CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 16 99 2 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura a margine del ricorso, dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o presso quest’ultimo in Roma, VIA DELL’[OSCURATO:PERSONA], N. 24 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2013 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla CTP di Foggia la cartella esattoriale notificatagli il 14 febbraio 2012, con la quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato parte dell’Irap rimborsatagli in eccesso a seguito di una sentenza divenuta definitiva; la CTP accolse il ricorsorilevando che sul diritto al rimborso si era formato il giudicato; detta pronunzia, successivamente appellata dall’Amministrazione, fu integralmente riformata dalla CTR della Puglia; i giudici d’appello osservarono ch e l’Agenzia delle entrate aveva erroneamente effettuato il rimborso dell’intero importo indicato dalla sentenza definitiva, senza tener conto della compensazione parziale operata medio tempore dal contribuente; ritennero , pertanto, che il giudicato formato si sul diritto al rimborso del contribuente non valesse ad escludere le ragioni che fondavano la cartella esattoriale, che veicolava una pretesa restitutoria volta ad evitare l’indebito arricchimento del contribuente; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Landella sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’intimata con controricorso. Considerato che: il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909, 1306, 1595, 1974 e 2453 cod. civ., nonché dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;con esso, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non efficace il giudicato formatosi sul proprio credito, valorizzando la compensazione di parte dello stesso, quantunque detta ultima fosse stata anteriore al giudicato; evidenzia pertanto, con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia Europea, che « quando fra le stesse parti per le stesse ragioni si è formato un giudicato definitivo, questo non può trovare soluzione diversa da quella in essa contenuta»; il secondo motivo denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché «omessa pronunzia ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 111 della Costituzione»; la censura si appunta, nuovamente, sull’anteriorità della compensazione rispetto al formarsi del giudicato, che i giudici d’appello avrebbero trascurato di considerare; il terzo motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; il ricorrente si duole della condanna alle spese pronunziata a suo carico dalla CTR, con liquidazione di importo eccedente i parametri normativi; i primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, sono inammissibili; il ricorrente contesta, infatti, l’argomentodella sentenza d’appello in base al quale la cartella esattoriale si fonda su una pretesa restitutoria successiva al formarsi del giudicato sul proprio credito, e perciò non coperta dallo stesso; in tal senso, assume che la CTR non avrebbe tenuto conto dell’anteriorità della compensazione rispetto alla formazione del titolo giudiziale, e avrebbe perciò erroneamente consentito all’Erario di sottrarre dall’importo affermato in sentenza quanto da lui precedentemente compensato;il motivo così articolato, tuttavia, lungi dal costituire una denunzia di violazione delle norme che disciplinano l’interpretazione e l’efficacia del giudicato, sollecita questa Corte a una rivalutazione dei fatti – quanto, in particolare, all’anteriorità della compensazione rispetto al formarsi del titolo, ed alla circostanza che di quest’ultima si sia tenuto conto nella liquidazione dell’importo ― che sfugge all’ambito proprio del giudizio di legittimità; d’altro canto, l’assunto in base al quale la CTR non avrebbe esaminato tale circostanza è recisamente smentito dal fatto che la sentenza dà espressamente atto dell’avvenuta compensazione e dell’efficacia della stessa nell’articolato procedimento di formazione della cartella esattoriale poi notificata al contribuente; pertanto, anche il secondo motivo si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione di dati fattuali; anche il terzo motivo è inammissibile per come formulato; il ricorrente sostiene, infatti, che la CTR avrebbe liquidato le spese per un ammontare eccessivo rispetto a quello stabilito dal parametro di riferimento, sul quale, peraltro, occorreva operare la decurtazione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2 - sexies , del d.lgs. n. 546/1992; è noto, tuttavia, che l’esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nella liquidazione delle spese non è soggetto al controllo di legittimità ove esso sia stato contenuto tra il minimo e il massimo deiparametri previsti, essendo necessaria una specifica motivazione al riguardo solo in caso di aumento o diminuzione ulteriori (v. fra le altre Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021); in tal senso, la doglianza non consente al Collegio un valido scrutinio, non avendo il ricorrente indicato né il valore della controversia, né, conseguentemente, il parametro da prendere a riferimento per individuare il corretto valore delle spese (cfr. Cass. n. 18584/2021);il ricorso va pertanto complessivamente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 550,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric