CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 46038/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 gennaio 2019 dal Tribunale di Pavia in relazione a fattispecie di truffa all'assicurazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore articolando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione di legge ex art. 15 C.P. e 606 lett. B) C.P.P. in ordine all'assorbimento delle condotte di cui al capo A) dell'imputazione - relativa a delitto di falso in quelle ascritte al capo B) - truffa all'assicurazione - ritenendo elementi costitutivi della fattispecie di falso per come contestata siano tutti presenti nella fattispecie di cui all'art. 642 cod pen, che in più ne contiene degli altri, che la rendono speciale rispetto alla prima. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha da tempo affermato - in termini generali e astratti - che la verifica in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di specialità tra due norme deve essere effettuato mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011 - Rv. 248864 - 01). 2.1. Nella formulazione dell'art. 642 cod pen, è sanzionata la condotta di chi falsifichi o alteri la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. La condotta attinente al falso è quindi sotto un aspetto materiale già ricompresa nella previsione della frode assicurativa. 2.2 Nel caso di specie, in particolare, la condotta materiale contestata riguarda la presentazione alla società assicuratrice di carte di circolazione cui erano stati apposti tagliandi adesivi falsificati da cui risultava una residenza che determinava l'applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli. 2.3. Sia in ragione della materiale identità delle previsioni sia in ragione della presenza di un falso irrilevante ad altri fini in quanto attinente a profili del tutto accessori del documento stesso, devono ritenersi assorbiti i delitti di falso in quello di frode assicurativa con la conseguente eliminazione della pena irrogata per tali delitti pari a mesi quattro di reclusione, già ridotta per il rito. 3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di falso di cui al capo A) perché assorbiti nel reato di cui al capo B) con conseguente eliminazione della pena a detti reati e rideterminazione della pena finale in anni uno e mesi quattro di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso di cui al capo a) perché assorbito nel reato di cui al capo b) (violazione dell'art. 642 c.p.) e per l'effetto elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione. Ridetermina la pena finale in anni 1 mesi 4 di reclusione. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]