, si riferiva agli ipotetici “amici”dell’imputato ai quali quest’ultimo aveva più volte fatto riferimento, e non allospecifico episodio riferito dal [OSCURATO:PERSONA].Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico nellaparte in cui ci si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso diconfutare le testimonianze offerte dalla difesa e il contenuto delladocumentazione bancaria acquisita agli atti, giacché si omette ogni indicazionespecifica in relazione alle prove dedotte dalla difesa che la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare.In relazione alla assunta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie resedalla persona offesa il Collegio condivide, in materia, la consolidatagiurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, lequali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante erigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile,può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altrielementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell’Arte, Rv.253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv.265104).Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, quando prende in considerazione lapossibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso"opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampiomargine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nelcaso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «puòessere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementiqualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò,portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dalriconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755).Costituisce, peraltro, principio incontroverso nella giurisprudenza dilegittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep.04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep.25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep.23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).d’appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenutariferimento alle lamentate incongruenze in denuncia, osserva la Corte che nellageneralità dei casi le vittime di usura in dibattimento hanno la caratteristica dimancare di precisione nell’indicazione di date e cifre, e, quanto più ricorrono alcredito a tassi usurari per risollevarsi da una situazione di reale crisi o difficoltà,tanto più risultano essere imprecisi” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).In relazione all’idoneità degli ulteriori elementi valutati a costituire utileriscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], spicca l’elemento costituito dalladicitura “INT”, contenuta in uno degli appunti rinvenuti nella disponibilitàdell’imputato, ritenuta dai giudici di merito dimostrativa del fatto che ilricorrente indicava nei detti appunti anche le somme dovute dai debitori a titolodi interessi, ciò che, ad onta di quanto sostenuto in ricorso, risulta confermatodal fatto che, a pag. 12 della sentenza di primo grado, il Giudice ha dato contodel fatto che nelle dette annotazioni risultava contenuta anche la parola“interessi”, scritta per intero e pertanto dal contenuto inequivocabile (“presi 300+ conto vecchio 250 totale 525 + interessi), che il giudice di merito ha del tuttocongruamente inteso riferita a un rapporto di debito – credito di naturausuraria, e non a somme dovute nell’ambito di un rapporto di compravendita dioggetti in oro, che, come evidenziato nelle sentenze di merito, non sono maistati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente o della persona offesa.4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazionedella pena, avendo congruamente evidenziato il grave disvalore penale dei fattiaccertati, commessi nel corso di un considerevole arco di tempo e denotantiuna supremazia psicologica dell’imputato nei confronti della vittima, il fatto chela pena base risultava prossima al minimo edittale nonché la circostanza cherisultava assente qualsivoglia elemento favorevole all’imputato.Si deve in proposito rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini delladeterminazione della pena, il giudice – così come si è verificato nel caso inesame - può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie la gravità dellacondotta) che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profiliper distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”(Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del11/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011).5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris