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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01160/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza il 15/10/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio 35 grammi netti di cannabis, da cui potevano ricavarsi 111 dosi medie, occultata all'interno di un'autovettura su cui gli imputati viaggiavano, in un vano ricavato tra la leva del cambio ed il supporto meccanico ad essa sottostante.L

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente, rinvenuta in un unico involucro, non frazionata; né, si aggiunge, sarebbe g stata trovata attrezzatura per il confezionamento della sostanza stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

3.1. Con il primo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese spontaneamente dagli imputati alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva, al momento della perquisizione.

La tesi è che nessuna valutazione sarebbe stata compiuta dai Giudici di merito in ordine al carattere sollecitatorio o spontaneo di dette dichiarazioni.

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

4.1. Con il primo si lamenta l'erroneità della indicazione del difensore dell'imputato nella prima parte della sentenza.

Si tratterrebbe di "un difetto di sostanza della sentenza".

4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla prova della destinazione illecita della droga.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati, la Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato 2 c (Sez. 3, m. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125).

Né, sul punto è stato dedotto alcunchè per indurre a ritenere che le dichiarazioni in questione non siano state rese spontaneamente.

3. È inammissibile anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un mero errore nella indicazione del difensore nella intestazione della sentenza da cui non deriva alcuna invalidità dell'atto.

4. Sono inammissibili per genericità i motivi relativi alla responsabilità e, in particolare, alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente di cui gli imputati avevano affermato di essere comproprietari e di averla acquistata da uno sconosciuto.

Sul punto, i Giudici di merito, in maniera non manifestamente illogica hanno ritenuto raggiunta la prova della finalità illecita della detenzione, non solo in ragione della quantità di sostanza stupefacente, ma anche in ragione delle peculiari modalità di occultamento della droga, rivelatrici di una comunione di interesse illecito, e, soprattutto, del denaro trovato nella disponibilità dei ricorrenti, sostanzialmente tutti senza lavoro, che colora di significato penalmente rilevante la condotta.

Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati gli imputati a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutate.

5. Non diversamente, sono inammissibili i motivi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, avendo la Corte evidenziato come non vi siano elementi positivi al riguardo.

6. E' infine inammissibile il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non essendo stata la questione specificamente devoluta alla Corte di appello e comunque non essendo stato dedotto alcunchè di specifico. 7.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso' consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza il 15/10/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio 35 grammi netti di cannabis, da cui potevano ricavarsi 111 dosi medie, occultata all'interno di un'autovettura su cui gli imputati viaggiavano, in un vano ricavato tra la leva del cambio ed il supporto meccanico ad essa sottostante.L 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente, rinvenuta in un unico involucro, non frazionata; né, si aggiunge, sarebbe g stata trovata attrezzatura per il confezionamento della sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 3.1. Con il primo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese spontaneamente dagli imputati alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva, al momento della perquisizione. La tesi è che nessuna valutazione sarebbe stata compiuta dai Giudici di merito in ordine al carattere sollecitatorio o spontaneo di dette dichiarazioni. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 4.1. Con il primo si lamenta l'erroneità della indicazione del difensore dell'imputato nella prima parte della sentenza. Si tratterrebbe di "un difetto di sostanza della sentenza". 4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla prova della destinazione illecita della droga. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati, la Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato 2 c (Sez. 3, m. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125). Né, sul punto è stato dedotto alcunchè per indurre a ritenere che le dichiarazioni in questione non siano state rese spontaneamente. 3. È inammissibile anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un mero errore nella indicazione del difensore nella intestazione della sentenza da cui non deriva alcuna invalidità dell'atto. 4. Sono inammissibili per genericità i motivi relativi alla responsabilità e, in particolare, alla prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente di cui gli imputati avevano affermato di essere comproprietari e di averla acquistata da uno sconosciuto. Sul punto, i Giudici di merito, in maniera non manifestamente illogica hanno ritenuto raggiunta la prova della finalità illecita della detenzione, non solo in ragione della quantità di sostanza stupefacente, ma anche in ragione delle peculiari modalità di occultamento della droga, rivelatrici di una comunione di interesse illecito, e, soprattutto, del denaro trovato nella disponibilità dei ricorrenti, sostanzialmente tutti senza lavoro, che colora di significato penalmente rilevante la condotta. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati gli imputati a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutate. 5. Non diversamente, sono inammissibili i motivi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, avendo la Corte evidenziato come non vi siano elementi positivi al riguardo. 6. E' infine inammissibile il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non essendo stata la questione specificamente devoluta alla Corte di appello e comunque non essendo stato dedotto alcunchè di specifico. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso' consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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