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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17124/2026

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ntante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSusanna Rizzieri ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] IIpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che si difende da sé medesimo e rappresentato e difesocongiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Rimini n. 2974/2022 depositata il30/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

Con ordinanza del 26.05.2023, notificata in data 5.6.2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del2011, avverso il decreto ingiuntivo n. 773 del 2022 con il quale le venivaingiunto il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 19.429,15, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l’attivitàprofessionale prestata in suo favore nell’ambito di un giudizio pendenteinnanzi al Tribunale di Rimini.

Con l’opposizione la società aveva dedottoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva abusivamente frazionato la propria pretesa,proponendo due distinti ricorsi per ingiunzione con riferimento all’attivitàsvolta nel giudizio R.G. n. 2959/2014 ed a quella svolta in altro giudizioinnanzi al Tribunale di Bologna e, in secondo grado, innanzi alla Corted’Appello di Bologna.

In via riconvenzionale, la società aveva chiesto, poi,accertare e dichiarare la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’esito del giudizio R.G. n. 2959/2014 del Tribunale di Rimini,deducendo l’inadempimento del professionista agli obblighi diinformazione e di diligenza cui era tenuto, e condannarlo a risarcire ildanno subito dalla Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, parialle somme che quest’ultima era stata condannata a pagare a titolo dispese legali con la sentenza n. 200/2021 resa dal Tribunale di Rimini indata 24.02.2021 nell’ambito del giudizio 2959/2014, pari a euro70.669,43.

In via subordinata, aveva chiesto di porre tale somma incompensazione con quanto dovuto a titolo di compenso.

Nel giudizioveniva autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], quale compagniagarante per la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva.2.

Avverso tale pronuncia propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost.la Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidato a sei motivi, notificato alsolo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20263.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto enotificato solo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:PERSONA], terza chiamata dalconvenuto e costituita innanzi al Tribunale, benché non sia stata indicatanell’intestazione del provvedimento impugnato.

Si ritiene, tuttavia, nonnecessario disporre l’integrazione del contraddittorio alla lucedell’orientamento, che si condivide, secondo il quale il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione siaprima facie infondato o inammissibile, è superfluo fissare un termine perl'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla oinesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamentodei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcunbeneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti(Cass. n. 11825 del 05/05/2025).2.

Ciò posto e passando ad esaminare il ricorso, con il primo motivo laricorrente deduce la nullità dell’ordinanza, ex art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., per la violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e 1175 e 1375 c.c., nellaparte in cui ha ritenuto legittima la parcellizzazione da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del proprio credito professionale maturato nell’ambito di un unicoNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026rapporto di assistenza e consulenza continuativo, erroneamenteaffermando che il divieto di frazionamento del credito non operi inpresenza di un criterio di ragionevolezza e di maggior tutela degli interessicreditori e che non sia diretto esclusivamente ad arrecare un pregiudizio aldebitore.3.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., nullità dell’ordinanza permotivazione illogica/contraddittoria/apparente nella parte in cui individual’interesse dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che giustifica il frazionamento dell’unitariocredito per compensi professionali, in quello determinato dalla maggiorcelerità nella definizione delle proprie pretese, scongiurando così il pericoloche il debitore possa sollevare eccezioni diversificate attinenti alle diversevicende processuali cui i crediti si riferiscono, senza chiarire in che modo eper quale motivo tale esigenza dovrebbe prevalere rispetto all’altrettantolegittimo diritto del debitore di veder garantito, nel migliore dei modi, ilproprio diritto di difesa.

Ciò in contrasto con i principi affermati dalla S.C.secondo la quale il principio della infrazionabilità del credito si fonda su uncontemperamento delle contrapposte posizioni: quella del creditore chemira ad ottenere una migliore tutela dei propri interessi e quella deldebitore che ha diritto, di pari rango, di poter esplicare al meglio la propriadifesa.

Deduce l’illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnatoanche alla luce della considerazione che l’istituto deputatodall’ordinamento alla tutela dell’interesse del creditore ad un celeresoddisfacimento dei propri interessi è quello della provvisoria esecutorietàdel decreto ingiuntivo, che sterilizza il pericolo di eccezioni strumentali enon fondate del debitore, ovvero limitate ad alcune specifiche prestazionie ai relativi crediti.4.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. la violazione/errata applicazione della legge in tema di ripartizionedell’onere della prova, art. 115 c.p.c., 2697 c.c., nella parte in cuiNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’ordinanza non considera opportunamente il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA],probatorio diretto a dimostrare e provare il proprio interesse ad agire, inviolazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova, conparticolare riferimento inter alia all’art. 2697 c.c.5.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità dell’ordinanza per mancata valutazione dell’assenza diuna condizione dell’azione ai sensi degli artt. 112 e 81 c.p.c., posto chel’avv. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della eccezione, sollevata dalla ricorrente in sededi ricorso in opposizione (doc. 32, pag. da 10 a 13), diretta a censurarel’illegittima parcellizzazione del credito, ha motivato il proprio interessealla proposizione frazionata delle domande esclusivamente con la volontàdi far valutare le rispettive pretese dagli uffici giudiziari che avevanogiudicato delle singole controversie (cfr. doc. 35, pag. 11), mentre ilTribunale di Rimini ha addotto a sostegno della legittimità delfrazionamento del credito, una motivazione diversa - peraltrocontraddittoria/apparente, del pari censurata ai sensi del precedentesecondo motivo - formulata in via del tutto autonoma, alla quale non eratenuto e, quindi, in violazione dell’art. 81 c.p.c.6.

Con il quinto motivo, svolto, ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., invia gradata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere chel’accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a prescinderedall’assolvimento da parte del medesimo dell’obbligo di dare prova dellalegittimazione ad agire per il recupero del suo credito in via frazionata,non si configuri come error in procedendo, sanzionabile ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un error in judicando, ritenendo che talecensura attenga alle modalità interpretative e applicative dell’art. 81c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. pernon avere il tribunale considerato che l’attore non ha dato prova dellapropria legittimazione ad agire.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20267.

I primi cinque motivi, i quali possono essere congiuntamente esaminati,frazionamento del credito, sono infondati.7.1.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver correttamente ricostruito ilquadro giurisprudenziale, richiamando le sentenze rese dalle Sezioni Unitedi questa Corte che hanno affermato il principio generale contrario allaproposizione di domande frazionate se riferibili al medesimo rapporto didurata intercorso tra le stesse parti, al contempo precisando laproponibilità di domande diverse laddove il creditore deduca e dimostri diessere portatore di un interesse oggettivo al frazionamento, ha fattocorretta applicazione di tali principi (da ultimo riaffermati con ulterioriprecisazioni dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7299 del19/03/2025).7.2.

Proprio in relazione ad obbligazioni contrattuali caratterizzate darapporti che si protraggono nel tempo o da prestazioni professionali adelevata ripetitività (come nel caso in esame secondo la prospettazionedella ricorrente) in cui “maggiormente è stato evocato l’abusivofrazionamento del credito” (in maggior parte, si tratta di provvedimenti inmateria di una pluralità di prestazioni professionali analoghe resenell’ambito di un rapporto prolungato nel tempo tra professionista ecliente, o di provvedimenti in merito a pretese derivanti da uno stessocontratto di lavoro, o controversie per il pagamento di prestazionisanitarie rese in regime di accreditamento), la giurisprudenza della Corteha elaborato e tracciato una via motivazionale netta, coerente eduniforme, che si ritrova analogamente espressa in diversi precedenti:- in linea generale, non è consentito al creditore di una determinatasomma di denaro, dovuta in forza di un “unico rapporto obbligatorio”,proporre plurime richieste giudiziali di adempimento;Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026- come precisato dalle Sezioni Unite, le domande aventi ad oggetto diversie distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto didurata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia,ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimorapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nelmedesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertateseparatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria edi una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicendasostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomigiudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamentevalutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017;Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019);- la giurisprudenza di questa Corte, nel far salva la possibilità del creditoredel ricorso a una tutela processuale frazionata, non ha mancato dievidenziare come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesimavicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili,incida negativamente sia sulla “giustizia” sostanziale della decisione (chepuò essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti idiversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando difornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamenteframmentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione allapossibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilitàdei rapporti;-in relazione a queste preoccupazioni è apparso necessario puntualizzareche: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in sensostorico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa delsignificato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concretavicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fattocostitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo”Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026e non di “identico” (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n.24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivodelle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storicoche, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia giàstato già dedotto in giudizio (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013).Conclusivamente, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamenteeguali, che siano riconducibili (come precisano le Sezioni Unite)nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto adeterminare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che icrediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l’attorenon abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass.24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).In definitiva, ciò che si ritiene necessario contrastare non è ilfrazionamento del credito, in sé considerato, ma il suo abuso, nella vestebifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e dellaproliferazione delle azioni volte all’accertamento di uno stesso credito, o dicrediti del tutto analoghi che si inseriscono in una relazione di durata tradebitore e creditore, impegnando in tal senso l’organizzazione giudiziariaed anche la propria controparte senza che vi sia un reale interessemeritevole di tutela.8.

Ciò posto in via generale, va ulteriormente evidenziato, con specificoriferimento ai crediti dell’avvocato per compensi professionali relativi adassistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi,che il concetto di frazionamento del credito suppone, in termini generali,che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unicoprocedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziativegiudiziali.

Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che quello vantato dalprofessionista nei confronti della Mulazzani non è un unico credito, né puòessere semplicisticamente ricondotto ad un unico rapporto contrattualeper il solo fatto che “il [OSCURATO:PERSONA] ha assistito per oltre vent’anni la soc.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” trattandosi di distinti incarichiprofessionali non “seriali” ma aventi ad oggetto contenziosi relativi a dirittie vicende fattuali radicalmente distinti.

Tanto meno può dirsi sussistente ilrequisito che i due distinti rapporti siano «iscrivibili nel medesimo ambitooggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o suanaloghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in uninutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale», onde non solonon sussiste il presupposto per una necessaria trattazione unitaria, maproprio la trattazione unitaria avrebbe causato un dispendio processuale.Alla luce di tali considerazioni deve ritersi corretta e conforme ai principi didiritto espressi da questa Corte la decisione della Corte d’appello che haescluso la ricorrenza dell’abuso del processo, ampiamente motivando alriguardo, con conseguente radicale infondatezza del vizio motivazionalededotto con il secondo motivo.9.

Al riguardo giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure diinsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé dellamotivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica delrispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma,Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; successivamente, exNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026multis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).9.1.

Nella fattispecie, consimili gravi lacune motivazionali non sussistononel provvedimento impugnato, atteso l’adeguato corredo argomentativosu cui è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha così motivato la decisione nelsenso dell’esclusione dell’abusività del frazionamento: “va affermato chenon può ritenersi contraria a buona fede (e quindi abusiva) l’attivazione,in sede giudiziale di un credito (che pur possa considerarsi unitario)mediante l’instaurazione di una pluralità di giudizi separati quanto talefrazionamento risponda ad un criterio di ragionevolezza e sia idoneo aconsentire al creditore una migliore tutela dei propri interessi, dovendoaffermarsi la connotazione abusiva di tale condotta solo nel caso in cui ilfrazionamento non abbia altra finalità che non sia quella di arrecare unpregiudizio al debitore, mediante la sottoposizione dello stesso ad unapluralità di giudizi in assenza di un apprezzabile interesse del titolare dellasituazione attiva.

Nel caso di specie, è idonea ad escludere qualsiasiconnotazione abusiva della condotta la circostanza per cui i due decretiingiuntivi sono stati richiesti in relazione a compensi maturati nell’ambitodi due diversi contenziosi, con l’evidente interesse del creditore a giungerein tempi più rapidi alla definizione delle pretese relative alle singole postecreditorie (potendo le stesse dare astrattamente luogo a contestazionidiversificate da parte del debitore, come conseguenza della sostanzialediversità delle due vicende processuali in cui l’opera è stata prestata).

Taleratio sottesa alla proposizione delle due separate azioni giudiziali escludeche il frazionamento del credito (anche volendo muovere dalla premessadella sua unitarietà) sia nel caso oggetto di giudizio connotato daabusività”.10.

Con specifico riferimento al terzo motivo ne va, peraltro, rilevata lacomplessiva inammissibilità.

Un motivo denunciante la violazione dell’art.2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinatoNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbiaapplicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non ancheladdove sia argomentato solo con la postulazione che la valutazione dellerisultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto.

Per dedurre,poi, la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.11.

In riferimento, poi, al quarto e quinto motivo, essi sono del pariinammissibili nella parte in cui, incomprensibilmente, si lamenta laviolazione dell’art. 81 c.p.c., non contenendo la censura alcunaenunciazione esplicativa della dedotta violazione né illustrazione del modoin cui il giudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 81c.p.c..

Non risulta, infatti, nemmeno prospettato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbiaesercitato nel processo, in nome proprio, un diritto spettante ad altrosoggetto.

Ove intesa come eccezione di difetto di titolarità del dirittosostanziale fatto valere in giudizio, la questione è, del pari, inammissibile,trattandosi di questione nuova, non proposta in primo grado.

La censuraè, poi, in ogni caso infondata posto che il vizio conseguente alla violazionedel divieto di indebito frazionamento del credito, vale a direl'improponibilità della domanda, ha natura meramente processuale elascia impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. Sez.Un. n. 7299 del 19/03/2025; Cass. n. 24267 del 31/08/2025), di talchénon vi è questione di titolarità attiva del diritto di credito.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/202611.1.

Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., essa èinfondata atteso che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorresolo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti epronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed indededotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non sianorilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè noncompreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domandaproposta.

Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora ilgiudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle preteseavanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti daesse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitariadelle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni oconsiderazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n. 21745 del11/10/2006; Cfr. Cass. n. 644 del 10/01/2025).12.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., in temadi obblighi informativi a carico del professionista, nella parte in cui ilprovvedimento impugnato ha affermato che non fosse necessario chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] informasse la ricorrente delle conseguenze, soprattuttoeconomiche, della rinuncia agli atti depositata in quella fase dei giudizi e inassenza di qualsivoglia accordo con le controparti in merito alle spese delgiudizio, perché la Mulazzani, in qualità di società di capitali, avrebbepotuto rendersene conto semplicemente leggendo l’articolo 306 c.p.c..13.

Riguardo al sesto motivo, il quale si appunta sul capo della decisioneche esamina la domanda riconvenzionale – proposta dalla società in sededi opposizione a decreto ingiuntivo e volta all’accertamento dellaresponsabilità professionale dell’avvocato per inadempimento degliobblighi informativi in ordine alle conseguenze, in termini di condanna allespese, della rinuncia agli atti depositata nel giudizio a quo ed allacondanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenzaNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell’inadempimento – va verificata, in via preliminare, l’ammissibilità delricorso ex art. 111 Cost..13.1.

Al riguardo va, in primo luogo, condiviso il principio di dirittoenunciato da Cass. Sez.

Un. n. 4485 del 23/2/2018, secondo il quale lacontroversia, introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., sia invia monitoria, avente a oggetto la domanda di condanna del cliente alpagamento delle spettanze per le prestazioni giudiziali dell’avvocato, restasoggetta al rito sommario di cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 –nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – anchequando il cliente sollevi contestazioni relative all’an debeatur; qualora ilconvenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di domandariconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale nonesorbitante la competenza del giudice adito ex art. 14, la trattazione diquest’ultima domanda deve avvenire, ove si presti a istruttoria sommaria,con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena,o con rito speciale a cognizione piena, previa separazione delle domande.14.

Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che, mentre la decisioneriguardante i compensi professionali, proposta ex art. 14, non essendoappellabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost, la decisione sulladomanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs.150/2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorsoimmediato per cassazione (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15563del 2024, non massimata sul punto; cfr. Cass. Sez. 2, 25.2.2022 n. 6321;cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 24.4.2023 n. 10864, in motivazione).Tale soluzione è congruente ai principi posti da Cass. Sez.

Un. 4485/2018sopra richiamati, in ordine alla trattazione congiunta di domandaprincipale e domanda riconvenzionale e alla separazione della domandariconvenzionale che non si presti a istruzione sommaria.

Infatti, in viagenerale, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta alNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026giudice di merito, competente per entrambe le domande, scegliere seseparare o meno le cause, secondo un apprezzamento discrezionale nonsindacabile in cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, 28.3.2003 n. 4700 e Cass.Sez. 2, 13.7.1994 n. 6572); posto questo dato, la decisione sulladomanda riconvenzionale rimane assoggettata al regime d’impugnazionesuo proprio, e non a quello valevole per la decisione sulla domandaprincipale.

Attribuito al giudice di merito, per ragioni di economia ecelerità processuale, l’esercizio del potere di separare le cause non puòincidere sull’appellabilità della decisione resa sulla domandariconvenzionale, poiché le impugnazioni sono disciplinate dalla legge subase formale, e non già giudiziale.

Nessuna disposizione di segno diversoè ricavabile dalle previsioni dell’art. 14 di cui si discute, perché ladisposizione del quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanzache definisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui al primocomma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato; quindi, per le altredomande pure trattate nel medesimo processo rimane valida la regoladell’art. 702-quater c.p.c. vigente ratione temporis, il quale prevedel’assoggettamento all’appello dell’ordinanza emessa a definizione delprocedimento sommario.

Del resto, la possibilità del simultaneusprocessus e l’assoggettamento della decisione al diverso regime diimpugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismo conosciutodal sistema processuale, laddove è acquisito, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazione della sentenza cheabbia deciso un’opposizione in parte riferibile a opposizione all’esecuzionee in parte a opposizione agli atti esecutivi deve seguire il diverso regimeprevisto per i due distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, 31.5.2010 n.13203; Cass., Sez. 3, 27.8.2014 n. 18312; Cass., Sez. 6-3, 11.2.2020 n.3166, per tutte).

In senso analogo e in diversa materia, è stato statuitoche il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento di merito,Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170 d.P.R.115/2002 e non al regime di impugnazione del provvedimento di meritoche lo contiene (Cass., Sez. 1 n. 16117 del 28/7/2020; Cass., Sez. 3, n.3028 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 29228 del 6/12/2017, per tutte).

Ineffetti, il principio secondo il quale il regime di impugnazione delladecisione su distinte domande proposte nel medesimo processo e deciseunitariamente resta quello proprio di ciascuna domanda è applicabile inlinea generale (Cass., Sez. 3, n. 3793 del 12/2/2024, in relazione allaproposizione nel medesimo processo di domande ordinarie unitamente aopposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerlo inoperante nel caso dispecie.

Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è statoelaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corte perrendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventuale errore in cui siaincorso il giudice nel qualificare la domanda e adottare il rito conseguente(cfr. Cass., Sez.

U, n. 390 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa proprio in tema diprocedimento di liquidazione degli onorari di avvocato).

Non, ancora, lacircostanza che l’ordinanza sia stata emessa dal Tribunale in composizionecollegiale, poiché ciò conferma la scelta consapevole del rito ex art. 14d.lgs. n. 150/2011 (che in allora prevedeva, appunto, la trattazionecollegiale), ma nulla predica sul regime d’impugnazione cui soggiace lapronuncia resa sulla domanda riconvenzionale, che per le superioriconsiderazioni svolte dipende dalla legge e non da un mero accidente,quale la scelta discrezionale del giudice di non separare le due cause.15.

Da tanto consegue che il ricorso, in relazione alla domandariconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento proposta neiconfronti dell’avvocato, è inammissibile, facendo applicazione dei principisopra esposti: poiché nel procedimento speciale di liquidazione deglionorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ladecisione sulla domanda riconvenzionale deve essere impugnata conNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’appello, è inammissibile il ricorso per cassazione (in tal senso Cass., Sez.2, n. 18439 del 28/06/2023).16.

Occorre, peraltro, evidenziare che l’inammissibilità del ricorso avversoil capo della decisione che ha statuito sulla domanda riconvenzionale,rigettandola nel merito per insussistenza del dedotto inadempimento, fa sìche su tale questione si sia formato il giudicato, precludendo un nuovoesame di quei medesimi fatti (la violazione degli obblighi informativi delprofessionista circa le conseguenze della rinuncia agli atti) sub specie dieccezione riconvenzionale volta unicamente a paralizzare la pretesadell’avvocato al pagamento dei compensi e, dunque, astrattamentericonducibile al contenuto proprio della decisione ex art. 14 d.lgs.150/2011, impugnabile ex art. 111 Cost.17.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

In virtù del principio disoccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, così comeliquidate in dispositivo.18.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00, oltre a euro200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 maggio 2026IL PRESIDENTEAugusto Tatangelo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSusanna Rizzieri ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] IIpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che si difende da sé medesimo e rappresentato e difesocongiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Rimini n. 2974/2022 depositata il30/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con ordinanza del 26.05.2023, notificata in data 5.6.2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del2011, avverso il decreto ingiuntivo n. 773 del 2022 con il quale le venivaingiunto il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 19.429,15, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l’attivitàprofessionale prestata in suo favore nell’ambito di un giudizio pendenteinnanzi al Tribunale di Rimini. Con l’opposizione la società aveva dedottoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva abusivamente frazionato la propria pretesa,proponendo due distinti ricorsi per ingiunzione con riferimento all’attivitàsvolta nel giudizio R.G. n. 2959/2014 ed a quella svolta in altro giudizioinnanzi al Tribunale di Bologna e, in secondo grado, innanzi alla Corted’Appello di Bologna. In via riconvenzionale, la società aveva chiesto, poi,accertare e dichiarare la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’esito del giudizio R.G. n. 2959/2014 del Tribunale di Rimini,deducendo l’inadempimento del professionista agli obblighi diinformazione e di diligenza cui era tenuto, e condannarlo a risarcire ildanno subito dalla Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, parialle somme che quest’ultima era stata condannata a pagare a titolo dispese legali con la sentenza n. 200/2021 resa dal Tribunale di Rimini indata 24.02.2021 nell’ambito del giudizio 2959/2014, pari a euro70.669,43. In via subordinata, aveva chiesto di porre tale somma incompensazione con quanto dovuto a titolo di compenso. Nel giudizioveniva autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], quale compagniagarante per la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva.2. Avverso tale pronuncia propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost.la Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidato a sei motivi, notificato alsolo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20263. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto enotificato solo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:PERSONA], terza chiamata dalconvenuto e costituita innanzi al Tribunale, benché non sia stata indicatanell’intestazione del provvedimento impugnato. Si ritiene, tuttavia, nonnecessario disporre l’integrazione del contraddittorio alla lucedell’orientamento, che si condivide, secondo il quale il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione siaprima facie infondato o inammissibile, è superfluo fissare un termine perl'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla oinesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamentodei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcunbeneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti(Cass. n. 11825 del 05/05/2025).2. Ciò posto e passando ad esaminare il ricorso, con il primo motivo laricorrente deduce la nullità dell’ordinanza, ex art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., per la violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e 1175 e 1375 c.c., nellaparte in cui ha ritenuto legittima la parcellizzazione da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del proprio credito professionale maturato nell’ambito di un unicoNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026rapporto di assistenza e consulenza continuativo, erroneamenteaffermando che il divieto di frazionamento del credito non operi inpresenza di un criterio di ragionevolezza e di maggior tutela degli interessicreditori e che non sia diretto esclusivamente ad arrecare un pregiudizio aldebitore.3. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., nullità dell’ordinanza permotivazione illogica/contraddittoria/apparente nella parte in cui individual’interesse dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che giustifica il frazionamento dell’unitariocredito per compensi professionali, in quello determinato dalla maggiorcelerità nella definizione delle proprie pretese, scongiurando così il pericoloche il debitore possa sollevare eccezioni diversificate attinenti alle diversevicende processuali cui i crediti si riferiscono, senza chiarire in che modo eper quale motivo tale esigenza dovrebbe prevalere rispetto all’altrettantolegittimo diritto del debitore di veder garantito, nel migliore dei modi, ilproprio diritto di difesa. Ciò in contrasto con i principi affermati dalla S.C.secondo la quale il principio della infrazionabilità del credito si fonda su uncontemperamento delle contrapposte posizioni: quella del creditore chemira ad ottenere una migliore tutela dei propri interessi e quella deldebitore che ha diritto, di pari rango, di poter esplicare al meglio la propriadifesa. Deduce l’illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnatoanche alla luce della considerazione che l’istituto deputatodall’ordinamento alla tutela dell’interesse del creditore ad un celeresoddisfacimento dei propri interessi è quello della provvisoria esecutorietàdel decreto ingiuntivo, che sterilizza il pericolo di eccezioni strumentali enon fondate del debitore, ovvero limitate ad alcune specifiche prestazionie ai relativi crediti.4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. la violazione/errata applicazione della legge in tema di ripartizionedell’onere della prova, art. 115 c.p.c., 2697 c.c., nella parte in cuiNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’ordinanza non considera opportunamente il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA],probatorio diretto a dimostrare e provare il proprio interesse ad agire, inviolazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova, conparticolare riferimento inter alia all’art. 2697 c.c.5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità dell’ordinanza per mancata valutazione dell’assenza diuna condizione dell’azione ai sensi degli artt. 112 e 81 c.p.c., posto chel’avv. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della eccezione, sollevata dalla ricorrente in sededi ricorso in opposizione (doc. 32, pag. da 10 a 13), diretta a censurarel’illegittima parcellizzazione del credito, ha motivato il proprio interessealla proposizione frazionata delle domande esclusivamente con la volontàdi far valutare le rispettive pretese dagli uffici giudiziari che avevanogiudicato delle singole controversie (cfr. doc. 35, pag. 11), mentre ilTribunale di Rimini ha addotto a sostegno della legittimità delfrazionamento del credito, una motivazione diversa - peraltrocontraddittoria/apparente, del pari censurata ai sensi del precedentesecondo motivo - formulata in via del tutto autonoma, alla quale non eratenuto e, quindi, in violazione dell’art. 81 c.p.c.6. Con il quinto motivo, svolto, ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., invia gradata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere chel’accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a prescinderedall’assolvimento da parte del medesimo dell’obbligo di dare prova dellalegittimazione ad agire per il recupero del suo credito in via frazionata,non si configuri come error in procedendo, sanzionabile ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un error in judicando, ritenendo che talecensura attenga alle modalità interpretative e applicative dell’art. 81c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. pernon avere il tribunale considerato che l’attore non ha dato prova dellapropria legittimazione ad agire.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/20267. I primi cinque motivi, i quali possono essere congiuntamente esaminati,frazionamento del credito, sono infondati.7.1. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver correttamente ricostruito ilquadro giurisprudenziale, richiamando le sentenze rese dalle Sezioni Unitedi questa Corte che hanno affermato il principio generale contrario allaproposizione di domande frazionate se riferibili al medesimo rapporto didurata intercorso tra le stesse parti, al contempo precisando laproponibilità di domande diverse laddove il creditore deduca e dimostri diessere portatore di un interesse oggettivo al frazionamento, ha fattocorretta applicazione di tali principi (da ultimo riaffermati con ulterioriprecisazioni dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7299 del19/03/2025).7.2. Proprio in relazione ad obbligazioni contrattuali caratterizzate darapporti che si protraggono nel tempo o da prestazioni professionali adelevata ripetitività (come nel caso in esame secondo la prospettazionedella ricorrente) in cui “maggiormente è stato evocato l’abusivofrazionamento del credito” (in maggior parte, si tratta di provvedimenti inmateria di una pluralità di prestazioni professionali analoghe resenell’ambito di un rapporto prolungato nel tempo tra professionista ecliente, o di provvedimenti in merito a pretese derivanti da uno stessocontratto di lavoro, o controversie per il pagamento di prestazionisanitarie rese in regime di accreditamento), la giurisprudenza della Corteha elaborato e tracciato una via motivazionale netta, coerente eduniforme, che si ritrova analogamente espressa in diversi precedenti:- in linea generale, non è consentito al creditore di una determinatasomma di denaro, dovuta in forza di un “unico rapporto obbligatorio”,proporre plurime richieste giudiziali di adempimento;Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026- come precisato dalle Sezioni Unite, le domande aventi ad oggetto diversie distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto didurata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia,ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimorapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nelmedesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertateseparatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria edi una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicendasostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomigiudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamentevalutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017;Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019);- la giurisprudenza di questa Corte, nel far salva la possibilità del creditoredel ricorso a una tutela processuale frazionata, non ha mancato dievidenziare come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesimavicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili,incida negativamente sia sulla “giustizia” sostanziale della decisione (chepuò essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti idiversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando difornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamenteframmentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione allapossibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilitàdei rapporti;-in relazione a queste preoccupazioni è apparso necessario puntualizzareche: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in sensostorico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa delsignificato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concretavicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fattocostitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo”Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026e non di “identico” (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n.24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivodelle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storicoche, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia giàstato già dedotto in giudizio (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013).Conclusivamente, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamenteeguali, che siano riconducibili (come precisano le Sezioni Unite)nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto adeterminare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che icrediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l’attorenon abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass.24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).In definitiva, ciò che si ritiene necessario contrastare non è ilfrazionamento del credito, in sé considerato, ma il suo abuso, nella vestebifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e dellaproliferazione delle azioni volte all’accertamento di uno stesso credito, o dicrediti del tutto analoghi che si inseriscono in una relazione di durata tradebitore e creditore, impegnando in tal senso l’organizzazione giudiziariaed anche la propria controparte senza che vi sia un reale interessemeritevole di tutela.8. Ciò posto in via generale, va ulteriormente evidenziato, con specificoriferimento ai crediti dell’avvocato per compensi professionali relativi adassistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi,che il concetto di frazionamento del credito suppone, in termini generali,che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unicoprocedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziativegiudiziali. Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che quello vantato dalprofessionista nei confronti della Mulazzani non è un unico credito, né puòessere semplicisticamente ricondotto ad un unico rapporto contrattualeper il solo fatto che “il [OSCURATO:PERSONA] ha assistito per oltre vent’anni la soc.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026Mulazzani D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” trattandosi di distinti incarichiprofessionali non “seriali” ma aventi ad oggetto contenziosi relativi a dirittie vicende fattuali radicalmente distinti. Tanto meno può dirsi sussistente ilrequisito che i due distinti rapporti siano «iscrivibili nel medesimo ambitooggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o suanaloghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in uninutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale», onde non solonon sussiste il presupposto per una necessaria trattazione unitaria, maproprio la trattazione unitaria avrebbe causato un dispendio processuale.Alla luce di tali considerazioni deve ritersi corretta e conforme ai principi didiritto espressi da questa Corte la decisione della Corte d’appello che haescluso la ricorrenza dell’abuso del processo, ampiamente motivando alriguardo, con conseguente radicale infondatezza del vizio motivazionalededotto con il secondo motivo.9. Al riguardo giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure diinsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé dellamotivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica delrispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma,Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; successivamente, exNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026multis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).9.1. Nella fattispecie, consimili gravi lacune motivazionali non sussistononel provvedimento impugnato, atteso l’adeguato corredo argomentativosu cui è fondato. Il Tribunale, infatti, ha così motivato la decisione nelsenso dell’esclusione dell’abusività del frazionamento: “va affermato chenon può ritenersi contraria a buona fede (e quindi abusiva) l’attivazione,in sede giudiziale di un credito (che pur possa considerarsi unitario)mediante l’instaurazione di una pluralità di giudizi separati quanto talefrazionamento risponda ad un criterio di ragionevolezza e sia idoneo aconsentire al creditore una migliore tutela dei propri interessi, dovendoaffermarsi la connotazione abusiva di tale condotta solo nel caso in cui ilfrazionamento non abbia altra finalità che non sia quella di arrecare unpregiudizio al debitore, mediante la sottoposizione dello stesso ad unapluralità di giudizi in assenza di un apprezzabile interesse del titolare dellasituazione attiva. Nel caso di specie, è idonea ad escludere qualsiasiconnotazione abusiva della condotta la circostanza per cui i due decretiingiuntivi sono stati richiesti in relazione a compensi maturati nell’ambitodi due diversi contenziosi, con l’evidente interesse del creditore a giungerein tempi più rapidi alla definizione delle pretese relative alle singole postecreditorie (potendo le stesse dare astrattamente luogo a contestazionidiversificate da parte del debitore, come conseguenza della sostanzialediversità delle due vicende processuali in cui l’opera è stata prestata). Taleratio sottesa alla proposizione delle due separate azioni giudiziali escludeche il frazionamento del credito (anche volendo muovere dalla premessadella sua unitarietà) sia nel caso oggetto di giudizio connotato daabusività”.10. Con specifico riferimento al terzo motivo ne va, peraltro, rilevata lacomplessiva inammissibilità. Un motivo denunciante la violazione dell’art.2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinatoNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbiaapplicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non ancheladdove sia argomentato solo con la postulazione che la valutazione dellerisultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto. Per dedurre,poi, la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.11. In riferimento, poi, al quarto e quinto motivo, essi sono del pariinammissibili nella parte in cui, incomprensibilmente, si lamenta laviolazione dell’art. 81 c.p.c., non contenendo la censura alcunaenunciazione esplicativa della dedotta violazione né illustrazione del modoin cui il giudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 81c.p.c.. Non risulta, infatti, nemmeno prospettato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbiaesercitato nel processo, in nome proprio, un diritto spettante ad altrosoggetto. Ove intesa come eccezione di difetto di titolarità del dirittosostanziale fatto valere in giudizio, la questione è, del pari, inammissibile,trattandosi di questione nuova, non proposta in primo grado. La censuraè, poi, in ogni caso infondata posto che il vizio conseguente alla violazionedel divieto di indebito frazionamento del credito, vale a direl'improponibilità della domanda, ha natura meramente processuale elascia impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. Sez.Un. n. 7299 del 19/03/2025; Cass. n. 24267 del 31/08/2025), di talchénon vi è questione di titolarità attiva del diritto di credito.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/202611.1. Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., essa èinfondata atteso che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorresolo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti epronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed indededotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non sianorilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè noncompreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domandaproposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora ilgiudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle preteseavanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti daesse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitariadelle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni oconsiderazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n. 21745 del11/10/2006; Cfr. Cass. n. 644 del 10/01/2025).12. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., in temadi obblighi informativi a carico del professionista, nella parte in cui ilprovvedimento impugnato ha affermato che non fosse necessario chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] informasse la ricorrente delle conseguenze, soprattuttoeconomiche, della rinuncia agli atti depositata in quella fase dei giudizi e inassenza di qualsivoglia accordo con le controparti in merito alle spese delgiudizio, perché la Mulazzani, in qualità di società di capitali, avrebbepotuto rendersene conto semplicemente leggendo l’articolo 306 c.p.c..13. Riguardo al sesto motivo, il quale si appunta sul capo della decisioneche esamina la domanda riconvenzionale – proposta dalla società in sededi opposizione a decreto ingiuntivo e volta all’accertamento dellaresponsabilità professionale dell’avvocato per inadempimento degliobblighi informativi in ordine alle conseguenze, in termini di condanna allespese, della rinuncia agli atti depositata nel giudizio a quo ed allacondanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenzaNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell’inadempimento – va verificata, in via preliminare, l’ammissibilità delricorso ex art. 111 Cost..13.1. Al riguardo va, in primo luogo, condiviso il principio di dirittoenunciato da Cass. Sez. Un. n. 4485 del 23/2/2018, secondo il quale lacontroversia, introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., sia invia monitoria, avente a oggetto la domanda di condanna del cliente alpagamento delle spettanze per le prestazioni giudiziali dell’avvocato, restasoggetta al rito sommario di cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 –nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – anchequando il cliente sollevi contestazioni relative all’an debeatur; qualora ilconvenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di domandariconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale nonesorbitante la competenza del giudice adito ex art. 14, la trattazione diquest’ultima domanda deve avvenire, ove si presti a istruttoria sommaria,con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena,o con rito speciale a cognizione piena, previa separazione delle domande.14. Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che, mentre la decisioneriguardante i compensi professionali, proposta ex art. 14, non essendoappellabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost, la decisione sulladomanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs.150/2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorsoimmediato per cassazione (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15563del 2024, non massimata sul punto; cfr. Cass. Sez. 2, 25.2.2022 n. 6321;cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 24.4.2023 n. 10864, in motivazione).Tale soluzione è congruente ai principi posti da Cass. Sez. Un. 4485/2018sopra richiamati, in ordine alla trattazione congiunta di domandaprincipale e domanda riconvenzionale e alla separazione della domandariconvenzionale che non si presti a istruzione sommaria. Infatti, in viagenerale, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta alNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026giudice di merito, competente per entrambe le domande, scegliere seseparare o meno le cause, secondo un apprezzamento discrezionale nonsindacabile in cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, 28.3.2003 n. 4700 e Cass.Sez. 2, 13.7.1994 n. 6572); posto questo dato, la decisione sulladomanda riconvenzionale rimane assoggettata al regime d’impugnazionesuo proprio, e non a quello valevole per la decisione sulla domandaprincipale. Attribuito al giudice di merito, per ragioni di economia ecelerità processuale, l’esercizio del potere di separare le cause non puòincidere sull’appellabilità della decisione resa sulla domandariconvenzionale, poiché le impugnazioni sono disciplinate dalla legge subase formale, e non già giudiziale. Nessuna disposizione di segno diversoè ricavabile dalle previsioni dell’art. 14 di cui si discute, perché ladisposizione del quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanzache definisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui al primocomma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato; quindi, per le altredomande pure trattate nel medesimo processo rimane valida la regoladell’art. 702-quater c.p.c. vigente ratione temporis, il quale prevedel’assoggettamento all’appello dell’ordinanza emessa a definizione delprocedimento sommario. Del resto, la possibilità del simultaneusprocessus e l’assoggettamento della decisione al diverso regime diimpugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismo conosciutodal sistema processuale, laddove è acquisito, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazione della sentenza cheabbia deciso un’opposizione in parte riferibile a opposizione all’esecuzionee in parte a opposizione agli atti esecutivi deve seguire il diverso regimeprevisto per i due distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, 31.5.2010 n.13203; Cass., Sez. 3, 27.8.2014 n. 18312; Cass., Sez. 6-3, 11.2.2020 n.3166, per tutte). In senso analogo e in diversa materia, è stato statuitoche il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento di merito,Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170 d.P.R.115/2002 e non al regime di impugnazione del provvedimento di meritoche lo contiene (Cass., Sez. 1 n. 16117 del 28/7/2020; Cass., Sez. 3, n.3028 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 29228 del 6/12/2017, per tutte). Ineffetti, il principio secondo il quale il regime di impugnazione delladecisione su distinte domande proposte nel medesimo processo e deciseunitariamente resta quello proprio di ciascuna domanda è applicabile inlinea generale (Cass., Sez. 3, n. 3793 del 12/2/2024, in relazione allaproposizione nel medesimo processo di domande ordinarie unitamente aopposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerlo inoperante nel caso dispecie. Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è statoelaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corte perrendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventuale errore in cui siaincorso il giudice nel qualificare la domanda e adottare il rito conseguente(cfr. Cass., Sez. U, n. 390 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa proprio in tema diprocedimento di liquidazione degli onorari di avvocato). Non, ancora, lacircostanza che l’ordinanza sia stata emessa dal Tribunale in composizionecollegiale, poiché ciò conferma la scelta consapevole del rito ex art. 14d.lgs. n. 150/2011 (che in allora prevedeva, appunto, la trattazionecollegiale), ma nulla predica sul regime d’impugnazione cui soggiace lapronuncia resa sulla domanda riconvenzionale, che per le superioriconsiderazioni svolte dipende dalla legge e non da un mero accidente,quale la scelta discrezionale del giudice di non separare le due cause.15. Da tanto consegue che il ricorso, in relazione alla domandariconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento proposta neiconfronti dell’avvocato, è inammissibile, facendo applicazione dei principisopra esposti: poiché nel procedimento speciale di liquidazione deglionorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ladecisione sulla domanda riconvenzionale deve essere impugnata conNumero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’appello, è inammissibile il ricorso per cassazione (in tal senso Cass., Sez.2, n. 18439 del 28/06/2023).16. Occorre, peraltro, evidenziare che l’inammissibilità del ricorso avversoil capo della decisione che ha statuito sulla domanda riconvenzionale,rigettandola nel merito per insussistenza del dedotto inadempimento, fa sìche su tale questione si sia formato il giudicato, precludendo un nuovoesame di quei medesimi fatti (la violazione degli obblighi informativi delprofessionista circa le conseguenze della rinuncia agli atti) sub specie dieccezione riconvenzionale volta unicamente a paralizzare la pretesadell’avvocato al pagamento dei compensi e, dunque, astrattamentericonducibile al contenuto proprio della decisione ex art. 14 d.lgs.150/2011, impugnabile ex art. 111 Cost.17. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. In virtù del principio disoccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, così comeliquidate in dispositivo.18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00, oltre a euro200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.Numero registro generale 18146/2023Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 17124/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 maggio 2026IL PRESIDENTEAugusto Tatangelo
Decreto Cassazione n. 17124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris