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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27135/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30146/2022 R.G. proposto da : A.I.A.S.

Sez. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Cicciano (NA), alla via Provinciale per Comiziano ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del suo Presidente ed attuale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ai fini del presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (SA) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura redatta su foglio separato in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata: avvocatocavallaro @ pec.it e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed entrambi elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Suprema Corte di [OSCURATO:PERSONA], Roma.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale Napoli 3 sud.

Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 4419 depositata il 24 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su ricorso della Onlus indicata in intestazione, con decreto del 15 novembre 2018 ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] 3 sud di pagarle euro 36.632,60 per prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione, documentate dalle fatture n° 699, 700, 701 e 709 del 31 luglio 2017, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo all’erogazione dei servizi.

A seguito dell’opposizione proposta dall’Asl, il tribunale revocava il monitum, osservando che la debitrice aveva pagato una parte del dovuto, pari ad euro 28.447,16.

Condannava, quindi, l’intimata a pagare il residuo di euro 8.185,44, oltre agli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 dal 6 novembre 2018, sul rilievo la fonte dell’obbligazione era costituita dalla delibera dell’Asl n° 674 del 4 settembre 2018, con la quale quest’ultima aveva acconsentito a pagare quanto ingiunto, nonostante il superamento del tetto di spesa, a seguito del risparmio raggiunto in altri settori sanitari.

Spese liquidate secondo soccombenza. 2.- La sentenza del primo grado veniva impugnata dalla Aias, che col primo motivo lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di mora sull’importo di euro 28.447,16 e col secondo si doleva che sul residuo di euro 8.185,44 gli interessi predetti le fossero stati riconosciuti solo dal sessantunesimo giorno dalla delibera n° 674 del 4 settembre 2018, anziché dall’emissione delle fatture.

Col terzo mezzo l’appellante faceva rilevare che il tribunale non aveva condannato l'Asl al pagamento delle spese di decreto ingiuntivo. 3.- La Corte territoriale, con la sentenza menzionata in epigrafe, rigettava l’appello, osservando – quanto ai primi due motivi – che Aias non aveva censurato specificamente la prima decisione nella parte in cui essa aveva individuato la fonte dell’obbligazione nella delibera Asl n° 674 del 4 settembre 2018.

Tuttavia, poiché Aias non aveva prodotto tale delibera, del tutto correttamente il primo giudice le aveva attribuito gli interessi di mora dal sessantunesimo giorno dopo il 4 settembre 2018.

Quanto al terzo mezzo, secondo la Corte il tribunale aveva implicitamente e correttamente riconosciuto che il credito all’epoca del deposito del ricorso monitorio non fosse esistente e, comunque, esigibile. 4.-Ricorre per cassazione Aias, affidando il gravame a due motivi.

L’Asl è rimasta intimata, nonostante la regolare notificazione del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario in data 21 dicembre 2022, tempestivamente eseguita mediante consegna di copia all’impiegata dell’Ufficio protocollo.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

La ricorrente non ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma n° 1, 2, 3, 4 e 5 del contratto, nonché degli artt. 1282 cod. civ., 4 del d.lgs. n° 231/2002, 2697, secondo comma, cod. civ., e 115 cod. proc. civ.

In sostanza, nonostante l’Asl avesse riconosciuto il proprio debito con la delibera n° 674 del 4 settembre 2018, il pagamento parziale di euro 28.447,16 era intervenuto solo col mandato di pagamento del 4 aprile 2019, con la conseguenza che gli interessi di mora erano dovuti sull’intera somma dal sessantunesimo giorno dalla delibera predetta (6 novembre 2018) sino al pagamento parziale del 4 aprile successivo.

La Corte aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice sull’erroneo rilievo che Aias non avesse prodotto in giudizio la delibera n° 674, mentre era onere dell’Asl versare tale documento in atti, avendone la piena disponibilità.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 653, primo e secondo comma, 91 e 92 cod. proc. civ..

La Corte, conformemente alla decisione sul punto del primo giudice, avrebbe ritenuto non dovute le spese del monitorio perché al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo (14 novembre 2018) le somme non risultavano esigibili.

Tuttavia, dato che l’Asl non aveva prodotto la delibera n° 674, non era nemmeno possibile sapere se la data corretta fosse quella effettivamente indicata.

In ogni caso, nell’ipotesi di pagamento della somma ingiunta avvenuto nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, era legittima la revoca del decreto stesso, ma le spese del rito sommario dovrebbero, comunque, essere regolate in base al principio di soccombenza, con la conseguenza che – nel caso di specie – esse, pari ad euro 800,00, spettavano ad Aias, sostanzialmente vittoriosa nel merito della lite. 6.- Il primo motivo è fondato, per la dirimente ragione che – volta che si ritenga (come ormai avvenuto con statuizione passata in giudicato) che l’obbligazione dell’Asl è sorta con la delibera n° 674 del 4 settembre 2018 e che gli interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 decorrono dal sessantunesimo giorno da tale delibera –è anche doveroso riconoscere gli interessi di mora sull’intera somma (euro 36.632,60) dalla data di esigibilità del credito (6 novembre 2018; recte: 4 novembre, ma sul punto non c’è impugnazione) sino al parziale pagamento di euro 28.447,16 avvenuto il 4 aprile 2019 e sul residuo di euro 8.154,44 dal 5 aprile 2019 sino al saldo.

La Corte non ha riconosciuto il diritto di Aias agli interessi con le decorrenze or ora indicate sul rilievo della mancata produzione della delibera n° 674: rilievo che, però, non appare comprensibile, sol che si consideri che –nonostante la mancata produzione di tale documento – la stessa Corte è partita dal presupposto che la delibera de qua fosse stata emessa proprio il 4 settembre 2018 e non in altre ed imprecisate date. 7.-Il secondo mezzo non è, invece, ammissibile.

La Corte ha respinto il terzo motivo di appello, col quale l’Aias lamentava un’omessa pronuncia del tribunale sulle spese del monitorio, osservando che il primo giudice aveva implicitamente riconosciuto che il credito azionato non fosse “esistente e, comunque, esigibile”.

Tale ratio decidendi non viene aggredita dal mezzo in esame, il quale da un lato è contraddittoriamente formulato e, dall’altro, appare eccentrico rispetto alla ratiopredetta.

Infatti, se ben si comprende la prospettazione della ricorrente (in quanto l’esposizione del motivo non si caratterizza per limpidezza), Aias – dopo essere partita, col primo motivo, dal presupposto che la delibera n° 674 venne emessa il 4 settembre 2018 e che gli interessi erano dovuti dal sessantunesimo giorno successivo a tale data – col motivo in esame nega la certezza di data della delibera menzionata, onde concludere che al momento del deposito del ricorso monitorio non vi era prova che il credito fosse inesigibile.

Si è, invece, già chiarito che la mancata produzione della delibera non ha impedito a nessuno (giudice di primo e secondo grado e parti processuali) di affermare che essa era stata emessa il 4 settembre 2018.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi concernenti la necessità di statuizione sulle spese del monitorio anche nel caso di revoca del monitum, questa Corte concede l’intera argomentazione della ricorrente, che però non ha nulla a che vedere con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale, come già detto, si fonda sulla constatazione – non aggredita – che il credito fosse inesigibile, donde l’illegittima emissione del decreto. 8.- All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il primo mezzo, dichiara inammissibile il secondo, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30146/2022 R.G. proposto da : A.I.A.S. Sez. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Cicciano (NA), alla via Provinciale per Comiziano ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del suo Presidente ed attuale legale rappresentante pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ai fini del presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (SA) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura redatta su foglio separato in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata: avvocatocavallaro @ pec.it e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed entrambi elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Suprema Corte di [OSCURATO:PERSONA], Roma. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale Napoli 3 sud. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 4419 depositata il 24 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su ricorso della Onlus indicata in intestazione, con decreto del 15 novembre 2018 ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] 3 sud di pagarle euro 36.632,60 per prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione, documentate dalle fatture n° 699, 700, 701 e 709 del 31 luglio 2017, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo all’erogazione dei servizi. A seguito dell’opposizione proposta dall’Asl, il tribunale revocava il monitum, osservando che la debitrice aveva pagato una parte del dovuto, pari ad euro 28.447,16. Condannava, quindi, l’intimata a pagare il residuo di euro 8.185,44, oltre agli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 dal 6 novembre 2018, sul rilievo la fonte dell’obbligazione era costituita dalla delibera dell’Asl n° 674 del 4 settembre 2018, con la quale quest’ultima aveva acconsentito a pagare quanto ingiunto, nonostante il superamento del tetto di spesa, a seguito del risparmio raggiunto in altri settori sanitari. Spese liquidate secondo soccombenza. 2.- La sentenza del primo grado veniva impugnata dalla Aias, che col primo motivo lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di mora sull’importo di euro 28.447,16 e col secondo si doleva che sul residuo di euro 8.185,44 gli interessi predetti le fossero stati riconosciuti solo dal sessantunesimo giorno dalla delibera n° 674 del 4 settembre 2018, anziché dall’emissione delle fatture. Col terzo mezzo l’appellante faceva rilevare che il tribunale non aveva condannato l'Asl al pagamento delle spese di decreto ingiuntivo. 3.- La Corte territoriale, con la sentenza menzionata in epigrafe, rigettava l’appello, osservando – quanto ai primi due motivi – che Aias non aveva censurato specificamente la prima decisione nella parte in cui essa aveva individuato la fonte dell’obbligazione nella delibera Asl n° 674 del 4 settembre 2018. Tuttavia, poiché Aias non aveva prodotto tale delibera, del tutto correttamente il primo giudice le aveva attribuito gli interessi di mora dal sessantunesimo giorno dopo il 4 settembre 2018. Quanto al terzo mezzo, secondo la Corte il tribunale aveva implicitamente e correttamente riconosciuto che il credito all’epoca del deposito del ricorso monitorio non fosse esistente e, comunque, esigibile. 4.-Ricorre per cassazione Aias, affidando il gravame a due motivi. L’Asl è rimasta intimata, nonostante la regolare notificazione del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario in data 21 dicembre 2022, tempestivamente eseguita mediante consegna di copia all’impiegata dell’Ufficio protocollo. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. La ricorrente non ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma n° 1, 2, 3, 4 e 5 del contratto, nonché degli artt. 1282 cod. civ., 4 del d.lgs. n° 231/2002, 2697, secondo comma, cod. civ., e 115 cod. proc. civ. In sostanza, nonostante l’Asl avesse riconosciuto il proprio debito con la delibera n° 674 del 4 settembre 2018, il pagamento parziale di euro 28.447,16 era intervenuto solo col mandato di pagamento del 4 aprile 2019, con la conseguenza che gli interessi di mora erano dovuti sull’intera somma dal sessantunesimo giorno dalla delibera predetta (6 novembre 2018) sino al pagamento parziale del 4 aprile successivo. La Corte aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice sull’erroneo rilievo che Aias non avesse prodotto in giudizio la delibera n° 674, mentre era onere dell’Asl versare tale documento in atti, avendone la piena disponibilità. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 653, primo e secondo comma, 91 e 92 cod. proc. civ.. La Corte, conformemente alla decisione sul punto del primo giudice, avrebbe ritenuto non dovute le spese del monitorio perché al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo (14 novembre 2018) le somme non risultavano esigibili. Tuttavia, dato che l’Asl non aveva prodotto la delibera n° 674, non era nemmeno possibile sapere se la data corretta fosse quella effettivamente indicata. In ogni caso, nell’ipotesi di pagamento della somma ingiunta avvenuto nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, era legittima la revoca del decreto stesso, ma le spese del rito sommario dovrebbero, comunque, essere regolate in base al principio di soccombenza, con la conseguenza che – nel caso di specie – esse, pari ad euro 800,00, spettavano ad Aias, sostanzialmente vittoriosa nel merito della lite. 6.- Il primo motivo è fondato, per la dirimente ragione che – volta che si ritenga (come ormai avvenuto con statuizione passata in giudicato) che l’obbligazione dell’Asl è sorta con la delibera n° 674 del 4 settembre 2018 e che gli interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 decorrono dal sessantunesimo giorno da tale delibera –è anche doveroso riconoscere gli interessi di mora sull’intera somma (euro 36.632,60) dalla data di esigibilità del credito (6 novembre 2018; recte: 4 novembre, ma sul punto non c’è impugnazione) sino al parziale pagamento di euro 28.447,16 avvenuto il 4 aprile 2019 e sul residuo di euro 8.154,44 dal 5 aprile 2019 sino al saldo. La Corte non ha riconosciuto il diritto di Aias agli interessi con le decorrenze or ora indicate sul rilievo della mancata produzione della delibera n° 674: rilievo che, però, non appare comprensibile, sol che si consideri che –nonostante la mancata produzione di tale documento – la stessa Corte è partita dal presupposto che la delibera de qua fosse stata emessa proprio il 4 settembre 2018 e non in altre ed imprecisate date. 7.-Il secondo mezzo non è, invece, ammissibile. La Corte ha respinto il terzo motivo di appello, col quale l’Aias lamentava un’omessa pronuncia del tribunale sulle spese del monitorio, osservando che il primo giudice aveva implicitamente riconosciuto che il credito azionato non fosse “esistente e, comunque, esigibile”. Tale ratio decidendi non viene aggredita dal mezzo in esame, il quale da un lato è contraddittoriamente formulato e, dall’altro, appare eccentrico rispetto alla ratiopredetta. Infatti, se ben si comprende la prospettazione della ricorrente (in quanto l’esposizione del motivo non si caratterizza per limpidezza), Aias – dopo essere partita, col primo motivo, dal presupposto che la delibera n° 674 venne emessa il 4 settembre 2018 e che gli interessi erano dovuti dal sessantunesimo giorno successivo a tale data – col motivo in esame nega la certezza di data della delibera menzionata, onde concludere che al momento del deposito del ricorso monitorio non vi era prova che il credito fosse inesigibile. Si è, invece, già chiarito che la mancata produzione della delibera non ha impedito a nessuno (giudice di primo e secondo grado e parti processuali) di affermare che essa era stata emessa il 4 settembre 2018. Quanto, poi, agli ulteriori rilievi concernenti la necessità di statuizione sulle spese del monitorio anche nel caso di revoca del monitum, questa Corte concede l’intera argomentazione della ricorrente, che però non ha nulla a che vedere con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale, come già detto, si fonda sulla constatazione – non aggredita – che il credito fosse inesigibile, donde l’illegittima emissione del decreto. 8.- All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il primo mezzo, dichiara inammissibile il secondo, cassa
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