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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19984/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Livorno, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (artt. 110, 337 cod. pen.), B)(artt.110, 582, 61 n. 10 cod. pen.) e C)(art. 4 L. n. 110/75) ascrittigli, riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquiquennale e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. con riferimento agli elementi costitutivi del reato e vizio della motivazione versandosi in una reazione di rabbia del ricorrente che si era sentito offeso e minacciato dalle condotte degli agenti che avevano proceduto ad una perquisizione illegittima.

2.2. Con il secondo motivo errata applicazione della legge penale in punto di determinazione della pena e applicazione della recidiva; carenza assoluta della motivazione sulla determinazione della pena ed anche in relazione all'aumento per la continuazione che appare individuato in misura superiore alla pena applicabile a titolo autonomo per gli stessi capi di imputazione.

Quanto alla recidiva, alcuna motivazione è posta alla sua base.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, avendo puntualmente la Corte dato conto della legittimità dei controlli ai quali gli agenti stavano procedendo nei confronti dell'imputato e della condotta oppositiva da questi posta in essere.

3. Il secondo motivo, quanto al riconoscimento della recidiva, è generico avendo ad oggetto questione non specificamente dedotta con l'appello che si è limitato alla richiesta di esclusione "al fine di rapportare la pena al fatto" (vedi secondo motivo di appello); quanto alla determinazione della pena è manifestamente infondato in rapporto al giudizio di congruità della pena solo genericamente censurata in appello limitato all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (comunque avvenuto in sede di primo giudizio).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Livorno, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (artt. 110, 337 cod. pen.), B)(artt.110, 582, 61 n. 10 cod. pen.) e C)(art. 4 L. n. 110/75) ascrittigli, riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquiquennale e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. con riferimento agli elementi costitutivi del reato e vizio della motivazione versandosi in una reazione di rabbia del ricorrente che si era sentito offeso e minacciato dalle condotte degli agenti che avevano proceduto ad una perquisizione illegittima. 2.2. Con il secondo motivo errata applicazione della legge penale in punto di determinazione della pena e applicazione della recidiva; carenza assoluta della motivazione sulla determinazione della pena ed anche in relazione all'aumento per la continuazione che appare individuato in misura superiore alla pena applicabile a titolo autonomo per gli stessi capi di imputazione. Quanto alla recidiva, alcuna motivazione è posta alla sua base. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, avendo puntualmente la Corte dato conto della legittimità dei controlli ai quali gli agenti stavano procedendo nei confronti dell'imputato e della condotta oppositiva da questi posta in essere. 3. Il secondo motivo, quanto al riconoscimento della recidiva, è generico avendo ad oggetto questione non specificamente dedotta con l'appello che si è limitato alla richiesta di esclusione "al fine di rapportare la pena al fatto" (vedi secondo motivo di appello); quanto alla determinazione della pena è manifestamente infondato in rapporto al giudizio di congruità della pena solo genericamente censurata in appello limitato all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (comunque avvenuto in sede di primo giudizio). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris